La disciplina degl’ inabili al Lavoro (la sfortuna dell’inabilità permanente parziale)

 Daniele Imparato

La Legge 222/84 ha disciplinato la condizione della sfortunata “inabilità”. L’inabilità gravita attorno alla capacità di lavorare. Si definisce inabile “colui che è o è diventato patologicamente inidoneo al Lavoro”. Si evidenzia una forte discriminazione tra un disabile, che ha diritto obbligatorio d’assunzione, ed un inabile che non può in assoluto lavorare. Le prestazioni previdenziali però non sono poi così differenti nel concepire la reale difficoltà di un inabile. Mentre gli invalidi civili, i  disabili e le persone affette da handicap possono svolgere attività lavorativa con l’obbligo d’assunzione per quest’ultimi, la persona “inabile” non può svolgere attività lavorativa. Si ritiene che l’inabile abbia una situazione d’impedimento assoluto ed oggettivo della prestazione lavorativa. Questo impedimento può essere causato da un infortunio sul Lavoro (tutelato dalle prestazioni INAIL), per peggioramenti di uno stato invalidante o patologie morbose. Si riconoscono varie tipologie di inabilità: inabilità temporanea assoluta (fino alla guarigione clinica); Inabilità permanente parziale (quando il lavoratore perde parzialmente e per tutta la vita l’attitudine al Lavoro); Inabilità permanente assoluta (quando si perde l’attitudine al Lavoro per tutta la vita). Ciò comporta il divieto d’assunzione di un inabile. Nel secondo caso per il diritto alle prestazioni bisognerà avere il requisito contributivo, requisito che invece non è mai richiesto per gli invalidi civili. Pensiamo per un attimo di trovarci nella condizione  di inabilità permanente parziale, non dovuta per causa di Lavoro,  senza avere i requisiti contributivi richiesti. Nessuna prestazione economica ne assistenziale spetterà e l’inabile non potrà neanche lavorare. In uno Stato civile questo non può accadere ma pare che quest’istituto sia stato abbandonato dalla dottrina. L’INPS dovrebbe tutelare qualsiasi forma di inabilitazione ma a quanto pare non è così; In altri termini gli inabili permanenti parziali senza requisiti contributivi sono abbandonati al proprio destino lacerante senza poter accedere a qualsivoglia prestazione previdenziale. Gli inabili permanenti parziali non possono, oggi, svolgere attività lavorativa e non possono beneficiare di prestazioni previdenziali se non posseggono i requisiti contributivi. Si ritiene che questa condizione debba essere tutelata nel più breve tempo possibile e si auspica un intervento tempestivo del Legislatore.

*consulente del lavoro