Dichiarazione redditi, 49 € spese veterinarie da risparmiare

Enzo Carrella

Si avvicina l’appuntamento annuale con la denuncia dei redditi  e, fortunatamente, non è stata eliminata la detraibilità delle spese sostenute per le cure sanitarie degli animali domestici confermandone la detraibilità delle spese. Gli animali da compagnia sono presenti nel 42% delle famiglie italiane, secondo il quinto rapporto Assalco – Zoomark. In Italia, stima il report, ci sono quasi 7 milioni di cani e circa 7 milioni e mezzo di gatti. Conigli e roditori sono 1,8 milioni, mentre i rettili ammonterebbero a 1,4 milioni. Si stima poi che ci siano 13 milioni di uccellini in gabbia e quasi 10 milioni di pesci in vasca e acquari, secondo dati Euromonitor 2011. Il Dm Salute 6 giugno 2001 n. 289 limita la detraibilità alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, degli animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.  Prevista una detrazione Irpef del 19% sulle spese veterinarie sostenute nell’anno fino a un importo massimo di 387,34 euro, ma con una franchigia di 129,11 euro (circolare 207/E/2000, paragrafo 1.5.3); di fatto, tenendo conto degli arrotondamenti, il massimo effettivamente detraibile è pari a 387 – 129 = 258 euro e la massima detrazione fruibile è quindi di 49 euro. Il limite è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Quali spese ? Tra le “spese veterinarie” sono comprese sia  le prestazioni professionali del veterinario  ,  sia l’acquisto di medicinali prescritti da quest’ultimo (circolare 55/E/ 2001, paragrafo 1.4.2).
Previste la detraibilità anche per medicinali commercializzato in Ue o preparato dal farmacista. Si deve ritenere che la detrazione spetti non solo sull’acquisto di medicinali veterinari (definiti dall’articolo 1 del Dlgs 193/06), ma anche quando il veterinario, nei casi consentiti dall’articolo 10, prescriva all’animale un medicinale a uso umano o un medicinale veterinario commercializzato in altro Stato Ue o preparato dal farmacista.

 Per i medicinali prescritti dal veterinario non è espressamente richiamata la normativa relativa agli acquisti di medicinali (articolo 15, lettera c, Tuir), ma si può ritenere ammissibile, oltre alla fattura, il cosiddetto “scontrino parlante”. Anche se non espressamente indicato nelle istruzioni, è altresì consigliabile conservare la copia della ricetta del veterinario con la prescrizione del farmaco.
Restano dubbi alcuni antiparassitari e disinfestanti per uso esterno mentre saricabili analisi e interventi presso cliniche veterinarie. Out i mangimi speciali  . La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale

In assenza di chiarimenti ufficiali, è molto incerto se siano ammissibili spese ulteriori rispetto a quelle indicate dalla circolare 55/E/01, in particolare se si possano detrarre i medicinali veterinari vendibili senza ricetta (Dm 23 novembre 1995) e quelli acquistabili presso i negozi di animali (come alcuni antiparassitari e disinfestanti per uso esterno).

Nessun dubbio, invece, sull’ammissione di spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In analogia con quanto l’Agenzia ha affermato per gli integratori alimentari a uso umano, si ritiene che non siano detraibili le spese per l’acquisto di mangimi speciali, anche se prescritti dal veterinario.
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale.
Attenzione , però! Le spese sono indice di capacità contributiva per il fisco e rientrano nel redditest Un uomo, nella nostra provincia , si è rifiutato di far applicare il microchip al cucciolo per paura di finire nel vortice dei controlli del redditometro. Un caso limite, figlio sicuramente della gran confusione che c’è su questo strumento di verifica di compatibilità finanziaria, ma che per i medici veterinari è un sintomo da non sottovalutare. Un mach – quello tra sanità veterinaria e fisco – con i poveri animali domestici inconsapevoli protagonisti .L’episodio del “niet al microchip” del padrone intimorito da “ritorsioni” fiscali   costituisce una evidente distorsione del rapporto tra sanità veterinaria e fisco. L’identificazione del cane con microchip e la sua registrazione all’anagrafe canina regionale sono obbligatorie, ma l’Agenzia delle Entrate vanifica gli sforzi di osservanza delle leggi di sanità animale. Sorprende ancora esistenza dell’iva al 21 e non l’esenzione come previsto per gl umani. Le spese veterinarie si affrontano per «prevenire le malattie degli animali, curare malattie croniche o patologie gravi, magari tumorali, sostenendone la spesa con il versamento dell’Iva più alta che abbiamo – il 22% forse  da luglio -. Le prestazione sanitarie, invece, rivolte a noi essere umani…rientrano ancora nel regime di esenzione iva perché…prestazione con connotati di carattere sociale  che rivestono. Un differente- incomprensibile  regime fiscale- che sta  Quasi a significare che le spese sostenute per la cura, prodotti per la   salute e benessere degli animali siano pari a quelle sostenute per i  beni ccdd di lusso