La legge sul canone Rai ha compiuto 70 anni

 Pietro Cusati

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente. Così recita l’articolo 1 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938,n.246 che disciplina gli abbonamenti alle radioaudizioni. Un obbligo che viene da un tempo lontano, per l’esattezza da 71 anni fa, nasce, infatti, nel febbraio del 1938 quello che generalmente viene definito come ‘’canone Rai ’’, ma che in realtà è l’obbligo di pagare la tassa per il possesso dell’apparecchio,allora la radio, oggi la televisione. Le disposizioni del Regio decreto-legge  entrarono retroattivamente  in vigore il 1° gennaio 1938  e  sono rimaste praticamente identiche nel corso degli anni, ed è su questa base che tutt’ora viene previsto il pagamento , e viene considerato evasore fiscale chi non lo effettua. Del  provvedimento, composto da 31 articoli, sono stati abrogati soltanto tre articoli :21-22 e 23. Il pagamento del primo canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato era stabilito in ragione di anno solare nella misura di lire 81. Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le Finanze era autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini,nel numero strettamente indispensabile. Tutto questo nella patria del diritto!

Art. 2. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell’accennata misura di L. 81, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo comma del successivo articolo 4.L’abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l’utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell’uso dell’apparecchio disciplinato dal successivo art. 10. L’utente che inizia l’abbonamento semestrale dal primo semestre dell’anno solare, come pure l’abbonato che ha rinnovato l’abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre. L’abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all’Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell’anno successivo. L’abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.

Art. 3. Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti: a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell’apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente; b) per le rinnovazioni dell’abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al “Libretto di iscrizione alle radioaudizioni” di cui al successivo art. 6 a favore dell’apposito conto corrente dell’Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell’utente.

Art. 4. Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l’utente che inizia l’abbonamento nel corso dell’anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l’anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre. Se l’utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.

Art. 5. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell’abbonamento alle radioaudizioni deve essere effettuato

 

Un pensiero su “La legge sul canone Rai ha compiuto 70 anni

  1. Con l’avvento del digitale si evidenzia sempre di più l’inutilità e l’esosità del canone Rai, specie per gli anziani e per quelli che non hanno eccessive risorse economiche. Noi siamo per la Rai, i nostri ricordi sono legati ad essa, ma è tempo ormai che diventi adulta e impari a camminare con le proprie gambe buttando… via il girello costituito, appunto, dal canone.

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