Rubrica: l’Avvocato risponde “Separazione coniugi, affidamento figli”

Avv. Angelo Cennamo

Buongiorno, Avvocato Cennamo, mi chiamo Mario, ho 38 anni e sono sposato con due bambini, uno di 10, l’altro di 7 anni. Lavoro in una ditta edile; mia moglie, invece, è momentaneamente disoccupata. Vorrei separarmi da lei. Ci sto pensando da molto tempo. Tuttavia non riesco mai a prendere una decisione definitiva perché temo gli effetti di un possibile allontanamento dai miei figli. Cosa devo fare?

Cosa deve fare, caro Mario, solo lei può saperlo. In ordine al quesito che mi pone, posso dirle che una separazione comporta inevitabilmente dei compromessi e delle rinunce, specialmente se si hanno dei figli minorenni e le condizioni economiche dei coniugi sono evidentemente differenti, come nel suo caso. Quello dell’allontanamento dai figli è una condizione che temono molti padri, in particolare. In realtà, parlare di allontanamento in senso stretto non è corretto. La normativa sull’affido condiviso, che si applica come regola generale, sempreché non subentrino particolari fattori di rischio ( gravi problemi di salute o precedenti penali, tossicodipendenza, ecc.), consente infatti una presenza attiva ed equanime di entrambi i genitori nella vita dei figli. Vale a dire che lei potrà continuare a vedere e frequentare i bambini (esercitando i medesimi diritti e doveri) compatibilmente con i loro impegni e quelli dell’altro coniuge. E se pure questi dovessero essere collocati ( la collocazione è concetto diverso da quello dell’affido) presso il domicilio della madre, ciò non le impedirà di fare loro visita o portarli altrove, senza particolari vincoli. Ad ogni modo, tenendo conto anche dello stato di disoccupazione in cui versa sua moglie, per effetto della separazione lei sarà obbligato dal tribunale a corrispondere un assegno mensile di mantenimento sia per il coniuge che per la prole. L’eventuale omissione di tale obbligo integra il reato di cui all’art. 570 c.p. Consideri anche questo.