Consulenza legale: l’ Avvocato risponde

 Da oggi una nuova rubrica, curata dal nostro opinionista Avv. Angelo Cennamo: scriveteci in redazione o inviate mail per porgere domande o chiedere consigli legali    

Sono Paola, ho 38 anni, due figli, e sono sposata da 12 anni. Mio marito è bancario, io invece ho smesso di lavorare da oltre 6 anni. Da qualche mese ed improvvisamente, il mio matrimonio è entrato in crisi a causa di una relazione extraconiugale che mio marito ha intrapreso con una sua ex collega di lavoro e che io ho scoperto dopo aver letto una serie di sms inequivocabili ed altre comunicazioni su internet. Di fronte all’evidenza, lui non ha potuto fare altro che confessare. Da allora, però, continua a tradirmi come se nulla fosse accaduto e a chattare liberamente con la sua amante, rendendomi, oltretutto, ridicola davanti ad amici e parenti. Ho cercato, anche con l’aiuto dei suoi genitori, di ricomporre il nostro rapporto coniugale fino all’anno scorso appagante e sereno, ma non ci sono riuscita. Lui continua a dividersi tra me e l’altra, aspettando, forse, che sia io a fare la prima mossa.  A questo punto, non mi resta che procedere alla separazione. A tal riguardo, Avvocato, vorrei chiederle se posso ottenere da mio marito il giusto risarcimento per i danni che ho subito dal suo comportamento vile ed arrogante. La ringrazio.

Cara Paola, uno degli obblighi reciproci che derivano dal matrimonio, il primo indicato dal legislatore nell’art. 143 del codice civile, è quello alla fedeltà. Sia chiaro, la decisione di separarsi dal proprio coniuge può maturare ed essere determinata da qualunque altra ragione, ma l’infedeltà del partner è, se non altro statisticamente, quella più ricorrente. Ciò che desta maggiore perplessità, nella sua vicenda, è la naturalezza con la quale suo marito conduce la doppia vita di uomo sposato e di adultero. Soprattutto, la sfrontatezza con la quale ostenta addirittura in luoghi pubblici ( i socialnetwork lo sono)  la sua relazione extraconiugale. Lei mi chiede se tali comportamenti possono dare luogo ad un risarcimento. Non c’è dubbio che l’atteggiamento di suo marito, così poco prudente ed irriverente nei confronti della sua persona, possa provocare in lei un forte turbamento, come dire, uno stato di frustrazione e di umiliazione, specialmente in rapporto all’osservazione altrui. Tuttavia, perché si possa riconoscere un risarcimento è necessario dimostrare di avere subito un danno, il quale non può essere soltanto enunciato o supposto. Ad ogni modo, da quanto mi scrive, deduco che l’infedeltà di suo marito possa considerarsi la causa effettiva e decisiva del logoramento dell’unità familiare. Ragion per cui, la separazione, da parte sua, potrà essere accompagnata da una richiesta di addebito.  

 

5 pensieri su “Consulenza legale: l’ Avvocato risponde

  1. Rubrica davvero utile.
    Avrei una domanda per conto di un amico che qualche anno fa ha stipulato un contratto con una compagnia di telefonia fissa diversa da telecom. Nel contratto era inserita la clausola di avere il servizio internet adsl alla velocità di 5 Megabyte/sec e così è stato fino a qualche giorno fa, fino a quando cioè il mio amico si è accorto e poi verificato che la suddetta velocità era stata ridotta ad 1 mb/sec. La compagnia ha ammesso la riduzione solo dopo proteste e l’unica cosa che l’operatore ha consigliato all’utente è stata quella di fare il cambio compagnia telefonica assicurando zero spese per questo.
    E’ lecito un tale comportamento? Ha diritto il mio amico ad un risarcimento?

  2. Sig. Piero, dalla sua esposizione dei fatti deduco che la compagnia telefonica in questione sia incorsa in un inadempimento contrattuale. Il suo amico potrebbe chiedere o la risoluzione del contratto con risarcimento del danno (da provare e quantificare) oppure pretendere l’esatto adempimento.

    Per ogni altro approfondimento, potrà scrivere ( anche via mail) direttamente alla redazione di dentrosalerno.it – Cordiali saluti. AC

    1. Mi sembra (e sottolineo “mi sembra”) che nei contratti che i provider fanno stipulare si debba garantire un banda minima (mi pare fissata a 2,1, ma presumo che di tanto in tanto subisca qualche variazione “a salire”). Se si scende sotto l’attuale soglia prevista dalla legge, il cliente può recedere dal contratto senza penali. In pratica, sicuramente il cliente non paga niente, ma non sono sicuro che chiedere i danni (i danni derivanti da cosa?) sia una idea grandiosa (cioè, non so dove porti). Inoltre, i provider hanno contratti con decine e decine di clausole cui nessuno sembra fare caso finché non incorre poi in situazioni come questa.

      L’unico danno che mi può venire in mente è il seguente:
      – il cliente aveva una tariffa agevolata e pagava 5 una cosa che costava 10;
      – tutti gli altri provider non hanno in questo momento offerte inferiori a 10;
      – il cliente, uscendo dal contratto con il suo attuale provider, non trova offerte vantaggiose per lui. Cosa gli sarebbe dovuto? L’ammontare dei costi maggiori che deve sostenere da adesso fino alla scadenza naturale del suo vecchio contratto (briciole, temo).

  3. Complimenti per la sintetica chiarezza sull’argomento delicato e purtroppo comune ai giorni nostri.

  4. Intanto bisognerebbe leggere attentamente il contratto. Alcune società inseriscono clausole del tipo : “La velocità effettiva potrebbe essere ridotta”, regolarmente sottoscritte dal cliente. Ma se la variazione di velocità è particolarmente sensibile rispetto a quella promessa, l’inadempimento sarà evidente. Il danno, che, come ho scritto, è da dimostrare e da quantificare, potrebbe essere riferito alle stesse o migliori condizioni offerte da altri provider ad un prezzo più vantaggioso. Qulora ci fossero, ovviamente. AC

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