Insegnamento Religione Cattolica: sviluppo storico-giuridico nella Scuola italiana

Insegnamento Religione Cattolica: sviluppo storico-giuridico nella Scuola italiana

prof. Luca Carbone*   

L’insegnamento della Religione Cattolica nel panorama della scuola Italiana, ha avuto uno sviluppo abbastanza articolato sotto vari aspetti come quello epistemologico,  didattico e pedagogico.

è bene precisare, prima di iniziare questo breve excursus storico dell’insegnamento della Religione che esso è gestito da professionisti al pari di tutti gli altri docenti della scuola ed è una disciplina a tutti gli effetti al pari delle altre anche se ha un orientamento di natura confessionale.

Le tappe che saranno approfondite sono:

  • La Legge Casati e l’introduzione dell’insegnamento religioso
  • La Riforma Gentile
  • I Patti Lateranensi del 1929
  • L’insegnamento della Religione tra gli anni 60-70 del secolo scorso
  • L’ IRC nella legge di revisione del Concordato del 1984
  • DPR 11 Febbraio del 2010
  • DPR 175 e 176 del 2012

La legge Casati, promulgata il 13 novembre 1859 intervenne nettamente sulla scuola. Essa, dunque, rappresenta il punto di partenza e delinea la struttura portante della scuola Italiana dall’Unità d’Italia ai nostri giorni.

Tale Legge, introduceva nei primi due anni della scuola elementare  l’insegnamento della religione cattolica rendendola obbligatoria. L’ insegnamento era affidato al maestro unico mentre nelle scuole secondarie era impartito da un direttore spirituale. Il ministro Coppino, cercò di sostituire l’insegnamento della Religione con lo studio di nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino anche se di fatto tale insegnamento religioso non verrà mai abolito vista l’imponente avanzata dei cattolici nelle elezioni amministrative del 1895.

Uno sviluppo importante per l’insegnamento della Religione si ebbe con l’ascesa del fascismo che, non solo cambiò le politiche sociali ma apportò modifiche rilevanti anche al settore dell’istruzione con un riassetto dei cicli scolastici e l’innalzamento al quattordicesimo anno di età dell’obbligo scolastico.

Il regio decreto del 1923, introdusse nel sistema scolastico italiano riformato dal ministro filosofo Gentile, l’insegnamento religioso come “coronamento e fondamento dell’istruzione elementare in ogni suo grado”. Con i Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, Mussolini e il card. Gasparri posero fine alla cosiddetta questione romana che aveva fortemente irrigidito i rapporti tra la Santa Sede e il Regno d’Italia.

Con la firma dei Patti Lateranensi l’insegnamento della religione cattolica vide uno sviluppo consistente, in quanto, venne assicurato anche alla scuola media. La legge n°810 del 1929 all’ art. 36 stabilisce quanto segue in merito all’insegnamento della dottrina cristiana:

“ L’ITALIA CONSIDERA FONDAMENTO E CORONAMENTO DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA L’INSEGNAMENTO DELLA DOTTRINA CRISTIANA SECONDO LA FORMA RICEVUTA DALLA TRADIZIONE CATTOLICA. E PERCIÒ CONSENTE CHE L’INSEGNAMENTO RELIGIOSO ORA IMPARTITO NELLE SCUOLE PUBBLICHE ELEMENTARI ABBIA UN ULTERIORE SVILUPPO NELLE SCUOLE MEDIE, SECONDO PROGRAMMI DA STABILIRSI D’ACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LO STATO. TALE INSEGNAMENTO SARÀ DATO A MEZZO DI MAESTRI E PROFESSORI, SACERDOTI O RELIGIOSI, APPROVATI DALL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA, E SUSSIDIARIAMENTE A MEZZO DI MAESTRI E PROFESSORI LAICI, CHE SIANO A QUESTO FINE MUNITI DI UN CERTIFICATO DI IDONEITÀ DA RILASCIARSI DALL’ORDINARIO DIOCESANO. LA REVOCA DEL CERTIFICATO DA PARTE DELL’ORDINARIO PRIVA SENZ’ALTRO L’INSEGNANTE DELLA CAPACITÀ DI INSEGNARE. PEL DETTO INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE PUBBLICHE NON SARANNO ADOTTATI CHE I LIBRI DI TESTO APPROVATI DALL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA”.

 Inoltre, la legge n° 824 del 1930, istituì l’insegnamento religioso negli istituti d’istruzione classica, scientifica, magistrale e nelle scuole e negli istituti d’istruzione tecnica ed artistica, disciplinando la facoltà di non avvalersi dell’insegnamento religioso. Tale espressa facoltà era esercitabile solo su richiesta dei genitori degli studenti interessati. E’ da evidenziare che solo la legge n°1015 del 1930 definì e promulgò i programmi dell’insegnamento sopra citato.

Dalla caduta del regime fascista all’entrata in vigore della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana (1 Giugno 1948) un nuovo profilo si delineò anche per la scuola. L’Italia, ormai diventata una Repubblica, si definì uno stato laico e non confessionale e di conseguenza il Cattolicesimo non era più una religione di Stato come era stato nel lungo periodo fascista.

Nell’art. 7 della Carta Costituzionale, riprendendo la ratio dei Patti Lateranensi del 1929, stabilisce che:

Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

Solo successivamente, dopo un lungo percorso di confronto tra Santa Sede e Stato Italiano si arriverà al raggiungimento della revisione del Concordato del 1929 nel 1984.

La revisione del Concordato ma non del Trattato del 1984 all’art. 9 paragrafo 2 parla dell’insegnamento dell’IRC affermando che:

“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”.

Dopo la revisione concordataria del 1984, si sono succedute varie intese come quelle del 1985, del 1990, del 2010 ed infine quella del 2012 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Conferenza Episcopale Italiana definendo le indicazioni nazionali per l’Irc per il primo ed il secondo ciclo d’istruzione  ed i titoli di qualificazione professionali per poter impartire l’insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado nelle scuole statali e paritarie della Repubblica Italiana.

Con il DPR del 2010 sono stati definiti i  campi d’esperienza per la scuola dell’infanzia, gli obbiettivi di apprendimento ed i Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC per il primo ciclo d’Istruzione mentre con il DPR 176 del 2012, sono state definite le indicazioni didattiche per l’IRC per il secondo ciclo d’Istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Le indicazioni per l’IRC sono state formulate dal legislatore per i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali e per i percorsi di istruzione e formazione professionale.

*docente scuola Secondaria I° grado