Entro il 1 marzo è possibile presentare al Comune istanza per ottenere i contributi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge 13/89.

Questa norma concede, infatti, contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

La domanda dev’essere presentata in carta da bollo, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà ), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità .

COSA OCCORRE ALLEGARE

– descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista

– certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente),

– autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL.

L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

PER QUALI OPERE VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

– parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);

– immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un’abitazione);

Il contributo può essere erogato per:

– una singola opera

– un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I finanziamenti sono differenziati a seconda della spesa prevista:

– fino a euro 2.582,28 il contributo copre l’intera opera di ristrutturazione;

– fino a euro 12.911,42 è rimborsato il 25% della spesa sostenuta (oltre la quota base di euro 2.582,28);

– tra i 12.911,42 e i 51.645,69 è rimborsato il 5% (oltre la quota di euro 12.911,42);

– per una spesa pari o superiore a euro 51.645,69 la quota di rimborso è di euro 7.101,28.