Pagani: decreto Sindaco Gambino per mercato ortofrutticolo

Complesso mercantile Via Mangioni (mercato Ortofrutticolo). Avvio procedure per cessazione gestione “sine titulo” da parte del Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese arl. Assunzione gestione diretta del complesso mercantile per mesi tre.   

 IL SINDACO PREMESSO CHE:

– Il Consorzio Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese Soc. Coop. arl è un “ organismo di diritto pubblico”, già cessante la propria esistenza in vita in data 23.07.2017, posto in liquidazione con Verbale Assemblea Straordinaria del 15 Febbraio 2017 redatto dal notaio Dott. Carmine Ferrentino e registrato al Rep. 4744 Raccolta 2636;

– detto Consorzio ha sviluppato, sin dalla sua costituzione specifica avvenuta per atto notaio Catello D’Auria di Napoli in data 30.07.1987, esclusivamente la gestione del complesso mercantile sito in Pagani alla Via Mangioni e di proprietà della Regione Campania per come ad essa trasferito dalla ex CASMEZ;

– l’esercizio delle attività gestionali prima ricordato, però, è stato sviluppato sulla scorta di una convenzione, sottoscritta dal Consorzio in argomento con l’allora Ente proprietario (Regione Campania), codificata al Rep. 2435 del 24.02.1989 e registrata all’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli al n. 6432 serie 1° mod. 71/M in data 14/03/89 e con durata originariamente fissata in anni diciannove a decorrere dal 01/01/89 e, pertanto, scadente il 01/01/08, in forza di quanto stabilito dall’art. 2 del ricordato Atto Convenzionale;

– con successivo atto deliberativo di Giunta Regionale n. 1514 del 02 Ottobre 2009 (BURC 63 del 19.10.2009) la scadenza dell’atto convenzionale, che concedeva in uso gratuito l’immobile e le attrezzature fisse e mobili del complesso mercantile, fu prorogata “ …(…)… per un periodo di non oltre un anno, a partire dalla data di adozione del presente atto”;

– per effetto di tanto il Consorzio Ortofrutticolo in argomento ha visto la conclusione della sua titolarità di gestione, in ordine al complesso mercantile, a far data dal 18 Ottobre 2010 non essendosi avuta alcuna ulteriore proroga e/o nuovo atto gestionale;

– pur in presenza di tale inequivocabile realtà giuridica e fattuale il Consorzio Ortofrutticolo ha proseguito le attività gestionali SINE TITULO, con la cosciente complicità della Regione Campania (proprietaria e detentrice di quote del Consorzio attraverso l’Ente strumentale ex ERSAC) introitando i proventi derivanti dalla gestione e non sostenendo le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria che per atto convenzionale cedevano a suo carico;

– in data 28 Aprile 2016, giusto Decreto Direzione Generale Patrimonio della Regione Campania, la proprietà del complesso mercantile in argomento, e delle attrezzature fisse e mobili in esso presenti, è stata trasferita ai Comuni di Pagani (87%) e di Nocera Inferiore (13%) e la devoluzione gratuita è stata registrata presso Agenzia Entrate Ufficio Provinciale di Salerno – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 04.05.2016;

ATTESO CHE

– a far data dal 04.05.2016 la proprietà del complesso mercantile è detenuta dai Comuni di Pagani (87%) e di Nocera Inferiore (13%) che, ad oggi, hanno gravemente ed inopportunamente consentito al Consorzio Ortofrutticolo di gestire SINE TITULO e in forma totalmente gratuita la proprietà pubblica di natura produttiva in argomento;

– a far data dal 15 Febbraio 2017 si è insediato il Commissario Liquidatore, Dott. Domenico Apa iscritto all’Albo dei commercialisti di Nocera Inferiore, cui sono stati conferiti i seguenti poteri e compiti:

a) ogni più ampio ed opportuno potere all’uopo occorrente, con facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione ivi comprese le facoltà di vendere anche in blocco beni sociali e fare transazioni e compromessi;

b) autorizzarlo , in mancanza di convenienti offerte per l’acquisto in blocco dell’azienda sociale, a continuare – ai fini della liquidazione ed in funzione del miglior realizzo – l’esercizio provvisorio dell’azienda sociale stessa allo scopo anche di assicurare l’ultimazione dei contratti non ancora eseguiti e di evitare che l’eventuale prolungarsi della fase di liquidazione possa essere di nocumento al patrimonio sociale;

c) attenersi, nella liquidazione, al criterio di procedere alla vendita delle merci all’ingrosso per gruppi omogenei di beni e, in mancanza di acquirenti per tale tipo di vendita, di provvedere mediante vendita al dettaglio a prezzi di realizzo.

– il prefato liquidatore, però e nonostante i poteri esclusivamente liquidatori conferitigli, ha assunto comportamenti gestionali veri e propri (incasso di proventi da gestione parcheggi, ticket ingresso, canoni locazione strutture interne, affidamento di servizi operativi a soggetti terzi, etc.) tutti fondati esclusivamente sulla detenzione e l’utilizzo del complesso mercantile in argomento, pur consapevole di non avere alcun titolo concessorio/convenzionale che a tanto lo autorizzasse;

– siffatta gestione “sine titutlo” ha procurato danni rilevanti al Comune di Pagani pari al 87% dell’importo del canone di locazione/detenzione/uso che lo stesso (Comune) avrebbe dovuto percepire per consentire la cessione in gestione del complesso mercantile in argomento;

RILEVATO CHE

– non pare revocabile in dubbio, in ordine al fatto che il comune di Pagani ha consentito la gestione sine titulo di una sua proprietà a soggetto TERZO, che il non curare “ la gestione della proprietà secondo canoni di diligenza e di tutela anche economica dell’Ente verticalizzato” non è un fatto giustificato da “ motivate ragioni di ordine sociale (fine che se perseguibile e giustificabile si raggiunge con altre forme gestionali diverse dal favor reso al consorzio in liquidazione)” ma è esclusivamente e coscientemente voluto al fine di consentire, al Consorzio in Liquidazione, non solo di prorogare oltre ogni possibilità la definizione conclusiva della sua situazione debitoria (e quindi rimandare nel tempo l’assunzione delle relative competenze di ripiano delle perdite in capo ai soci) ma anche, e soprattutto, per permettere al Consorzio di poter contare su introiti di proventi finalizzati a gestire i propri costi (per nulla ridotti e/o modificati anche nella fase post liquidazione) e a ridurre il carico debitorio gravante sui soci (tra cui i comuni proprietari) stessi.

– occorre:

• porre fine ad horas a tale gestione “sine titulo” ripristinando le condizioni di legalità e di legittimità fino ad oggi non considerate né rispettate dal comune di Pagani;

• provvedere a determinare il canone di “detenzione/uso” del complesso mercantile considerando e tenendo anche conto (nella determinazione del canone annuo) dell’indice di redditività del suo valore patrimoniale (18 MLN di euro) nonché del fatto che lo stesso è “bene produttivo a carattere commerciale”;

• avviare ogni azione utile, necessaria e possibile per recuperare “ i canoni di detenzione/uso della struttura” per il periodo temporale (di gestione sine titulo) 01.05.2016 – 30.06.2019;

• sviluppare una concreta organizzazione comunale finalizzata ad assumere la gestione diretta, da parte del Comune di Pagani e per esso dal Settore Patrimonio e dal Settore Finanziario dell’Ente, per un periodo temporale massimo di tre mesi (eventualmente prorogabile) necessario per “elaborare, redigere, formalizzare gli atti necessari per affidare la gestione del complesso mercantile a soggetto terzo “ preferibilmente costituito dagli operatori che all’interno di esso operano e agiscono da sempre;

CONSIDERATO CHE

– il complesso mercantile in argomento è “ proprietà indivisa” detenuta dal Comune di Pagani (87%) e Comune di Nocera Inferiore (13%) ed in quanto tale è principio consolidato in giurisprudenza che “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa» (Cassazione Sezioni Unite 04.07.2012 n. 11135);

– in altre parole il comproprietario maggioritario (Comune di Pagani 87% proprietà) può assumere la titolarità alla gestione ed alla locazione del bene “indiviso” pur senza il consenso del comproprietario minoritario;

– la decisione di “porre fine alla detenzione sine titulo in atto” e quella di valorizzare economicamente il bene condiviso è effettuata ai fini della salvaguardia dei “fini pubblici” perseguiti dal comune di Pagani e che ad oggi risultano essere stati lesi con evidenti profili di danno erariale alla cui codificazione della sussistenza è deputata la Procura Regionale della Corte dei Conti Campania cui la vicenda in argomento, ovvero la detenzione sine titulo e sine corresponsione di canone d’uso da parte dell’utilizzatore del bene per il periodo 01.05.2016 – 30.06.2019 ovvero anni 3 e mesi due, va trasmessa a mezzo di specifica relazione;

TANTO PREMESSO

DECRETA

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

02) Incaricare il Settore Avvocatura ed il Settore Patrimonio, ognuno per le proprie competenze, di avviare tutte le azioni possibili (amministrative e giudiziarie) per porre fine ad horas alla gestione “sine titulo” del complesso mercantile di Via Mangioni, la cui proprietà è al 87%  del Comune di Pagani, e di ripristinare le condizioni di legalità e di legittimità fino ad oggi non considerate né rispettate dal comune di Pagani;

03) Demandare al Settore Patrimonio di provvedere a determinare il canone di “detenzione/uso” del complesso mercantile in argomento considerando e tenendo anche conto (nella determinazione del canone annuo) dell’indice di redditività del suo valore patrimoniale (18 MLN di euro) nonché del fatto che lo stesso è “bene produttivo a carattere commerciale”;

04) Incaricare il Settore Avvocatura di avviare ogni azione utile, necessaria e possibile per recuperare “ i canoni di detenzione/uso della struttura” per il periodo temporale (di gestione sine titulo) 01.05.2016 – 30.06.2019 nell’importo che sarà determinato dal Settore Patrimonio evidentemente gravando lo stesso di eventuali interessi ed oneri di legge se dovuti;

05) Demandare al Settore Patrimonio ed al Settore Finanziario l’incarico di sviluppare una concreta organizzazione comunale finalizzata ad assumere la gestione diretta della struttura mercantile in argomento per un periodo temporale massimo di tre mesi (eventualmente prorogabile) necessario per “elaborare, redigere, formalizzare gli atti necessari per affidare la gestione del complesso mercantile a soggetto terzo “ costituito dagli operatori che all’interno di esso operano e agiscono da sempre, salvo diverso avviso del Consiglio Comunale cui spetta la decisione in materia;

06) Incaricare il Segretario Comunale Dott. Francesco Carbutti di redigere specifica e dettagliata relazione riferita alla vicenda della “detenzione sine titulo, per il periodo 01.05.2016 – 30.06.2019 del complesso mercantile di Via Mangioni “ e di trasmetterla alla Procura Regionale della Corte dei Conti unitamente alla determinazione del canone di detenzione che sarà effettuato dal Settore Patrimonio dell’Ente.

07) Comunicare il presente Decreto al Segretario Comunale Dott. Francesco Carbutti, al Responsabile Settore Avvocatura Avv. Giuseppe Serritiello, al Responsabile Settore Finanziario Dott. Antonio Nunziata, al Responsabile Settore Patrimonio Ing. Bonaventura Tramontano, all’Organo di revisione economica e finanziaria, al Commissario Liquidatore del Consorzio Ortofrutticolo Agro Sarnese Nocerino, al Sindaco del comune di Nocera Inferiore;

08) Disporre e specificare che il presente Decreto può essere revocato in caso di necessità.

09) Procedere alla pubblicazione del presente Decreto anche nella Sezione specifica del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

 

Il Sindaco

Alberico Gambino