L’abrogazione del Lavoro accessorio

Daniele Imparato*

Il DL n. 25/2017 artt da 48 a 50 del D.Lgs n.81/2015 ha abrogato il Lavoro accessorio e/o occasionale. L’abrogazione è avvenuta il 17 marzo 2017. Il Legislatore ha voluto premiare l’assunzione del lavoratore. Già si pensa a come sostituire il contratto di Lavoro accessorio. Per ora le alternative sono: il Lavoro a chiamata; il contratto a termine e la somministrazione Lavoro. Chi ha fatto scorte di buoni Lavoro, carnet e/o voucher possono utilizzarli fino al 31/12/2017. Il Lavoro a chiamata e/o intermittente è ammesso, per ogni lavoratore con lo stesso datore, per un periodo massimo di 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari. L’intermittente è un contratto con il quale un lavoratore si dichiara disponibile di un datore di Lavoro il quale utilizzerà in maniera discontinua la prestazione di Lavoro. Il superamento del tetto di 400 giornate di Lavoro comporterà la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Il lavoro accessorio, abrogato in questi mesi, è stato già trattato in una precedente pubblicazione ma da oggi non è più utilizzabile. Una vittoria dei sindacati di categoria che ha modificato, nuovamente, la legislazione del Lavoro; intanto si prevede un aumento del Lavoro sommerso, considerata l’abrogazione dell’istituto del Lavoro accessorio.

*consulente del lavoro