Rata mutuo congelabile, domande entro marzo

Enzo Carrella

È stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui. Il tutto è legato al verificarsi di determinati eventi entro il 28 febbraio 2013. Questo è quanto stabilito dal nuovo accordo firmato il 30 gennaio 2013 dall’Associazione bancaria italiana e da 13 Associazioni dei consumatori. Le parti firmatarie hanno concordato quanto segue: la data per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui è prorogata al 31 marzo 2013; l’arco temporale entro il quale dovranno verificarsi gli eventi che determinano l’avvio è prorogato al 28 febbraio 2013; Alla sospensione saranno ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito e solo- chiaramente –  per prima casa Chi ha diritto alla moratoria?La sospensione può essere chiesta da coloro che entro  il 28 Febbraio 2013  , hanno perso  l’occupazione (sia a tempo indeterminato, sia determinato, sia autonomo – per chi ha cessato l’attività), si trovano ad avere minori entrate per la riduzione e/o interruzione dei periodi lavorativi per almeno 30 gg (ad esempio cig; cigs; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà). Sia stato licenziato  per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e , infine, in caso di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; Vi rientrano anche i casi di quelle famiglie che  hanno subito eventi gravi come la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei percettori del reddito familiare. ULTERIORI  REQUISITI Il richiedente (o i richiedenti, in caso di cointestatari) deve possedere un reddito annuo non superiore a 40mila euro (inteso per singolo mutuatario) e il finanziamento che lo riguarda non può sorpassare la soglia dei 150mila euro. Quali sono i mutui sospendibili? La concessione della moratoria, in sostanza, prescinde dalla tipologia del tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).  Ciò che conta è la finalità per cui si è “acceso”. Pertanto, possono essere interrotti per la durata massima di un anno soltanto i rimborsi delle rate dei mutui (anche in fase di preammortamento) destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, e  garantiti da ipoteca sull’immobile medesimo . E’  fuori dalla moratoria  chi ha prodotto ritardi di pagamenti superiori a tre rate (con ritardi  cioè nei pagamenti fino a 90 giorni consecutivi)  e  chi non ha superato un periodo di 24 mesi di regolare ammortamento”. La richiesta, carte alla mano comprovanti i requisiti, va inoltrata alla banca finanziatrice dal mutuatario (o dagli eredi) attraverso l’apposito modulo reperibile sia sul sito dell’Abi (allegato B del documento tecnico), sia su quelli degli istituti di credito aderenti e disponibile, inoltre, presso tutti gli sportelli delle stesse banche.
Nell’ipotesi di mutuo cointestato, l’istanza va sottoscritta da tutti i contestatari.
La moratoria diventa operativa dopo 45 giorni lavorativi dall’accoglimento dell’istanza (il diniego, invece, va comunicato all’interessato entro 15 giorni).
E’ opportuno precisare che  nel periodo di sospensione  dell’accordata moratoria  maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente in base a differenti modalità, a seconda che l’interruzione avvenga per la sola quota capitale (in questo caso gli interessi vanno pagati alle scadenze originarie) o per questa più la parte relativa agli interessi (in tale ipotesi, quelli maturati nel periodo di sospensione vanno corrisposti a partire dal versamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza).Nel caso di  blocco    totale della rata   il mutuatario non verserà alcun centesimo nei 12 mesi di blocco dalla rata, ma dovrà restituire gli interessi maturati in questo periodo nel momento in cui riprenderanno i normali pagamenti previsti dal contratto. Nel caso di sospensione parziale, le famiglie continueranno invece a versare gli interessi anche durante la moratoria (che non sarà quindi totale), ma non subiranno alcun aggravio nei mesi successivi. Naturalmente non è prevista, né ammessa, l’applicazione di ulteriori interessi.
In qualsiasi momento il cliente può riprendere il pagamento delle rate sospese e interrompere lo standby, ma se lo fa è per sempre. La sospensione si può chiedere soltanto una volta.
Lo stop alla rata comporta lo slittamento in avanti dell’intero piano di ammortamento: un mutuo ventennale sospeso per 12 mesi, per esempio, si protrarrà fino al 21esimo anno. Una misura straordinaria  questa della moratoria  per arginare gli effetti della crisi economica, in particolare sull’occupazione.: a dicembre 2012 le banche avevano sospeso 85.000 mutui per 9,8 miliardi di debito residuo,  ristorando alle famiglie una liquidità complessiva di 606 milioni di euro. Non poco ..visti i tempi che corrono.