Economia: Srl semplificata a un euro per under 35, al debutto

Enzo Carrella

Dal 29 agosto scorso  i giovani con meno di 35 anni possono aprire una Srls – società a responsabilità limitata semplificata – con un solo euro di capitale, utilizzando lo statuto standard: vediamo , a questo punto,  tutti i costi e i dettagli.

Al via Srl semplificate per imprenditori under 35 .Il 29 agosto è una data storica  per l’imprenditoria italiana e giovanile: gli aspiranti imprenditori che hanno meno di 35 anni  possono costituire, infatti,  una società con un solo euro di capitale, la cosiddetta Srls, società a responsabilità limitata semplificata.Questo grazie all’entrata in vigore del tanto atteso modello standard di statuto societario (contenuto nel decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto), necessario al notaio per redigere (gratuitamente) l’atto costitutivo della nuova società agevolata.La Srls è stata introdotta nell’ordinamento societario italiano dal dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (legge sulle liberalizzazioni). La norma sulla Srls è contenuta nell’articolo 3 della legge, che introduce uno specifico articolo del codice civile, il 2463-bis. Vediamo sinteticamente quali sono le caratteristiche della Srl semplificata: Chi e come aprire una Srls.  La società a responsabilità limitata semplificata «può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Srl semplificata – Statuto e atto costitutivo  La nuova società può essere costituita solo da una o più persone fisiche sotto i 35 anni di età. L’atto costitutivo deve obbligatoriamente aderire al modello di Statuto previsto dal decreto ministeriale e va presentato sotto forma di atto pubblico notarile.L’atto costitutivo è esente da imposta di bollo, diritti di segreteria e onorario notarile. Le uniche spese da sostenere sono imposta di registro di 168 euro e tassa camerale annuale. Il capitale sociale può essere compreso fra 1 euro e 9mila999,99 euro, ossia è necessario restare sotto i 10mila euro. L’organo amministrativo (amministratore unico o Cda), deve necessariamente essere formato da soci. Non si possono cedere quote a soci che abbiano più di 35 anni. Evoluzione dopo i 35 anni  Cosa succede quando i soci compiono i 35 anni? Ci sono due possibilità: La società può essere trasformata in una normale Srl (aumentando il capitale sociale e perdendo le agevolazioni). La società può essere trasformata in una Srlcr (Srl a capitale ridotto) a introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012) normalmente riservata a soci con età superiore ai 35 anni, che può a sua volta avere un capitale minimo di un solo euro (ma i soci devono avere almeno 35 anni). Per completare il quadro delle novità introdotte in queste ultime settimane ,da segnalare  anche- com e sopra già riferito –  la srl a capitale ridotto: art. 44 Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 In queste ultime , il capitale può variare da € 1 a € 10.000, non sono previste esenzioni tributarie e non è previsto che il notaio presti la propria attività gratuitamente. La disposizione del decreto legge è stata cofermata con la legge di conversione, Legge del 07.08.2012 n. 134 in GU dell’11.08.2012 n. 187 (supplemento ordinario n. 171). Da segnalare le prime difficoltà operative per il varo dei nuovi strumenti societari , in primis la confusione esistente tra i notai , i quali  essendo coinvolti in prima persona – specie per le Srls- nella redazione degli atti restano allo stato ancora non sufficientemente preparati ( in considerazione anche della gratuità della loro prestazione)  negli indefiniti adempimenti da porre in essere in tali circostanze. Sul piano tecnico, invece, in agguato alcune paradossali situazioni. Poiché, infatti, a tali società si applicano tutte le norme previste dal Libro V, titolo V, capo VII dl codice civile ( società a responsabilità limitata), basterebbe una perdita  di gestione ( laddove il capitale fosse di 100 euro) di appena 33 euro per incappare nella prevista rigida disciplina  ( ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento). Su questo e su altri specifici argomenti si resta , chiaramente  in attesa di chiarimenti ministeriali.