Pontecagnano-Faiano: Sica su “Albo pretorio on line”

Con riferimento alla nota di SeL “Censurato l’albo pretorio in rete”, l’Amministrazione, guidata dal Sindaco Ernesto Sica, precisa quanto segue: La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, comma 1 art. 32 ha fissato che “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati”. Da  gennaio 2011 il Comune di Pontecagnano Faiano assolve agli obblighi di legge provvedendo ad effettuare le pubblicazioni di tutti gli atti previsti per legge con detta modalità. Affinché il processo di pubblicazione on line possa generare un prodotto atto ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale è necessario che esso garantisca la conformità di quanto pubblicato all’originale, l’autorevolezza dell’Ente emanatore e dei sito web, la validità giuridica dei documenti e quindi la loro veridicità, efficacia e per durabilità nel tempo. Inoltre anche nella pubblicazione sull’Albo on line devono essere rispettati i requisiti di accessibilità e usabilità validi per qualsiasi documento pubblicato su un sito web, al fine di erogare servizi e fornire informazioni che siano fruibili senza discriminazione. Sempre secondo il Garante per la protezione dei dati personali, l’Albo on line deve assolvere all’obbligo, ma le Amministrazioni locali devono compiere una selezione attenta dei dati personali da diffondere attraverso questo mezzo tenendo conto non solo dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità delle finalità perseguite dai singoli atti, ma anche del divieto di diffusione di determinati dati personali e dei dati sensibili (provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 19 Aprile 2007). Il Garante ha anche precisato che la pubblicazione sul web deve garantire il “diritto all’oblio” dei soggetti coinvolti, nel senso che concluso il periodo ai affissione i dati devono “scomparire” dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni. I documenti devono restare in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento (periodo standard di 15 giorni). Tale periodo di pubblicazione è assicurato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione all’atto dell’inserimento dei documenti nell’Albo on line. L’Albo on line prevede un meccanismo automatico per la pubblicazione e la rimozione/archiviazione degli atti. Tutti gli atti pubblicati vengono conservati in archivio e rimangono  visibili  on line (sotto la voce Archivio) tramite alcuni dati essenziali ed identificativi dell’atto (oggetto, data di pubblicazione ,ecc.). Per l’accesso agli atti in archivio per ottenerne copia o visione si fa ricorso alle normali procedure previste dalla L. 241/90 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”). Non è in linea generale giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di fuori dei casi espressamente previsti, l’accesso on line libero ed incondizionato, alla consultazione di atti e documenti contenenti informazioni personali. La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza dell’attività amministrativa. Il Comune di Pontecagnano Faiano interpreta in maniera molto ampia il concetto di trasparenza ed informazione, pubblicando anche tutte le determine prodotte dai vari settori. Su tale argomento vi è infatti una ampia interpretazione tra i vari Enti. Devono, infatti, ritenersi assoggettati all’obbligo di affissione (e quindi di pubblicazione sul sito web ex art.32 della legge n.69 del 2009) esclusivamente gli atti adottati dalla Giunta comunale e provinciale e dai rispettivi consigli. Sul piano formale, l’art.124 del d.lgs. n.267 del 2000, usa il termine “deliberazione”, ossia atto di pertinenza di un organo collegiale; ciò induce ad escludere l’esistenza di un obbligo di affissione rispetto agli atti dirigenziali, atteso che, ai sensi dell’art.107 del d.lgs. n.267 del 2000, gli stessi, esercitano le proprie funzioni mediante “determine”, ovvero atti di diritto privato . L’esegesi dell’art.32 della legge n.69 del 2009 deve pertanto indurre a ritenere che, dal 1 gennaio 2010, debbano essere pubblicati presso il sito web degli enti locali, esclusivamente le deliberazioni di Giunta e Consiglio (con i relativi allegati) ovvero gli altri atti espressamente indicati nel d.lgs. n.267 del 2000.