Propaganda elettorale le regole del garante per la privacy: i cittadini devono essere informati sull’uso loro dati

Pietro Cusati

Le iniziative di propaganda elettorale, o collegate a referendum o alla selezione di candidati alle elezioni, costituiscono un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica. Con l’approssimarsi delle elezioni amministrative del 15 e 16  maggio e della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno sui quattro quesiti referendari sulla  privatizzazione dell’acqua (due ), ritorno all’energia nucleare e legittimo impedimento, il Garante per la Privacy ritiene necessario richiamare  l’attenzione sulle garanzie  vigenti dopo  l’entrata in vigore  del Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, il 7 aprile scorso, ha approvato un apposito provvedimento sulla propaganda  elettorale. Le disposizioni sono state pubblicate  sulla gazzetta Ufficiale n.87 del 15 aprile 2011.L’autorità Garante per la protezione dei dati personali ricorda a partiti, organismi politici, comitati promotori e sostenitori e candidati , le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini ,indirizzo, telefono, e-mail , eccetera, rispettando i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Possono essere anzitutto utilizzati , senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti  nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia  anche su supporto elettronico. L’intera platea  degli elettori può essere così contattata agevolmente. Oltre alle liste elettorali,possono essere utilizzate per la propaganda , anche in questo caso senza il consenso degli interessati, altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici, qualora  esse siano liberamente accessibili a chiunque senza limitazioni di sorta in base  ad una specifica  disposizione normativa .Occorre  tuttavia  rispettare le modalità eventualmente  stabilite per accedere a tali fonti,identificazione di chi ne chiede copia, accessi consentiti solo in determinati periodi o  per utilizzarle, obbligo di indicare la fonte dei dati nel materiale di propaganda, rispetto delle finalità per le quali determinati elenchi sono resi pubblici. E’ necessario  il consenso dei cittadini  per particolari modalità di comunicazione elettronica  come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate  e fax. Non sono in alcun modo utilizzabili , neanche da titolari di cariche elettive , gli archivi dello stato civile , l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali  dei soggetti pubblici  o per prestazioni di servizi , anche di cura, liste elettorali di sezioni già utilizzate nei seggi, dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni  elettorali. I cittadini  devono essere informati  sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa  va data al momento del primo contatto  o all’atto della registrazione . Per i dati raccolti da registri  ed elenchi pubblici  o in caso  di invio  di materiale propagandistico  di dimensioni  ridotte, il Garante ha consentito  a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011. Infine , di che parliamo quando parliamo di privacy? In occasione della giornata europea della protezione dei dati che si terrà il 28 gennaio 2012 ,per sensibilizzare  la nostra società  sulla protezione dei dati personali , una sorta di campagna di informazione, il Garante per la privacy lancia un concorso per gli studenti delle scuole superiori , i giovani e le nuove tecnologie .Il concorso prevede  che gli studenti girino un video  originale di tre minuti scegliendo un tema ,un fenomeno legati alla protezione  dei dati in rapporto alle tecnologie . Al video vincitore andrà un premio di  cinquemila euro.