Salerno: disoccupazione giovanile anche nella provincia, profili costituzionali

Nicola  Crisci

Il problema della disoccupazione dei giovani non si studia nelle Facoltà universitarie italiane. È trattato nei manuali di diritto del lavoro soltanto nei profili tecnico-giuridici. È previsto il lavoro minorile: come tutela, secondo i principi della Costituzione. Con il secondo comma ed il terzo comma, dell’art. 37 che seguono:“La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato”.“La Repubblica tutela  il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi  a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. Preceduto dall’art.2110 del codice civile del 1942 per la tutela della “gravidanza o di puerperio” ed in particolare con il seguente secondo comma dell’art.31: la Repubblica “Protegge la maternità (ancora, primo comma dell’art.37, per la donna lavoratrice”, l ’infanzia, la gioventù (sempre art.37 citato), favorendo gli istituti a tale scopo (Titolo VIII – dell’adozione di persone di maggiore età). In questo contesto costituzionale può collocarsi il messaggio sull’occupazione del Presidente della Repubblica, anche prescindendo dal principio costituzionale del secondo comma  dell’art.41, per il quale “l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Norme collocate nel Titolo III “Rapporti economici”, come fissati dall’art.35 (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni – come la formazione e l’evoluzione professionale dei lavoratori – Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro”. A questo punto, fra le fonti costituzionali, il terzo comma dell’art.117, fra le materie di legislazione concorrente quelle relative a rapporti internazionali e con l’Unione Europea e delle Regioni” prevede la “formazione professionale “. Legge statale fondamentale del 17 ottobre 1967, n. 977 sulla Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, con successive modifiche e abrogazioni e sostituzione, per gli istituti: definizioni, divieti, esclusioni, età minima per l’ammissione al lavoro, lavori pericolosi, faticosi e insalubri, lavoro notturno, orario, riposi e ferie, sanzioni, trasporto e sollevamento pesi, visita medica preventiva e periodica. In tema di formazione professionale occorre richiamare la legge 19 gennaio 1955, 25 sulla disciplina dell’apprendistato, sempre con le solite innovazioni, sostituzioni e abrogazioni, e le relative leggi delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome e agli intervenuti regolamenti persino provinciali. Ancora vi sono le norme specifiche dei contratti collettivi, persino aziendali ed inoltre individuali. Questo complesso italiano di norme, disordinato nel tempo e nello spazio, non è presente in alcun altro Stato. Vi sono soltanto iniziative editoriali, ma sono discutibili tentativi di testi unici, risultano sempre parziali. Passiamo alle cosiddette statistiche. È da premettere che i sistemi, soprattutto per l’età, variano da Stati a Stati e qualsiasi comparazione ha la sua criticità. Cosi come hanno la loro criticità i vari interventi incentivanti, anche se spesso caratterizzati da modalità assistenziali. Questi sommari appunti sui problemi – e non soltanto su un solo problema – del lavoro dei Giovani sono esclusivamente accenni normativi senza le solite “lagne”.Leggiamo che è in vista- dopo l’intervento del Presidente Napolitano- un programmato incontro specifico sul problema dell’occupazione (senza le Regioni) dei ministri del Lavoro (Sacconi), della Gioventù (Meloni) dello Sviluppo economico (Romani). A questo punto, per ora, sia consentito proporre agli autorevoli  Ministri anche micro-ricerche provinciali almeno nei loro collegi elettorali. Sollecitiamo  un monitoraggio del “problema Lavoro nella Provincia di Salerno”, ai nuovi amministratori, durante la precedente consiliatura provinciale, con la programmazione nuovo Consiglio provinciale, prescindendo dai comunicati stampa, anche perché sono purtroppo scomparsi due quotidiani locali. Considerati i soliti comunicati locali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro è dovere istituzionale accertare i reali dati statistici prescindendo dalle proposte “chiacchierate”  con gli Informa giovani e con i Centri provinciali per l’Impiego, considerato che le politiche del lavoro del passato “non hanno funzionato”, come obiettivamente ha affermato il Questore di Napoli (Santi      Giuffrè) abbondonando i soliti incontri, cosiddetti “  tavoli tecnici” a livello provinciale.