Legge 104/1992 si cambia

Sergio Barletta

La legge 183/2010  ha apportato modifiche alla legge 104/92. Infatti, varie modifiche alla disciplina dei permessi per l’assistenza alle persone con gravi disabilità sono introdotte nell’ordinamento dalla predetta legge entrata in vigore il 24 novembre 2010. È stata parzialmente innovata la disciplina dettata dalla Legge n. 104/92, e dal decreto legislativo n.151/01. Tra le principali novità: restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi; eliminazione del requisito della convivenza; decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti; istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica. Due circolari, del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell’INPS (n. 155, del 3 dicembre 2010) chiariscono le nuove norme. Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. La nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa; si passa inoltre dal terzo al secondo grado di parentela. È prevista un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da “patologie invalidanti” oppure siano deceduti o “mancanti”: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado. L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma comprende anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Il concetto di “patologia invalidante” consente l’estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. Possono considerarsi invalidanti: le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale; le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Soggetti aventi diritto: Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro il secondo grado. Rispetto alla disciplina previgente, la nuova disposizione menziona espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa;  inoltre si passa dal terzo al secondo grado di parentela. La legge prevede un’eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.Le circolari  chiariscono  che l’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Altro concetto chiarito è quello di “patologia invalidante”, che consente l’estensione dal secondo al terzo grado di parentela o affinità. In base al decreto interministeriale 278/00, si possono considerare invalidanti:  a)le patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale b)le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici c) le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Il diritto, previsto dalla Legge. 104 per i lavoratori dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.