Emendamenti alla Proposta di Modifica della Delibera di Giunta Regionale n.511 del 28/06/2010 presentati dalla Longo
A seguito della proposta di modifica della delibera di giunta regionale su “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa ( legge regionale n.19 del 28 dicembre 2009) l’on. Longo ha presentato una serie di emendamenti, tendenti a risolvere alcune questioni legate alle difficoltà dei Comuni medi e piccoli. << Il testo di legge approvato – sostiene Eva Longo – sembra voler risolvere solo le esigenze delle grandi aree urbane degradate, tralasciando le necessità, se pur minori, dei Comuni di piccole dimensione che compongono comunque la gran parte del territorio regionale>>. Le modifiche proposte dalla legge 19/2009 propongono di incentivare maggiormente la crescita e l’occupazione delle attività connesse al settore edile e produttivo. Il principio della normativa secondo il consigliere del PDL deve essere quello di intervenire, nei limite del possibile, sul costruito esistente con cambi di destinazione d’uso, ampliamenti strettamente connessi ad abitazioni esistenti e alla riqualificazione di aree industriali dismesse poste in prossimità delle aree urbane, effettuando così una integrazione di queste aree con il territorio urbanizzato circostante. In sostanza, alle modifiche proposte con la delibera di Giunta Regionale n.511/2010 l’on. Longo propone le seguenti ulteriori modifiche: Art.3 Lettera b): la modifica del comma è necessaria al fine di estendere gli interventi di adeguamento in quelle parti delle zone A dove i Comuni, se ritengono, con atto proprio possono individuare aree ed edifici d’intervento non caratterizzanti ai fini architettonici-urbanistici. Lettera f): la modifica del comma è necessaria al fine di consentire ad edifici già esistenti, regolarmente assentiti il cambio di destinazione d’uso. (vedi anche art. 4 comma 8) Art.4 Comma 1: la modifica è necessaria al fine di precisare ed estendere ad altri immobili la possibilità di ottenere i benefici previsti dalla legge. Tali specificazioni sono essenziali al fine di rendere più incisiva l’attività dei singoli sportelli unici dei Comuni. Si è esteso intervento di ampliamento anche ad edifici che hanno completato solo la parte strutturale. Comma 2 lettera f): si propone l’abrogazione in quanto non è possibile effettuare un ampliamento senza modificare il prospetto delle costruzioni. Comma 7: si propone di sostituire il comma al fine di ampliare i cambi di destinazione d’uso dei fabbricati agricoli dando un maggiore impulso alle attività di accoglienza e ristorazione. Art.5 Comma 1: si propone di inserire nel conto volumetrico anche le eventuali pertinenze asservite al fabbricato, al fine di eliminare quella frammentazione degli immobili posti in modo caotico. Comma 2 lettera f): si propone di aggiungere la possibilità di realizzare la ricostruzione del fabbricato non solo in verticale ma anche in orizzontale, fermo restando la consistenza della particella catastale e il rispetto delle distanze. Questa opzione potrà incentivare la demolizione dei vecchi fabbricati con problematiche di tipo strutturale ed evitare l’eccessivo innalzamento degli edifici. Art.7 Comma 6: si propone di escludere la parola “produttivo” in quanto limitativo per il cambio di destinazione d’uso . Gli edifici destinati ad uffici possono essere stati realizzati solo in aree produttive di tipo D del PRG o del PUC. Art.8 Comma 4: si propone di non vincolare i Comuni alla possibilità di attuare l’adeguamento degli standards per attrezzature religiose.