Baronissi: PD, Rocco sulla sospensione del Presidente del Consiglio Comunale

 Il 18 Giugno, il Prefetto di Salerno ha decretato la sospensione dalla carica di Presidente del Consiglio Comunale del sig. Giovanni Landi, a seguito di una nostra segnalazione.E’ un atto dovuto, dopo la conferma in appello della condanna a due anni del sig. Landi, risalente a ben quattro mesi fa, in base all’applicazione delle norme del Testo unico degli Enti locali.“Noi avevamo chiesto – dichiara Antonio Rocco Capogruppo del Partito Democratico – che Giovanni Landi si dimettesse dalla carica di Presidente, in attesa che il Prefetto notificasse la sospensione, come semplice atto di responsabilità istituzionale e rispetto dei cittadini amministrati, ma come al solito abbiamo trovato un arrogante muro di gomma da parte del Sindaco e della sua maggioranza, malgrado si vanti la costituzione di un Comitato della legalità che ha visto solo in Luisa Genovese insegnante ed esperta del mondo della scuola l’unica a dimettersi e di un Assessorato alla trasparenza e legalità, assegnato al Sig Lombardi, che rimangono silenti e latitanti. Il primo anno dell’amministrazione Moscatiello si è contraddistinto solo per il tradimento politico e del voto popolare da parte sua e della attuale maggioranza, passata dal centro sinistra al centro destra, oltre ad aver subito l’allontanamento coatto della seconda carica istituzionale del Comune. I veri problemi di Baronissi non vengono affrontati né risolti. L’amministrazione comunale aveva promesso di portare Baronissi in Europa, ma a seguito di compravendite, tradimenti, favoritismi, illegalità e incapacità, continua a rimane protagonista solo nelle aule di Tribunale.In qualsiasi città d’Europa, di fronte a questi avvenimenti, il Sindaco e la maggioranza si dimetterebbero, ma nel dubbio che a Baronissi ciò risulti altamente improbabile, consigliamo, se conservano almeno un briciolo di dignità, di chiedere almeno scusa ai cittadini. La sospensione del consigliere Landi è di mesi 18, cosi come previsto dall’art.59 comma 3 del 267/2000 e precisamente: la sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l’appello proposto dall’interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato, anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. Nel caso di conferma, in cassazione, della pena, il consigliere Landi decade dalla carica di consigliere comunale per l’applicazione dell’art. 58 comma del 267/2000 che impedisce la candidatura e quindi l’eleggibilità a coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo, come nel caso del sig. Giovanni Landi. L’amministrazione Moscatiello, ha sottaciuto gli effetti della sentenza che decorrono dal momento della sentenza, ( 26 febbraio), in tutti i suoi effetti”.