Ausiliari al traffico, nuova sentenza della cassazione

Sergio Barletta

Ancora una volta ritorniamo a parlare di coloro che per certi versi rappresentano l’incubo degli automobilisti “Gli Ausiliari al Traffico”. Infatti, sulla tematica è intervenuta, la Suprema Corte di Cassazione  Seconda Sezione Civile, la quale  ha emesso la sentenza n.22676 del 28 ottobre 2009, nella quale è stato sancito che allorquando, l’ausiliario al traffico è un dipendente comunale, in merito all’accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta,  può elevare multe anche al di fuori delle “strisce blu”.La vicenda, trae origine da una sentenza emessa il 23 dicembre 2003 da un Giudice di pace di Civitavecchia il quale accolse l’opposizione da parte di un automobilista avverso ad un verbale, con il quale la polizia municipale  gli aveva contestato la violazione dell’art.7, 1°comma del codice della strada, per aver lasciato in sosta un veicolo in una strada, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica, ed annullò il verbale. La violazione era stata accertata da un dipendente comunale rivestente la qualifica di ausiliario al traffico. Il Giudice, osservò che la strada ove era stata elevata la contestazione, non era inclusa nella gestione dei parcheggi comunali e che, conseguentemente, era illegittimo il rilievo dell’infrazione del divieto di sosta da parte dell’ausiliario. Il Comune di Civitavecchia  ricorse con un motivo per la cassazione della sentenza. In effetti, L’art. 17, 132° comma, l. 15 maggio 1997, n. 127, ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali od ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione. La stessa norma dispone che la procedura sanzionatoria e l’organizzazione del servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti e che i gestori possono esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti. Ne consegue che la sentenza, avendo premesso che il verbalizzante era “un dipendente comunale con attribuzione di ausiliario del traffico”, non poteva escludere la legittimità dell’accertamento da parte sua della violazione al divieto di sosta dei veicoli nella locale via Traiana nel caso, da parte dell’opponente sul duplice rilievo che la via non era inclusa tra le “Zone individuate da dare in gestione a parcheggio” nel capitolato apposito redatto dal Comune e che tale capitolato costituiva parte integrante del contratto di appalto per la gestione dei parcheggi, non trovando l’esercizio da parte degli ausiliari dipendenti comunali delle funzioni di prevenzioni ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta nell’ambito del territorio del Comune il limite della soggezione delle aree a concessione di parcheggio, che caratterizza invece il corrispondente potere dei dipendenti della società o delle società concessionarie. Per tale motivo la Cassazione ha accolto il ricorso impugnato dal Comune di Civitavecchia. All’opposto, la sentenza della Corte di Cassazione   nr.551 in data 13 gennaio 2009 si riferiva ad un cittadino che aveva  impugnato per Cassazione la sentenza 3 novembre 2005, nr. 5899 con la quale il giudice di pace di Bologna ne aveva rigettato l’opposizione proposta avverso un verbale redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere parcheggiato un ciclomotore sul marciapiede. In tale occasione la Corte di Cassazione precisò che  gli ausiliari del traffico, qualora,  le violazioni non riguardano le aree in gestione – l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 Codice della Strada ( Polizia Stradale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e  Polizia Municipale entrambe nell’ambito della propria competenza territoriale ed altro personale ) ma certamente  non gli ausiliari al traffico. Per concludere, nel caso in cui un ausiliario al traffico elevi un verbale, prima di ricorrere è opportuno verificare se trattasi di un dipendente comunale o un dipendente privato di una società di gestione per evitare  eventuali ulteriori spese.