Scontrini fiscali senza nome del farmaco dal prossimo anno

  Pietro Cusati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 ,dell’11 maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di medicinali. L’Agenzia delle Entrate con la circolare  n.40 /E, del 30 luglio 2009, alla luce delle richieste  del Garante per la Privacy,ha fornito nuove indicazioni sugli scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie. La menzione in chiaro del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei contribuenti. A partire dal primo gennaio 2010 saranno ammessi  solo scontrini fiscali senza più il nome del farmaco ma solo con il numero di autorizzazione all’immissione in commercio,cosiddetto codice AIC,da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre e il codice fiscale del destinatario dei medicinali. Per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione commerciale del farmaco acquistato. Sulla base di quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, conseguentemente, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Inoltre , sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli scontrini emessi con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante per la privacy.