Meno tasse per chi investe in cultura
Entro il 31 gennaio 2009 va effettuata la comunicazione delle erogazioni liberali destinate ai beni culturali e allo spettacolo ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera m), del D.P.R. 917/1986. (T.U.I.R.).
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale 2/10/2002 i soggetti che effettuano erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio 2009, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure- Servizio II – Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma e, per via telematica, al Sistema informativo dell’Agenzia delle entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze: 1. l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta; 2. le proprie generalità complete, comprensive dei dati fiscali; 3. i soggetti beneficiari dell’erogazione. Ai sensi dell’art. 5 del D.M. citato i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio 2009, a comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure- Servizio II – Via del Collegio Romano, 27 – 00186 Roma:
1. l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
2. le generalità complete del soggetto erogatore;
3. le finalità o attività per le quali sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai propri compiti istituzionali (allegando altresì copia dell’atto costitutivo o dello statuto). Possono essere destinatari di erogazioni liberali in denaro, a condizione che non perseguano fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori, i soggetti o categorie di soggetti di seguito elencati: a) Stato, Regioni, Enti Locali;b) persone giuridiche costituite o partecipate dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti Locali;c) enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali; d-e) soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all’anno d’imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari (ovvero che pur non avendoli ricevuti si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività): – 1) a valere sul Fondo unico dello spettacolo (legge 30/4/85 n. 163 “Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo”) – 2) ai sensi della legge 17/10/96 n. 534 “Nuove norme per l’erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali”; f) soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale; g) associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti; h) persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al D.L. 29/10/99, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato; i) persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, così come definite dall’art.148 e seg. D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998.