Cava de’ Tirreni: Città Democratica, esposto alla Corte dei Conti

Egr. Sig. PROCURATORE della CORTE DEI CONTI

-Sez.  di Controllo per la CAMPANIA –

Via Piedigrotta, 63

80122 NAPOLI

 Il sottoscritto Luigi Gravagnuolo, nato a Cava de’ Tirreni (SA), lì 11.02.1951, ivi residente alla Piazza San Francesco, n. 22, consigliere comunale in carica, espone quanto segue: E S P O S T O

La Giunta Comunale di Cava de’ Tirreni (Sa) con la deliberazione n.136 del 3.6.2010 ha modificato il proprio Regolamento sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici prevedendo nell’art. 9, per gli incarichi dirigenziali a termine,  il limite del 9% dei posti di qualifica dirigenziale previsti nella pianta organica  e risultanti vacanti . Nella medesima norma regolamentare si dispone che gli incarichi dirigenziali a termine extra dotazione organica possono essere conferiti entro il limite del 5% rispettivamente dei posti di qualifica dirigenziale e dei posti di categoria D previsti nella dotazione organica comunque per almeno una unità . In tal modo l’Amministrazione ha ritenuto di adeguare,  l’Ente, dotato di n.6 posti dirigenziali in pianta organica, alle prescrizioni di cui all’art.19 , commi 6  e 6 bis, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dall’art. 40 del D.Lgs n.150/2009. Giova rammentare che la disciplina della materia trae origine dall’art. 110 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.), il quale prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.Tale previsione consente sia la copertura di posti vacanti in organico, sia  la copertura di posti al di fuori della dotazione organica; tuttavia solo per il secondo caso il Legislatore prescrive che nell’utilizzo di tale modalità di acquisizione di personale, gli Enti non possano superare la soglia del 5 per cento della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva. Il 30.3.2001, però, è intervenuto sulla medesima materia il Decreto Legislativo n. 165, successivamente modificato dal D.lgs. n. 150 del 27.10.2009. Tale norma, all’art.19, co.6, ha fissato le soglie percentuale massime per l’accesso nelle amministrazioni dello Stato di dirigenti a contratto a tempo determinato: 10% per la prima fascia e 8% per la seconda. Infine, con il comma 6 ter, introdotto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 150/2009, è stata  prevista l’applicabilità di tale disciplina anche agli Enti locali. Dopo pochi mesi dalla suddetta decisione, la Giunta comunale, con la deliberazione n.343 del 24.11.2010, prendendo atto e dichiarando che l’Ente versava in gravi difficoltà amministrative ed organizzative, con particolare riguardo ai settori amministrativo, tecnico e di vigilanza, ha deciso di procedere al “reclutamento, previo espletamento di selezione pubblica per titoli, di n.1 dirigente dell’area amministrativa con contratto a tempo determinato per la copertura di posto vacante in dotazione organica e di n.1 dirigente dell’area tecnica con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, al fine di far fronte, parzialmente, alle criticità gestionali dovute anche alla grave situazione di scopertura della maggior parte delle posizioni dirigenziali”.Tanto, con una rozza e strumentale interpretazione della succitata norma e, peraltro, nonostante fosse in corso una procedura ad evidenza pubblica per la copertura a tempo indeterminato dei medesimi posti di dirigente.

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Il sottoscritto, con propria interrogazione formulata nella seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2010, ha invitato il Sindaco e la Giunta a ritirare in autotutela i suddetti atti giuntali in quanto irrimediabilmente viziati sotto il profilo della legittimità. Il medesimo, pressante invito è stato, poi, inutilmente reiterato con la interrogazione presentata nel corso della seduta del consiglio comunale del 10.12.2010. Tale richiesta si fondava su una razionale lettura dei commi 6 e 6 bis dell’art. 19 D.Lgs. n.165/01, del tutto diversa da quella dell’Amministrazione comunale, confortata dalle pronunce delle Sezioni Regionali di Controllo per il Veneto (231/PAR/2010) e per la Puglia (n.44/PAR/2010) di codesta Ecc.ma Corte dei Conti (recanti una interpretazione favorevole a considerare abrogati dall’art.19 D.lgs. n.165/01, i commi 1 e 2 dell’art.110 T.U.E.L, e ritenere vincolante la percentuale massima dell’8% per l’assunzione di dirigenti a tempo determinato), nonché della intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n.324 del 12.11.2010 (con la quale il Giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte  -co. 6 ter- in cui la sua disciplina è estesa anche a regioni ed enti locali). Al contrario, il 7.12.2010, la Giunta con delibera n. 379 ha proceduto all’approvazione degli avvisi pubblici per le selezioni per soli titoli per il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato per la copertura del posto di capo di gabinetto e per il conferimento di un incarico di dirigente tecnico, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato. Immediatamente dopo, in un inarrestabile ed ingiustificabile crescendo procedurale, l’Amministrazione ha effettuato la pubblicazione degli avvisi approvati; infine, il 24.12.2010 (la vigilia di Natale!) ha pubblicato le graduatorie per i due posti, i cui primi classificati, con determina dirigenziale n.2923 del 29.12.2010, sono stati dichiarati vincitori della selezione ed assunti in servizio.  Eppure il Collegio dei Revisori (nota n.75229 del 20.12.2010) ed addirittura l’Assessore al Bilancio (nota n.75519 del 21.12.2010) avevano segnalato al Sindaco ed alla Giunta profili di illegittimità della delibera di G.C. n.379/2010, ritenendola non conforme ai principi enunciati nel D.Lgs. n.150/2009 anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.324/2010 e pertanto aveva formulato invito “a rivedere la delibera in oggetto ed eventualmente a correggere la stessa, ovvero a fornire gli opportuni ragguagli confortanti del principio seguito”.A tali note avevano risposto con nota congiunta (n.76035 del 22.12.2010) il Sindaco ed il Vice-Sindaco rivendicando la legittimità del richiamato atto giuntale sotto il profilo della persistenza, nonostante l’avvento del D.Lgs. n.165/01 e del D.Lgs. n.150/09, della disciplina di cui all’art.110, commi 1 e 2, circa la dirigenza a contratto a tempo determinato degli enti locali. Tale riscontro, tuttavia, non era stato ritenuto “confortante” dal Collegio dei revisori, il quale (nota n.76660 del 27. 12.2010) aveva invitato l’Amministrazione comunale almeno a subordinare, cautelativamente, la definitiva efficacia degli atti alla attesa sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, sollecitate in tal senso dalla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte.Tutto inutilmente, perché, come narrato, del tutto pervicacemente, irragionevolmente ed illegittimamente, il Sindaco e la Giunta Comunale hanno provveduto all’assunzione a tempo determinato di due dirigenti, di cui uno per la copertura di un posto (dirigente tecnico) non previsto in pianta organica. L’8 marzo 2011 le Sezioni Riunite in sede di controllo di Codesta Ecc.ma Corte hanno depositato le pronunce n. 12, 13 e 14 sulle questioni ad esse deferite rispettivamente dalla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia , dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nonché dalla Sezione regionale di controllo per il Molise.I casi giuridici sottoposti dalle tre Sezioni sono quasi identici e riguardano il tema in argomento, cioè il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. Le succitate Sezioni di controllo, infatti, hanno investito le SS.RR. delle questioni inerenti: l’incidenza dell’art. 19, commi 6 e 6 bis, D.Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 40 D.Lgs. 150/09 sulla previdente disciplina ex art.110 T.U.E.L., con particolare riguardo alla sussistenza o meno per gli enti locali del vincolo delle soglie percentuali massime di cui all’art. 19, commi 6 e 6 bis (SS.CC. Friuli e Piemonte) ed alla ammissibilità dell’affidamento di un incarico dirigenziale al di fuori della dotazione organica (S.C. Molise).Le On.li SS.RR., nelle richiamate pronunce, innanzitutto si sono positivamente espresse sull’ammissibilità dei quesiti, in quanto inerenti una materia, quale quella sul personale,connessa alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio” (14/CONTR/11). Sul tema, il massimo Giudice Contabile ha avuto modo di chiarire che “l’attuale vigenza o meno della specifica disciplina dettata dall’art.110, commi 1 e 2 del TUEL, con riferimento in particolare alla possibilità di continuare ad effettuare conferimenti di incarichi dirigenziali ad di fuori della dotazione organica, presenta evidenti riflessi di diretta incidenza anche sulla sana gestione finanziaria e sulla tenuta degli equilibri di bilancio”. (12/CONTR/11). Circa il merito delle questioni devolute, in primis, ha evidenziato che l’art.40 del D.lgs. n.150/09 ha sancito l’applicabilità della disciplina sulla dirigenza a contratto alle amministrazioni di cui all’art.1, co.2, del d.lgs. n.165/01, tra cui vi sono anche gli enti locali. Invero, secondo le SS.RR. “si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale” e “le disposizioni dettata dall’art.19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n.324/2010”, pertanto “appare coerente con l’interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale ritenere che siano immediatamente vincolanti per gli enti territoriali.” (12/CONTR/11).Il medesimo On.le Magistrato ha quindi affrontato il nodo della compatibilità tra la disciplina ex art. 19, comma 6 e ss. D.Lgs. n.165/2001 e 40 D.Lgs. n.150/2009 e quella previgente di cui all’art.110 D.Lgs. n.267/2000, in relazione alle percentuali applicabili ed alla possibilità di conferire incarichi ad di fuori della dotazione organica. Sul primo punto, dichiarando di condividere l’orientamento seguito dalle Sezioni di controllo per la Puglia e per il Veneto e quindi di ritenere vincolanti per gli enti territoriali le soglie percentuali massime indicate dall’art. 19, comma 6, ha sancito che “considerato che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell’8%, in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell’amministrazione locale”. (n.12 e n.13/CONTR/11). Conseguentemente, ha anche chiarito che “va esteso agli enti locali il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (art. 19, comma 6-bis del d.lgs. 165/2001) che, superando le precedenti incertezze, ha definitivamente previsto le modalità applicative in base alle quali il quoziente derivante dall’applicazione di tale percentuale, deve essere arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.” (n.12 e 13/CONTR/11). Sulla seconda  questione, le SS.RR. pur ritenendo non abrogata dall’art. 19 cit. la disciplina di cui all’art. 110, comma 2 del TUEL, hanno puntualizzato che il conferimento di incarichi dirigenziali a contratto al di fuori della dotazione organica deve essere volto “a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali , extra dotationem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane.” (n.14/CONTR/11).

*   *   *Alla luce dell’art. 19, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 30.3.2001 n.165, come modificato dall’art. 40 del D.Lgs. 27.10.2009 n.150, nonché delle riportate pronunce nn.12, 13 e 14 dell’8.3.2011 rese dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, come dal sottoscritto, dal Collegio dei Revisori del Comune di Cava de’Tirreni e dall’Assessore al Bilancio del medesimo ente  inutilmente denunciato, appaiono del tutto illegittimi, nonché lesivi degli interessi del Comune sotto il profilo contabile, i seguenti atti adottati dall’Amministrazione comunale:

1)      deliberazione  della G.C. n.136 del 3.6.2010, recante la modifica del regolamento comunale sull’ordinamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, nella parte (art.9) in cui la soglia percentuale massima per il conferimento di incarichi di dirigenza a tempo determinato è stata innalzata (dal 5%) al 9% della dotazione organica dirigenziale, in quanto superiore al tetto massimo dell’8% previsto dalla norma per gli enti territoriali;

2)      deliberazione della G.C. n.343 del 24.11.2010, avente ad oggetto la decisione di procedere “al reclutamento…di n.1 dirigente dell’area amministrativa con contratto a tempo determinato per la copertura di un posto vacante in dotazione organica e di n.1 dirigente dell’area tecnica con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organica” ” e la indizione di procedura selettiva ad evidenza pubblica, in quanto, riportando la dotazione organica del Comune n.6 posti per dirigenti, il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non poteva essere ammesso per una unità a copertura di posto vacante in pianta organica  in dotazione organica ed inoltre perché la sussistenza di esigenze gestionali “straordinarie” –conditio sine qua non per l’affidamento di funzioni dirigenziali extra dotationem- non sussisteva all’atto dell’assunzione della suddetta delibera, né è concretamente rinvenibile nella lettera della stessa;

3)      deliberazione della G.C. n.379 del 7.12.2010 di approvazione degli avvisi pubblici per le selezioni pubbliche finalizzate all’assunzione dei due dirigenti a contratto, in quanto scaturente da atti irrimediabilmente viziati.

4)      determina dirigenziale n.2923 del 29.12.2010 di proclamazione dei vincitori della selezione pubblica per l’individuazione dei suddetti due dirigenti e di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente, compresi i contratti sottoscritti dai professionisti così individuati, in quanto scaturenti da atti irrimediabilmente viziati.

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Per effetto di quanto precedentemente descritto, voglia la S.V. tempestivamente intervenire affinché il grave ed illegittimo comportamento posto in essere nella vicenda narrata dall’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni possa cessare, evitando un cattivo utilizzo di risorse pubbliche direttamente e negativamente incidente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio del Comune, con inevitabile ricaduta sugli interessi dell’intera comunità cavese.

 Cava de’ Tirreni, 6 aprile 2011 Si allegano:

1)      deliberazione della G.C. n.136 del 3.6.2010 con schema del regolamento comunale sull’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici modificato;

2)      deliberazione della G.C. n.343 del 24.11.2010 recante la decisione di ha deciso di procedere al “reclutamento, previo espletamento di selezione pubblica per titoli, di n.1 dirigente dell’area amministrativa con contratto a tempo determinato per la copertura di posto vacante in dotazione organica e di n.1 dirigente dell’area tecnica con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione organza, al fine di far fronte, parzialmente, alle criticità gestionali dovute anche alla grave situazione di scopertura della maggior parte delle posizioni dirigenziali” e l’indizione della connessa procedura ad evidenza pubblica;

3)      interrogazione consiliare del sottoscritto al Sindaco del 29.11.2010.

4)      deliberazione della G.C. n.379 del 7.12.2010 di approvazione degli avvisi pubblici per le selezioni per titoli per il conferimento dei due incarichi dirigenziali;

5)      interrogazione consiliare del sottoscritto al Sindaco del 10.12.2010;

6)      nota del Collegio dei Revisori del Comune di Cava de’ Tirreni n. 75229 del 20.12.2010;

7)      nota dell’Assessore comunale al Bilancio, dott. Alfonso Laudato, n.75519 del 21.12.2010;

8)      nota di riscontro del Sindaco e del vice Sindaco n. 76035 del 22.12.2010.

9)      nota di replica del Collegio dei Revisori n. 76660 del 27.12.2010;

10)  determina dirigenziale  n.2923 del 29.12.2010 di proclamazione dei vincitori delle selezioni e di assunzione in servizio.

 

 

                                                     Dott. Luigi Gravagnuolo

                                                Consigliere comunale di Cava de’ Tirreni