Corte di Cassazione: bugiardino non esclude responsabilità Casa farmaceutica in caso d’effetti indesiderati farmacologici

Avv. Roccodavide Guerra

Ho il piacere di commentare e condividere con i lettori di “dentroSalerno” una importante Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12.225 del 10 maggio 2021, che ha esteso ed applicato la normativa del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) sui prodotti difettosi anche ai farmaci. In particolare secondo la Suprema Corte, il consumatore che abbia subito danni alla salute in seguito all’assunzione di un medicinale è tenuto a dimostrare il difetto del prodotto, il danno ed il nesso causale. La casa farmaceutica invece, non va esente da responsabilità per il solo fatto di aver indicato nel foglietto illustrativo una informazione sulla generica non sicurezza del prodotto. Al contrario è necessaria una avvertenza specifica, che consenta al consumatore di acquisire la consapevolezza circa il verificarsi del pericolo descritto nel bugiardino a causa dell’uso del farmaco, in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti. Solo in tal modo, l’utilizzatore può effettuare una valutazione consapevole tra i rischi e i benefici. Inoltre, nel caso in cui il consumatore si esponga volontariamente al rischio, potrà eventualmente ravvisarsi un suo concorso di colpa ex articolo 1227 codice civile in caso di sottovalutazione o di abuso del farmaco. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento del danno di una nota casa farmaceutica poiché un medico, dopo l’assunzione del farmaco, aveva manifestato una forma di distrofia muscolare, la miopatia dei cingoli. Il danneggiato, in particolare, agiva in giudizio contro il produttore anche in considerazione del fatto che il medicinale era stato ritirato dal mercato, infatti il principio attivo impiegato, la cerivastatina, comportava un forte rischio di malattie del muscolo. Il produttore del farmaco si difendeva sostenendo che gli effetti indesiderati fossero indicati sul bugiardino, ma secondo la difesa del ricorrente un prodotto è difettoso quando è inadatto al commercio e non quando provoca effetti collaterali di cui l’utenza è informata nelle avvertenze. La Suprema Corte rileva come il giudice di merito abbia accertato il nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la patologia contratta dal medico. Inoltre, nel giudizio è stata ravvisata l’esistenza della difettosità del farmaco al momento della commercializzazione, stante la presenza del principio attivo cerivastatina che comporta un rischio di malattie del muscolo. In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dalla casa farmaceutica e conferma la sentenza gravata. Infatti, è stato acclarato il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno, a nulla valendo la generica avvertenza sulla non sicurezza del prodotto contenuta nel foglietto illustrativo del medicinale.