UCDL: diffida a regolare prestazione di servizi e attività, senza discriminazioni di sorta avverso persone non vaccinate, secondo legge vigente e da applicare

Diffida alla regolare prestazione di servizi e attività, senza discriminazioni di sorta avverso persone non vaccinate, ai sensi di quanto dispone la legge vigente e da applicare. L’associazione UCDL, Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, in persona del Presidente avv. Erich Grimaldi, rappresentato da se stesso e dagli avvocati: avv. Salvatore Rosario Giordano; avv. Anna Giuliucci; avv. Clementina Baroni, avv. Ferdinando Orza; avv. Antonio Caterino; avv. Adele Di Matteo; avv. Aurora Poli; avv. Vincenza Diomaiuta; avv Loredana Del Sorbo; avv. Cristina Masin; avv. Michela Fantini; avv. Ilaria Ottolina; avv. Michela Nuvoletto; avv. Noemi Marinozzi; avv. Sabrina Lotti; avv. Annalisa Mercurio; avv. Massimo Zanetti; avv. Nicoletta pag. 6 Rocco; avv. Federica Federici; avv. Linda Mestriner; avv. Sabina Bargagna; avv. Emilia Giachino; avv. Pierluigi Monaco; avv. Anita Stuppia; avv. Fiorella Lovato; avv. Alessandra Venittelli; avv. Desirée Bisazza; avv. Stefania Carbonari; avv. Gaetana Tola; avv. Alessandro Maranesi; avv. Giorgia Macrì; avv. Doris Tomasini; avv. Ilaria Deflorian; avv. Sabrina De Biasi; avv. Tania Veronica Sciuto; avv. Michela Melograni; avv. M. Cristina Montis; avv. Maria Carla Grimaldi; avv. Antonella Corvino; avv. Annalisa Torresi; Avv. Francesca Paradisi; avv. Simonetta Liberini; avv. Andrea Di Quirico; avv. Giuseppe Serrelli; avv. Fabrizia Vaccarella; avv. Marta Martinelli; avv. Marcello Stefani; avv. Monica Ponti; avv. Elena Navello; avv. Luisa Lerro; avv. Francesco Spampinato; avv. Elisa Bergamo; avv. Gaia Venturelli; avv. Paolo Novelli; avv. Silvia Missio; avv. Roberta Quagliuolo; avv. Tobia Di Dio; avv. Rosaria Bergonzoni; avv. Melissa Montanari; avv. Daniele Melacotte; avv. Lario Paccosi; avv. Simona Mengarelli; avv. Manuela Pasut; avv. Francesco Golinelli; avv. Andrea Marini; avv. Antonella Zerbone; avv. Antonia Parisotto ; avv. Giovanna Rega; avv. Maria Antonietta Resti; avv. Francesca Muret; avv. Francesca Cappanera; avv. Serenella Zurlo; avv. Valentina Merlo; avv. Cinzia Ginoprelli; avv. Flavia Ferro; avv. Laura Manzoni; avv. Greta Dancelli; avv. Maurizio Cimino; avv. Cristina Bartolotta; avv. Sonia Virginia Limura; avv. Valeria Scardigno; avv. Simone Corapi; avv. Salvatore Corapi; avv. Serenella Zurlo; avv. Marianna Corporente; avv. Carmelo Spampinato; avv. Sonia Virginia Limura; avv. Eva Mauromicali; avv. Letizia La Rosa; avv. Antonella Trimarchi; avv. Giovanni Paduano; avv. Angelica Ghezzi; avv. Valeria Graziussi; avv. Valentina Frescura; avv. Piergiorgio Biello; avv. Valeria Scardigno; avv. Deborah Cristina; avv. Stefania Rosin; avv. Valeria Fabiani; avv. Manuela de Pellegrini; avv. Monia Saia; avv. Mirco Mazzoli; avv. Fabiola Cristofano; avv. Rosa Rizzi; avv. Ludovica Menegolo; avv Silvia Mannelli; avv. Federica Marino; avv. Ornella Girone; Avv. Marco Visone Con elezione di domicilio, sin da ora costituito presso lo Studio dell’avv. Erich Grimaldi sito in via Riviera di Chiaia n. 257, Vi significa quanto segue.

Il Governo italiano, in relazione a quanto dispone il Regolamento UE 953/2021, circa l’uso del certificato Covid digitale UE, ha emanato il D.L. 23.07.2021 n.105 dal titolo “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”.

All’art. 3 del suddetto D.L. si dispone che, dal 6 agosto 2021, sul territorio nazionale, anche in zona bianca, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verde covid 19, Green Pass, l’accesso a talune attività o servizi. Il suddetto Decreto Legge nella parte in cui limita diritti e Libertà a determinate categorie di persone è CONTRARIO ai principi generali di DEMOCRAZIA dello Stato italiano nonché a trattati di diritto internazionale a Tutela delle Libertà e dei diritti Fondamentali dell’uomo oltre che a norme comunitarie, e pertanto pone in essere le seguenti VIOLAZIONI: 1) Principi e disposizioni normative imperative, inderogabili determinanti la STRUTTURA DEMOCRATICA DELLO STATO ITALIANO, Legge 20 giugno 1952 n.645, XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Propugnando in fatto la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia stessa, attraverso l’istaurazione di un regime di propaganda razzista o discriminatoria, verso una determinata parte della società, costringendo da gennaio u.s. in un crescendo di intimidazioni di ogni genere a compiere, CERTUNE ATTIVITA’, QUALE QUELLA DI VACCINARSI, IL CUI NON FARE E’ ASSOLUTAMENTE LECITO, LIBERO E GARANTITO DALLA LEGGE STESSA VIGENTE. LEGGE CHE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE COMUNITARIO HA DETERMINATO LA NON OBBLIGATORIETA’ DEL VACCINO. In totale dispregio in particolare dell’ultimo capoverso dell’art 32 della Costituzione che rappresenta aspetto inderogabile e assoluto“ ( “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” Un diritto alla salute dell’individuo che immancabilmente e giustamente si cala anche all’interno di un’interesse della collettività, ma con l’ulteriore inciso del comma 2 che chiaramente specifica che: “ NESSUNO PUO’ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE” ( limite formale) e che ” LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA” (limite assoluto che non conosce deroghe).

Si rileva, a riguardo, che tale “Facoltatività” vaccinale è giuridicamente garantita, in ragione della sperimentalità stessa del vaccino, di una procedura abbreviata e\o speciale di analisi dei vaccini in somministrazione, che non fornisce le stesse certezze dell’autorizzazione resa pag. 8 a seguito di una procedura standard, e che ha determinato in fatto da parte dell’EMA il rilascio di un AUTORIZZAZIONE CONDIZIONATA. UNA PROCEDURA ABBREVIATA O SPECIALE, CHE NON FORNISCE LE STESSE CERTEZZE DELL’AUTORIZZAZIONE STANDARD dove un vaccino per essere commercializzato, stante i profili di rischio inevitabili richiede dai 10 ai 15 anni. Tanto è vero ciò che ad oggi non è possibile rendere alcuna informativa e\o conoscenza circa eventuali effetti negativi del siero sul medio e/o lungo termine, oltre che poi non sono già mancati e tutt’ora non mancano effetti deleteri già nel breve termine. Con l’autorizzazione di produzione e messa in commercio dei vaccini in emergenza e condizionata, resa dall’UE, attraverso una sorta di procedimento abbreviato, sottoposto a verifiche in corso d’opera, e pertanto in deroga ai profili normativi standard tipici applicabili generalmente, che si determina inevitabilmente, il motivo, la circostanza, per la quale se ne rende e se ne è resa la somministrazione FACOLTATIVA e NON OBBLIGATORIA. La procedura speciale di sperimentazione e rilascio del farmaco in autorizzazione condizionata è dettata da uno stato di emergenza, tanto più tale, se poggiante sull’affermata circostanza di INDISPONIBILITA’ DI TERAPIE ALTERNATIVE O EQUIVALENTI. Determinazione questa, tuttavia, quantomeno discutibile negli ultimi 14 mesi, in ragione dell’esistenza invece di VARIE E VALIDE ED EFFICACI CURE E TERAPIE AL COVID 19, QUALE PER ESEMPIO LA STESSA TERAPIA DOMICILIARE TERRITORIALE PRECOCE. Tanto ciò è vero che l’8 aprile u.s., lo stesso SENATO DELLA REPUBBLICA, prendendo atto anche del provvedimento di accoglimento del TAR LAZIO, quasi all’unanimità, approvava un ordine del giorno in cui impegnava il Governo a revisionare i protocolli di cura domiciliare, con la partecipazione dei medici che in questi mesi di pandemia hanno agito sul territorio, rimuovendo così il protocollo vigente “Tachipirina e vigile attesa” con un nuovo protocollo, volto alla determinazione e individuazione di cure e terapie già utilizzate e conosciute dai medici del territorio che le hanno con successo impiegate sul campo. E dove la risposta del Ministero della salute è stata quella di non dare nessun seguitur alle pur vincolanti indicazioni del SENATO, ma promuovendo ricorso al Consiglio di Stato, contro il provvedimento del TAR LAZIO, disattendendo senza alcuna spiegazione la volontà dell’organo DELIBERANTE.  Senonchè il Consiglio di Stato nelle more di esprimersi sulla questione di merito ha momentaneamente sospeso il deciso del TAR LAZIO, ridando nuovamente vigore ed efficacia al protocollo, tachipirina e vigile attesa.

2) CARTA DI NIZZA, “CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA” 2000/C 364/01, in modo particolare l’art. 1 “dignità umana” La dignità umana è inviolabile. Deve essere rispettata e tutelata. l’art. 3 “Diritto all’integrità della persona“ “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”

3) Disposto del Consiglio d’Europa che, con la risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021 specifica LA NON OBBLIGATORIETA’ VACCINALE, determinando : “L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: – che i cittadini siano informati che la vaccina ione non obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo – che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perchè non vuole farsi vaccinare.”

4) Regolamento UE 953/2021, laddove al considerando n. 7 il legislatore comunitario testualmente determina: “in base alle evidenze mediche attuali e tuttora in evoluzione, le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 e le persone che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti sembrano comportare un rischio ridotto di contagiare altre persone con il SARS-CoV2. La libera circolazione delle persone che, secondo solidi dati scientifici, non costituiscono un rischio significativo per la salute pubblica, per esempio perché sono immuni da SARSCoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, poiché queste ultime non sarebbero necessarie a conseguire l’obiettivo di tutelare la salute pubblica. Qualora la situazione epidemiologica lo consenta, tali persone non dovrebbero pag. 10 essere soggette a restrizioni aggiuntive alla libera circolazione connesse alla pandemia di COVID-19, come i test per motivi di viaggio per l’infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento per motivi di viaggio, a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione e in linea con il principio di precauzione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.” IL REGOLAMENTO COMUNITARIO E’ FONTE PRIMARIA NEL SISTEMA DI GERARCHIA DELLE FONTI, ED E’ SUBITO DOPO LA COSTITUZIONE L’UNICA NORMA IN QUESTO CONTESTO DA APPLICARSI. Dove oltremodo chiaramente il legislatore comunitario in base ai principi espressi nel considerando 7 dichiara palesemente illegittimo e inapplicabile il DECRETO LEGGE 105/2021, e ciò emerge anche per gli stessi profili in deroga, che potrebbero consentirsi eccezionalmente alla presenza delle condizioni previste nell’ultimo capoverso “a meno che tali restrizioni aggiuntive, sulla base degli ultimi dati scientifici a disposizione e in linea con il principio di precauzione, non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica e non siano discriminatorie.” E ciò in quanto violano il principio di NECESSARIETA’ PRECAUZIONE e PROPORZIONALITA’ né in fatto si tutela la salute pubblica, in quanto E’ EMPIRICAMENTE NOTO CHE I VACCINATI COME I NON VACCINATI POSSONO INFETTARSI, CONTAGIARSI E CONTAGIARE. Pertanto la situazione epidemiologica allo stato, NON CONSENTE DI CREARE MISURE PREVENTIVE DI TAL GUISA, CHE PREVENTIVE NON SONO, E CHE NON APPORTANDO ALCUNA PRECAUZIONE E TUTELA ALLA RICHIAMATA “TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA”, SAREBBERO SOLO GRATUITAMENTE DISCRIMINATORIE VERSO UNA DETERMINATA CLASSE (NON VACCINATI) O CATEGORIA SOCIALE, CHE PER UN NON FARE LECITO ( non obbligatorietà della vaccinazione), SI TROVEREBBE INGIUSTAMENTE DISCRIMINATA ED EMARGINATA RISPETTO ALL’ALTRA CATEGORIA, I VACCINATI CHE A DIFFERENZA DEI NON VACCINATI, QUANTO A INFEZIONE E TRASMISSIBILITA’ DEL VIRUS NON DISPONGONO DI ALCUN VALORE AGGIUNTO, BEN POTENDOSI ANCHE IL VACCINATO INFETTARSI E CONTAGIARE. Quanto ora specificato collima appieno con la stessa previsione descritta dal legislatore del Regolamento UE 953/2021 al pag. 11 CONSIDERANDO n. 13, dove si dispone che “il presente regolamento dovrebbe contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475 Tali restrizioni potrebbero essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui LE EVIDENZE SCIENTIFICHE sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 DIVENTINO disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione.” Orbene, proprio in relazione alle evidenze scientifiche richiamate dal legislatore comunitario, per i vaccinati non v’è alcuna “interruzione della catena di trasmissione del virus” in quanto anche gli stessi vaccinati, è scientificamente rilevato, come risulta da bugiardini e moduli di consenso informato, che i vaccini non proteggono contro l’infezione ma solo contro la malattia, pertanto anche i vaccinati si contagiano e trasmettono e fanno circolare il virus. 5) Considerando 6 del regolamento UE 2021/953, in quanto il legislatore comunitario, riconosce il potere degli Stati membri di stabilire limitazioni – semprechè proporzionali e non discriminatorie- al diritto di circolazione, ma occorre che esse siano “strettamente limitate nella portata e nel tempo” anche sotto questo aspetto, si rivela stridente il contrasto con la normativa europea del D.L. n. 105 del 2021, che invece prevede l’ulteriore proroga di sei mesi dello stato di emergenza – a dispetto delle precedenti proroghe tutte trimestrali – e l’estensione della certificazione COVID-19 all’accesso a un numero imprecisato di servizi commerciali, culturali e ricreativi.

6) Dispositivo del CONSIDERANDO n. 36 del Regolamento UE 953/2021 , dove il legislatore comunitario testualmente determina a proposito della tutela alla non discriminazione: “ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID- attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l opportunità di essere vaccinate O HANNO SCELTO DI NON ESSERE VACCINATE . Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri pag. 12 transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. Profili di limitazioni quelli richiamati dal legislatore comunitario nel considerando 36, che oltre a non essere anche in questo caso portatori di alcun vantaggio e\o utilità sul profilo della circolazione del virus e quindi del contenimento del medesimo, sono altresì determinativi solo di ulteriori discriminazioni assolutamente gratuite per i soggetti indicati: “Persone che hanno scelto di non essere vaccinate”, per mera fatalità discriminate anche dal caso, o da un errore del traduttore, che non li riportava nella traduzione in italiano del considerando n. 36 ( “Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211 del 15 giugno 2021 ) considerando 36, prima frase anziché: «(36)Anziché : È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto …», «(36)Leggasi : È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …».”

7) Art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, sempre in tema di discriminazioni : “ vietata qualsiasi forma di discrimina ione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.”

8) CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), sempre in tema di discriminazioni, laddove all’art. 14 dispone: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.” pag. 13

9) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo che vieta ogni discriminazione all’art. 2: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”

10)IN FATTO, (con il rifiuto di erogare attività e servizi allontanando i non vaccinati, e\o attraverso l’erogazione di attività e servizi solo parziali, con accesso dei non vaccinati solo in determinate aree, es. aree esterne e non chiuse) IN MODO ATTUALE E CONTINUATIVO LA NORMATIVA DELLA PRIVACY, IN QUANTO LA SOLA COLLOCAZIONE IN AREE RISTRETTE E\O RIFIUTO DELL’ATTIVITA’ E\O DEL SERVIZIO, RAPPRESENTA DIFFUSIONE/RIVELAZIONE INDIRETTA DI DATI SENSIBILI ( art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) VOLTI A RIVELARE TRA L’ALTRO, IN PUBBLICO, E POTENZIALMENTE A TUTTI, ATTRIBUTI E/O STATI SANITARI DI: “SANITA’ / NON SANITA’”; “CONTAGIOSITA’/NON CONTAGIOSITA”’DELLE PERSONE . Quando poi, queste persone non sono né affette da malattie ne pertanto contagiose, ne altrettanto sono per definizione, sane e non contagiose. Ma che bensì allo stato, indistintamente VACCINATI e NON VACCINATI possono essere: persone sane o non sane, contagiate o non contagiate, contagiose o non contagiose solo in potenza. Determinando come già ampiamente detto il Green pass oltre che una classificazione sociale assolutamente senza titolo, gratuita e assolutamente discriminatoria verso i non vaccinati, anche rivelativa di DATI SENSIBILI DI SANITA’/NON SANITA’, TALALTRO TUTTI PROBABILMENTE FALSI e generanti, ingerenze assolutamente invasive della vita privata determinative di pericolosi quanto facili se non naturalmente consequenziali, profili discriminatori e di odio tra due gruppi sociali. 11) l’art. 187 del RD 635/1940 (Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), atteso che gli esercenti non possono senza un legittimo motivo rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo. Le norme sul “green pass”, per quanto sin qui evidenziato, in quanto palesemente illegali e\o inapplicabili, in quanto contrarie a norme di fonte superiore che non possono essere disapplicate, non costituiscono legittimo motivo per il rifiuto delle prestazioni del gestore di un pubblico esercizio. pag. 14 Tanto premesso, rilevando, altresì, che LA LEGGE PREVEDE IL VACCINO FACOLTATIVO E TUTELA IL DIRITTO A NON FARE, CHE RENDE NULLE ED INAPPLICABILI DISPOSIZIONI, COME IL GREEN PASS, DETERMINATIVE DI UNA OBBLIGATORIETA’ VACCINALE INDIRETTA, ATTRAVERSO LIMITAZIONI DI LIBERTA’ VERSO CHI PER LEGGE NON E’ TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A UN OBBLIGO DI FARE. La continua estensione del novero delle limitazioni fino a svuotare il diritto di circolare o di riunione se non si è in possesso di un lasciapassare, alla fine si traduce surrettiziamente, in un CONDIZIONAMENTO ALLA VACCINAZIONE, che diventa di fatto un obbligo e che, oltre a ledere il CONSENSO INFORMATO ( art. 3 comma 2 Carta dei diritti fondamentali dell’UE), FINISCE CON L’ESSERE UNA MISURA EQUIVALENTE ALL’OBBLIGO, CON DETERMINAZIONE DI UN ENNESIMA ANTINOMIA TRA LEGGI: LA LEGGE CHE DISPONE LA NON OBBLIGATORIETA’ VACCINALE e IL DECRETO LEGGE CHE NE DETERMINA UN OBBLIGATORIETA’ INDIRETTA e\o condizionata. Si instaura, così, un paradosso giuridico: un obbligo “di non dare ” verso chi “non fa una certa cosa”, pur essendo libero di “non farla”. Tanto premesso e considerato L’associazione UCDL Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà in persona del Presidente avv. Erich Grimaldi,

D I F F I D A – I Gestori di attività e pubblici esercizi a erogare servizi e attività senza distinzione alcuna tra persone e senza apportare in fatto alcuna divisione e\o discriminazione sociale . – I gestori di attività e pubblici servizi dall’erogare servizi e attività solo previa richiesta di attributi sanitari di contagiosità e\o di non contagiosità, in quanto allo stato non sussistono differenti attributi o qualità di salute in capo a nessun cittadino, in quanto v’è uguale possibilità per tutti di essere altrettanto sani o infettati e quindi non contagiosi o contagiosi. – I gestori di attività e pubblici servizi a erogare servizi e ricevere presso i propri locali o attività persone che pur spontaneamente, anche se non tenute, dovessero dichiararsi non vaccinate, e ciò per i motivi su specificati. – I gestori di attività e pubblici servizi dal porre in essere suddivisioni di aree spazi in funzione di una distribuzione o collocazione delle persone in base ad attributi di contagiosità o sanità che in realtà non sussistono, determinando tale classificazione di per se: solo una rivelazione palese pag. 15 di dati sensibili prevalentemente falsi, con concorso nella diffusione di una pericolosa quanto incostituzionale suddivisione sociale, propaganda discriminatoria e di odio, in capo a un gruppo sociale, senza alcun titolo e senza ragione alcuna se non quella di creare un aurea di emarginazione e di discriminazione sociale e psicologia su un gruppo sociale, solo perché non vaccinato.

I N V I T A Gli Organi dello Stato apparato, rappresentanze sindacali, commerciali e ogni altro Ente connesso alle tipologie di attività e servizi oggetto di tali limitazioni, a sollecitare, ognuno nel suo ruolo, compito e funzione, il Legislatore del D.L n. 105/2021 in ragione dell’antinomia normativa indicata a disapplicare e\o rimuovere il DL 105/2021 negli art. che violano il Regolamento UE, n. 953/2021 rimuovendo da subito il pericolo di instaurare un Apartheid o ghetto sociale, che oltre ad essere assolutamente fuori dagli schemi di democrazia su cui si fonda lo Stato Italiano e la Nostra stessa Carta Costituzionale, rappresenta solo una gratuita discriminazione ed emarginazione sociale di parte della società. Ogni diversa determinazione, sarebbe in palese violazione a disposizioni normative vigenti e di fonte superiore e per ciò solo unicamente da applicare in caso di conflitto di norme o di antinomie con altre norme di fonte inferiore. Nel caso di specie, rappresentando tale condotta una determinazione lecita, un esimente tipica dell’ordinamento giuridico, in quanto il cittadino, gli enti, le istituzioni tutte, come gli stessi giudici, sono tenuti rispettivamente a rispettare e ad applicare, solo la legge della norma di grado superiore: LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI, ossia prevale la norma di grado superiore, la quale non può essere derogata da quella di grado inferiore. Nell’attesa che il legislatore opportunamente sollecitato, intervenga a rimuovere tale aporia, con rimozione anche formale della norma di rango inferiore palesemente contrastante con la legge superiore. Nelle more, si applica quanto disposto all’art 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Espressamente avvertendo che in mancanza, senz’altro preavviso, le persone rappresentate, ricorreranno in sede civile per il risarcimento di ogni danno patito e patendo, oltre che in sede penale, per ogni eventuale violazione anche di norme penali : art. 610 cp; arti 604 bis lett. a c.p nonché all’art. 187 del RD 635/1940 e per ogni altro reato che l’informata Procura volesse ascrivere a tale condotta omissiva e commissiva posta in essere dai titolari e gestori di attività e pag. 16 pubblici servizi oggetto della norma ex 105/2021. Nonché per l’individuazione di ogni altro reato che potrebbe essere la conseguenza immediata e diretta di un non facere istituzionale circa le emergenza sopra indicate che potrebbe in un certo qual modo anche in via indiretta far emergere derive antidemocratiche assolutamente in antitesi con la struttura democratica del Paese e a quel punto in palese violazione della Legge 20 giugno 1952 n.645, XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Napoli lì, 06 agosto 2021 UCDL Unione per le Cure i Diritti e le Libertà Presidente avv. Erich Grimaldi _____________________________________

avv. Salvatore Rosario Giordano; avv. Anna Giuliucci avv. Clementina Baroni avv. Ferdinando Orza avv. Antonio Caterino avv. Adele Di Matteo avv. Aurora Poli avv. Vincenza Diomaiuta avv Loredana Del Sorbo avv. Cristina Masin avv. Michela Fantini avv. Ilaria Ottolina avv. Michela Nuvoletto avv. Noemi Marinozzi avv. Sabrina Lotti avv. Annalisa Mercurio avv. Massimo Zanetti avv. Nicoletta Rocco avv. Federica Federici avv. Linda Mestriner avv. Sabina Bargagna pag. 17 avv. Emilia Giachino avv. Pierluigi Monaco avv. Anita Stuppia avv. Fiorella Lovato ùavv. Alessandra Venittelli avv. Desirée Bisazza avv. Stefania Carbonari avv. Gaetana Tola avv. Alessandro Maranesi avv. Giorgia Macrì avv. Doris Tomasini avv. Ilaria Deflorian avv. Sabrina De Biasi avv. Tania Veronica Sciuto avv. Michela Melograni avv. M. Cristina Montis avv. Maria Carla Grimaldi avv. Antonella Corvino avv. Annalisa Torresi Avv. Francesca Paradisi avv. Simonetta Liberini avv. Andrea Di Quirico avv. Giuseppe Serrelli avv. Fabrizia Vaccarella avv. Marta Martinelli avv. Marcello Stefani avv. Monica Ponti avv. Elena Navello avv. Luisa Lerro avv. Francesco Spampinato avv. Elisa Bergamo avv. Gaia Venturelli avv. Paolo Novelli avv. Silvia Missio pag. 18 avv. Roberta Quagliuolo avv. Tobia Di Dio avv. Rosaria Bergonzoni avv. Melissa Montanari avv. Daniele Melacotte avv. Lario Paccosi avv. Simona Mengarelli avv. Manuela Pasut avv. Francesco Golinelli avv. Andrea Marini avv. Antonella Zerbone avv. Antonia Parisotto avv. Giovanna Rega avv. Maria Antonietta Resti avv. Francesca Muret avv. Francesca Cappanera avv. Serenella Zurlo avv. Valentina Merlo avv. Cinzia Ginoprelli avv. Flavia Ferro avv. Laura Manzoni avv. Greta Dancelli avv. Maurizio Cimino avv. Cristina Bartolotta avv. Sonia Virginia Limura avv. Valeria Scardigno avv. Simone Corapi avv. Salvatore Corapi avv. Serenella Zurlo avv. Marianna Corporente avv. Carmelo Spampinato avv. Sonia Virginia Limura avv. Eva Mauromicali avv. Letizia La Rosa pag. 19 avv. Antonella Trimarchi avv. Valeria Graziussi avv. Giovanni Paduano avv. Angelica Ghezzi avv. Valeria Graziussi avv. Valentina Frescura avv. Piergiorgio Biello avv. Valeria Scardigno avv. Deborah Cristina avv. Stefania Rosin avv. Valeria Fabiani avv. Manuela de Pellegrini avv. Monia Saia avv. Mirco Mazzoli avv. Fabiola Cristofano avv. Rosa Rizzi avv Ludovica Menegolo avv Silvia Mannelli avv. Federica Marino Avv. Ornella Girone Avv. Marco Visone