Regione Campania: firmata Ordinanza n. 14, ulteriori misure per prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e servizi alla persona e riattivazione di servizi aggiuntivi di TPL .

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 1, a mente del quale “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,) e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus” ” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art.1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”; VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74; VISTO il DPCM 26 aprile 2020; VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020,

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

b) al comma 2, dopo la lettera hh) é aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”; VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (misure relative alla cd. “zona rossa”) (Omissis)”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 19 marzo 2021, al cui art.1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Campania) è stato disposto che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, per la Regione Campania, l’ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in premessa, é rinnovata per ulteriori quindici giorni”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 17 aprile 2021, per effetto della quale, dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell’Ordinanza medesima, “nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla cd. “zona arancione”, nei termini di cui agli artt.1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44”;

VISTI gli artt.1 e 2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44;

RILEVATO – che, ai sensi di quanto disposto dall’art.1 del menzionato decreto legge 1 aprile 2021, n.44, “1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. (omissis).

3. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.(omissis).

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, é consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non é consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.”; – che, ai sensi dell’ art. 2 dello stesso decreto legge 1 aprile 2021, n.44, “ 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, é assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga é consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.

2. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”;

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, le cui disposizioni si applicano, per effetto della richiamata disposizione dell’art.1, comma 1 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, dalla data del 7 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 per quanto non in contrasto con le disposizioni del menzionato decreto legge, in particolare, gli artt.34 e ss., relativi alle regioni in cd.“zona arancione”; RILEVATO che il menzionato DPCM 2 marzo 2021: – all’art.34, (Disposizioni applicabili in zona arancione) dispone che “1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all’articolo 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”; – all’art.35 (Misure relative agli spostamenti in zona arancione), sancisce che

“1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.”; -all’art.36 (Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico) dispone che

“1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto”; -all’art.37 (Attività dei servizi di ristorazione) dispone che

“1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”;

VISTO il Report 48 Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 5/4/2021-11/4/2021 (aggiornati al 14/4/2021), con il quale la Cabina di regia nazionale rileva che “Si conferma la criticità del sovraccarico diffuso dei servizi assistenziali con un tasso di occupazione a livello nazionale al sopra della soglia critica sia in terapia intensiva (39%) che in area medica (41%). L’incidenza è in lenta diminuzione e ancora troppo elevata per consentire sull’intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario ridurre rapidamente il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale. La ormai prevalente circolazione in Italia di una variante virale caratterizzata da una trasmissibilità notevolmente maggiore impone un approccio di particolare cautela e gradualità nella gestione dell’epidemia. (omissis).. Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con una Regione (Calabria) che ha un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Sedici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e tre Regioni (Abruzzo, Campania, Veneto) e una Provincia Autonoma (Bolzano) che hanno una classificazione di rischio basso. Cinque Regioni/PPAA (vs otto la settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Sardegna) ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Due Regioni (Sicilia e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. • Rimane alto, il numero di Regioni/PPAA che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (14 Regioni/PPAA vs 15 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (39%), anche se il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in diminuzione da 3.743 (06/04/2021) a 3.526 (13/04/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche sopra la soglia critica (41%) ma in diminuzione. Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 29.337 (06/04/2021) a 26.952 (13/04/2021). • Quindici Regioni/PPAA non hanno riportato allerte di resilienza. Una Regione (Calabria) ha riportato molteplici allerte. • Si osserva una forte diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (32.921 vs 46.302 la settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in aumento (37,0% vs 34,9% la scorsa settimana). È, invece, in lieve diminuzione il numero di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,1% vs 39,6%). Infine, il 24,9% è stato diagnosticato attraverso attività di screening. 4 Conclusioni: • Si conferma anche questa settimana il sovraccarico dei servizi ospedalieri. • L’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,71– 0,97), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno anche nel limite superiore. Cinque Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Sardegna) ha una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3. Due Regioni (Sicilia e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2

• L’incidenza è in lenta diminuzione ma ancora molto elevata per consentire sull’intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario ridurre rapidamente il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale. L’ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità richiede l’applicazione delle misure utili al contenimento del contagio.

• È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.”;

RAVVISATO -che, in vista della riapertura delle attività commerciali e dei servizi consentiti in zona cd. “arancione”, nell’ottica di massima prevenzione dei rischi sanitari occorre evitare potenziali affollamenti in prossimità dei negozi prevedibile in conseguenza del prolungato periodo di chiusura sin qui imposto dal contesto epidemiologico; -che, in tale ottica, si rende necessario assicurare una maggiore fruibilità dei servizi all’utenza, attraverso la possibilità di apertura prolungata degli esercizi, al fine di scaglionare le richieste e le presenze ed occorre, altresì, assicurare la riattivazione dei servizi aggiuntivi di TPL ridotti in conseguenza della collocazione della Regione Campana nella cd. “zona rossa” a far data dal 5 marzo 2021;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020; emana la seguente ORDINANZA

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:

1.1 A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona consentiti sul territorio regionale ai sensi del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 e del DPCM 2 marzo 2021 è permessa, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive e fatti salvi orari più lunghi già previsti, dalle ore 7,00 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, fermo l’obbligo di rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti. Sono fatte salve le limitazioni di orario previste per specifiche attività dal DPCM 2 marzo 2021.

1.2 In funzione della ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto 1.1 e delle attività didattiche in presenza – ai sensi dell’art.2 del decreto legge 1 aprile 2021, n.44 – nelle scuole ed istituti del territorio regionale, sono disposte le seguenti misure, a carico dei soggetti rispettivamente competenti:

a) riattivazione dei servizi aggiuntivi del TPL in tempo utile a consentire l’operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti;

b) attivazione, ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione civile, nelle aree a maggiori rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei DPI prescritti dalla disciplina vigente.

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria é scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, anche per la successiva notifica agli esercenti i servizi di TPL, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio della regione Campania e all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA