Il fenomeno del Lavoro parzialmente sommerso

Daniele Imparato*

Tra le tipologie contrattuali di Lavoro flessibile, il cd Lavoro part time D.Lgs.26/02/2001, n. 100 si sta diffondendo nella scena del mondo del Lavoro. Quest’istituto è stato completamente ridisegnato al fine di rispettare gli indirizzi comunitari per la conformità dell’Unione Europea. Per Lavoro a tempo parziale deve intendersi il rapporto di Lavoro subordinato caratterizzato da un orario di Lavoro , fissato dal contratto individuale, che risulti inferiore rispetto all’orario di Lavoro a tempo pieno. Tra le tipologie del contratto a tempo parziale troviamo: Tempo parziale di tipo orizzontale (Riduzione dell’orario normale giornaliero); Tempo parziale di tipo verticale (attività svolta a tempo pieno ma limitati a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno); Tempo parziale di tipo misto (combinazione delle due tipologie su narrate). La forma del contratto deve essere necessariamente scritta. Per Lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di Lavoro part-time concordato tra lavoratore e datore di Lavoro, ed entro il limite dell’orario a tempo pieno. Con l’introduzione delle clausole elastiche si può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa. Molti datori di Lavoro, però, aumentano la durata della prestazione lavorativa senza effettuare alcuna comunicazione agli organi competenti. In questo modo il prestatore di Lavoro a tempo parziale diventerà un prestatore di Lavoro a tempo pieno senza avere alcun beneficio in busta paga; In altre parole il lavoratore sarà dichiarato a tempo parziale ma nella realtà sarà impiegato a tempo pieno senza avere alcuna maggiorazione retributiva spettante. Si parla, in questo caso, di Lavoro parzialmente sommerso (nero). Il Legislatore dovrebbe tamponare il fenomeno del Lavoro parzialmente sommerso mediante un aumento delle ispezioni.

*consulente del lavoro