Eboli: Cardiello, proposte movida

Il capogruppo di Forza Italia, Damiano Cardiello, ha fornito un contributo di idee sulla garanzia del  divertimento serale,il  rispetto dell’ordine ordine pubblico e un rilancio delle attività serali/musicali durante tutto l’anno e non solo nella stagione estiva. Orari della musica e modalita’ di diffusione.  1. Durante il periodo serale/notturno gli impianti di emissione e diffusione della musica devono essere fatti funzionare con i medesimi livelli di pressione sonora in tutti i pubblici esercizi ubicati nell’area oggetto della presente regolamentazione e comunque con livelli di decibel entro i limiti di legge ed in modo tale che la musica non sia udibile al di fuori dell’area stessa. A tale fine gli impianti elettroacustici devono essere dotati di appositi limitatori di potenza della pressione sonora in uscita. 2. L’orario della musica è uguale per tutti i locali ubicati nell’area. Tutti gli esercizi devono rispettare l’orario della musica da intrattenimento, fissato dalle ore 21.00 alle ore 00.30 per la musica dal vivo ,dalle ore 21.30 fino alle ore 1.30 nei giorni feriali e fino alle ore 2.00 nei giorni di venerdì, sabato, prefestivi e festivi per la musica mediante impianti elettroacustici. Dopo tale orario ogni intrattenimento  deve cessare e fino alle ore 4.00 è consentita  la diffusione di sola musica di sottofondo. Dopo tale orario la musica deve cessare definitivamente. 3. E fatto assoluto divieto di utilizzo del vocalist per qualunque tipo di intrattenimento.  4. Durante l’arco della giornata, deve essere rispettato il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, potendo essere consentita la sola diffusione di musica di sottofondo. Controlli.  1.Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia. 2. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l’intervento al competente Dipartimento Provinciale di A.R.P.A.V. Negli altri casi A.R.P.A.V. provvederà all’effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento. 3.Qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell’organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell’impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo la modulistica predisposta da A.R.P.A.V. ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. SISTEMA SANZIONATORIO.1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447. 2. L’esercizio delle attività, svolta in modo difforme da quanto previsto dal regolamento, oltre all’applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente comporterà anche la sospensione dell’attività musicale, secondo le seguenti modalità: a) per la seconda violazione: sospensione dell’attività musicale da sei a dodici giorni anche non consecutivi; b) per la terza violazione: sospensione dell’attività musicale da tredici a ventotto giorni anche non consecutivi; c) per la quarta violazione: sospensione dell’attività musicale da ventinove a sessanta giorni anche non consecutivi; d) per le ulteriori violazioni: sospensione dell’attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di sei mesi.  Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni negli ultimi tre anni, riconducibili alla medesima attività. MISURAZIONI E CONTROLLI.1. Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V. secondo le procedure concordate. 2. Negli altri casi A.R.P.A.V. provvederà all’effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento. APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI 1. Le prescrizioni contenute nel presente regolamento potranno essere recepite nei regolamenti condominiali; il campo del disturbo da rumore tra privati, che esula dalla fattispecie dell’inquinamento acustico, non è di competenza della pubblica amministrazione.