Salerno: Architetti, affidamento incarichi Puc

 Consulenze esterne dietro affidamenti solo simulati agli uffici interni, incarichi non previsti per legge ai dipartimenti universitari e richieste di supporto alla pianificazione urbanistica alla Provincia che, invece, per legge, è organo di controllo. Tutto a discapito degli architetti e del loro lavoro. La battaglia per l’affidamento degli incarichi per la redazione dei Puc continua e l’Ordine degli Architetti di Salerno scrive ai sindaci, ai presidenti delle Province e al presidente della Regione Campania. Firmano, con il presidente Maria Gabriella Alfano, il presidente dell’Ordine di Avellino Fulvio Fraternali, il presidente dell’ordine di Benevento Sabatino Falzarano, il presidente dell’Ordine di Caserta Enrico De Cristofaro, il presidente dell’Ordine di Napoli Gennaro Polichetti.“Com’è noto, il regolamento regionale 5/2011 obbliga i comuni ad adottare il Piano Urbanistico Comunale entro 18 mesi dall’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale, pena la decadenza di ogni strumento urbanistico vigente. Tale previsione vede coinvolti tutti i Comuni della Provincia di Salerno nell’avvio della fase di formazione degli strumenti urbanistici comunali, con il conseguente coinvolgimento delle professionalità dell’area tecnica ed in particolare degli architetti, che vedono nella redazione dei PUC un’importante occasione di rilancio professionale e di valorizzazione delle proprie competenze in materia di pianificazione urbanistica. A fronte di ciò, gli scriventi Ordini degli Architetti P.P.C. di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno sono spesso costretti a registrare e contestare l’operato di taluneAmministrazioni locali, che per la redazione degli strumenti urbanistici fanno ricorso a “consulenze” esterne – dietro affidamenti solo simulati agli uffici interni – che mascherano veri e propri affidamenti di incarichi per la redazione dei piani, con l’intento di evitare il ricorso alle procedure di appalto di servizi previste dal Codice dei Contratti – D. Lgs. 163/2006. In particolare, in tale contesto, si segnalano gli incarichi ai Dipartimenti Universitari, malgrado questi non rientrino nel novero degli “operatori economici” previsti dal Codice degli Appalti e siano preposti solo ad attività di formazione e di ricerca; si richiama, al riguardo, la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 60 del 17/12/2008, con cui si è chiarito che “I Dipartimenti universitari non hanno, tra i fini istituzionali loro propri, quello di prestare servizi su un determinato mercato contro retribuzione, essendo, invece, preposti ad attività di formazione e di ricerca e non le caratteristiche funzionali per essere annoverati tra gli «operatori economici» di cui all’art. 3, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, neanche secondo la nozione assunta a livello

comunitario. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all’allegato III, annovera le Università solo tra gli enti committenti, e come tali tenuti all’applicazione del Codice dei contratti, ma non anche tra i soggetti dell’art. 32 né tra quelli dell’art. 33 e dell’art. 90. La partecipazione a gare d’appalto o l’affidamento diretto di incarichi ai Dipartimenti universitari, godendo gli stessi di finanziamenti pubblici, consentirebbero loro di formulare offerte o di chiedere corrispettivi anticoncorrenziali, sì da alterare il libero gioco della concorrenza nel mercato. I Dipartimenti universitari non possano partecipare né a gare per l’erogazione dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura né, a fortiori, essere affidatari diretti dei suddetti incarichi, quand’anche attraverso accordi ex art. 15 della legge n. 241/90, la cui applicazione non può che avvenire secondo un’interpretazione conforme ai principi comunitari (primo fra tutti quello di libera concorrenza) richiamati dallo stesso art. 1 della medesima legge.”. Del pari non corretta è l’attività di “supporto alla pianificazione urbanistica” affidata agli Uffici dell’Ente provinciale, che, per legge (cfr. art. 3 del Regolamento 5/2011), esercita già un potere di controllo sulla legittimità e conformità agli strumenti sovracomunali del PUC e, pertanto, non può assommare in sé poteri propositivi, consultivi e di controllo. Nel contempo, si rammenta come l’art. 40 della L.R.C. 16/2004 demandi solo agli uffici dell’AGC 16 Governo delTerritorio della Regione Campania il compito di svolgere tale ruolo di supporto: “La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi dell’ausilio delle strutture tecnico-amministrative presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio”. Alla luce di quanto precede, si invitano tutte le Amministrazioni interessate ad attenersi alleprevisioni di legge nelle procedure di affidamento degli incarichi ed evitare qualsiasi forma di sleale “concorrenza” nell’accesso agli incarichi di pianificazione