Cava de’ Tirreni: deiezioni canine sul territorio, ordinanza sindacale

Continuano a pervenire segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di deiezioni canine nellestrade, sui marciapiedi, nelle ville e nei parchi pubblici, nonostante i numerosi controlli effettuati dal Comando Polizia Locale ed il cospicuo numero di violazioni accertate per inosservanza dei provvedimenti amministrativi emanati a carico dei proprietari/detentori dei cani. Tuttavia, le sanzioni amministrative irrogate dal personale della Polizia Locale non hanno costituito un valido deterrente, visto il perdurare del fenomeno, per cui si ritenuto opportuno adottare provvedimenti amministrativi più incisivi nei confronti di coloro i quali non rimuovono le deiezioni lasciate dai propri animali e/o che non fanno uso del materiale necessario per la raccolta degli escrementi. Poiché l’Amministrazione comunale ha, nel suo programma politico-amministrativo, l’obiettivo di prevenire e contrastare tutti i fenomeni di degrado urbano sollecitando e sensibilizzando i cittadini all’adozione di   comportamenti civili e corretti , per il pieno godimento degli spazi urbani e del bene comune, il Primo Cittadino di Cava de’ Tirreni, Marco Galdi, ha emanato  un’ordinanza sindacale  con la quale si fa obbligo a tutti i proprietari/detentori di cani di rimuovere immediatamente le deiezioni canine lasciate sul suolo pubblico (sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00). I proprietari/detentori, inoltre, dovranno dotarsi di specifico kit – raccoglitore da portare al seguito ed esibirlo ad ogni richiesta da parte degli Agenti della Polizia Locale e quelli delle Forze dell’Ordine operanti sul territorio. Le persone ipovedenti accompagnate dal proprio cane guida sono esentati dagli obblighi e divieti. Per i proprietari/detentori, poi, che conducono per le strade comunali, piazze, ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico un cane di qualsiasi razza e taglia hanno l’obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio o muniti di idonea museruola, a tutela dell’incolumità dell’animale e di quanti, persone o altri animali, possono venire a contatto con lo stesso. In particolare, è fatto divieto di introdurre nelle ville e parchi comunali, fuorché nelle apposite aree di sgambatura, cani ed altri animali d’affezione (sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00). Infine, al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali e cose, il proprietario/detentore dovrà utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. I proprietari/detentori di cani che non si doteranno del kit-raccoglitore o non lo esibiranno ad ogni richiesta fatta dagli agenti del Comando di Polizia Locale e quelli delle Forze dell’Ordine saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00. I proprietari/detentori di cani che condurranno il proprio animale non al guinzaglio o senza museruola saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. In tutti i casi in cui il conduttore sia persona diversa dal proprietario dell’animale, quest’ultimo è sempre obbligato in solido con il trasgressore al pagamento della sanzione amministrativa comminata. Potranno essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico, i cani da gregge e quelli da caccia, quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle Forze di Polizia e delle Forze Armate quando sono utilizzati per servizio.