Scafati: causa promossa a Tar Campania Salerno da Comune per gestione integrata rifiuti urbani

Scafati: causa promossa a Tar Campania Salerno da Comune per gestione integrata rifiuti urbani

I Comuni ricompresi nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale” (Comuni di Angri, Corbara, Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino e Scafati) hanno ritenuto di non procedere alla formale costituzione del Sub Ambito Distrettuale per la gestione integrata dei rifiuti, non avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 24 co. 6 bis della L.R.C. n. 14/2016. Tali Comuni avevano originariamente chiesto all’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, attraverso apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, di ricorrere alla concessione del servizio, esternalizzando anche “l’attività di riscossione della tariffa all’utenza”.

Successivamente, l’art. 26 bis, co. 4, della L.R.C. n. 14/2016, così come introdotto dalla L.R.C. 7 agosto 2023 n. 19, ha stabilito che “I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 24, comma 6bis, possono proporre all’ EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L’ EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato”.

Con nota del 17.11.2023, i Sindaci dei Comuni di Angri e Scafati comunicavano di volersi avvalere della facoltà di cui all’art. 26 bis co. 4 della L.R.C. 14/2016, “riservandosi di produrre la prevista relazione a supporto della proposta condivisa dalle scriventi amministrazioni”.

Al contrario, gli altri tre Comuni appartenenti al bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale” (Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino, Pagani) ribadivano formalmente la propria volontà di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

Alla data degli atti impugnati (febbraio 2024), i Comuni di Angri e Scafati non avevano trasmesso all’EDA Salerno alcuna relazione per l’individuazione della forma di gestione dei servizi nel SAD “Agro Settentrionale”. Relazione che potesse provare la competitività di una propria proposta di gestione del servizio sotto il profilo tecnico ed economico, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità della gestione del servizio.

Con l’atto impugnato (DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO n. 2 del 14 febbraio 2024) l’EDA Salerno si determinava per l’approvazione della relazione illustrativa, prevedente l’affidamento in concessione del servizio ad operatore economico da individuarsi attraverso procedure di evidenza pubblica.

L’Ente d’Ambito, attraverso il confronto con le amministrazioni comunali coinvolte, aveva effettuato valutazioni riguardo i dati relativi ai servizi di igiene urbana svolti in passato sui territori afferenti al SAD, rispetto alle quali era emerso che il territorio di riferimento presentava caratteristiche “ordinarie”, che non facevano ritenere complessivamente più vantaggioso, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, il ricorso a forme di gestione diverse dall’affidamento a soggetti terzi.

Il Comune di Scafati ha proposto ricorso per l’annullamento previa sospensiva della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO n. 2 del 14 febbraio 2024, ritenendo che, come si evince dal tenore della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21 dicembre 2023, la volontà condivisa delle Amministrazioni comunali di Angri e Scafati era quella di proporre una gestione dei servizi labour intensive del SAD “Agro Settentrionale”, tendente a valorizzare le rispettive società comunali (A.C.S.E. S.p.a. per il Comune di Scafati ed ANGRI ECOSERVIZI per il Comune di Angri), storicamente soggetti gestori del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani all’interno dei propri territori nonché tutelare il patrimonio economico sociale che esse rappresentano. Tale intento risultava, dunque, raggiungibile attraverso una gestione con affidamento a società in house o a società a capitale misto pubblico-privato con quota partecipativa del privato non superiore al 49%. Ne deriva – secondo la tesi del Comune di Scafati – che, in violazione alle intenzioni formalmente espresse dai Comuni di Scafati e di Angri ed in assenza di ogni interlocuzione sul punto, l’EdA Salerno con la deliberazione impugnata aveva provveduto all’approvazione della relazione illustrativa, frustrando la rappresentatività dei predetti Enti e la voglia di non disperdere il patrimonio economico sociale delle rispettive società comunali.

Si sono costituiti in giudizio EdA Salerno, Comune di Corbara, Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, Comune di Pagani.

Con ordinanza cautelare n. 140 del 24/04/2024, il Tar Campania Salerno – Sez. I^, in adesione alle difese svolte da tutte le amministrazioni resistenti, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal Comune di Scafati con questa motivazione: <<Ritenuto che il ricorso non si presenti sorretto dal prescritto fumus boni iuris alla luce del tenore testuale dell’art. 26, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, a mente del quale “I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 24, comma 6-bis, possono proporre all’ EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L’ EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato”; Considerato infatti che sulla base di tale formulazione, come condivisibilmente osservato dagli enti resistenti, l’obbligo di valutazione e motivazione analitica in capo all’Ente d’Ambito presuppone che l’ente locale abbia “propo [sto] la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione”, presupposto non ravvisabile nel caso di specie; Ritenuto pertanto di non poter concedere l’invocata tutela cautelare>>.

L’EdA Salerno è stato difeso in giudizio dall’Avv. Lorenzo Lentini; il Comune di Corbara e il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino sono stati difesi in giudizio dall’Avv. Giovanni Maria di Lieto; il Comune di Pagani è stato difeso in giudizio dall’Avv. Giuseppe Di Paola. Non si è costituito in giudizio il Comune di Angri.