Novità sulla mediazione per le conciliazioni

Nicola Crisci (*)

Novità interpretative sulla vigente disciplina innovativa della mediazione per le conciliazioni. Soltanto sommarie notizie per orientamento dei lettori dopo l’Ordinanza del 12 aprile 2011, n. 3202, del Tribunale Amministrativo del Lazio, (I Sezione, Presidente Giorgio Giovannini, Consigliere estensore Anna Bottiglieri, Consigliere Roberto Politi, (ALTALEX, 14 aprile 2011, pag. 23- www.altalex.it). Rinviamo alla lettura della stessa Ordinanza per la conoscenza delle fonti regolatrici della materia, in particolare sull’Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Hanno partecipato al processo amministrativo il Consiglio Nazionale Forense – C.N.F., l’Organismo Unitario dell’Avvocatura – O.U.A., l’Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC, rispettivamente ricorsi 10937/2010 e 11235/2010, con intervento volontario adesivo alle domande residuali dell’Associazione degli Avvocati Romani, dell’Associazione agire e informarsi, del Consiglio degli Avvocati di Firenze e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. Hanno, invece, spiegato intervento volontario ed opponendum oltre all’Associazione Avvocati per la mediazione anche l’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti e l’Organismo di mediazione ADR Center S.p.a. Con resistenti il Ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico. Con questa indicazione delle parti risultano anche le previsioni delle stesse sull’attuazione della nuova disciplina, soprattutto sulle questioni di rilevanza costituzionale, rigettate le eccezioni processuali, il TAR afferma: “deve necessariamente essere volta ancorchè sinteticamente l’illustrazione del quadro normativo della controversia per quanto di interesse”. Ancora una volta rinviamo allo stesso per la conoscenza. E da segnalare che l’intero corpo sistematico delle fonti della disciplina del procedimento di mediazione, trattandosi di sede giurisdizionale amministrativa, motivatamente non viene esaminato anche se in parte rinviato alla decisione finale. Considerato che la sospensione del giudizio in esame nei ricorsi riuniti non incide sull’attuazione della prevista disciplina relativa alle questioni di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice).“Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza”. Resta l’attuale vigente normativa sul procedimento di mediazione e nelle sedi ordinarie giurisdizionali saranno presenti ancora le questioni di rilevanza costituzionale sia rilevate già con l’Ordinanza 3209 in parte dal TAR che rinviate per la decisione finale ed anche altre ritenuta non manifestamente infondata. Che fare, allora, in attesa della decisione della Corte Costituzionale?  Per le previste materia: Affitto di aziende-Comodato-Condominio-Contratti assicurativi, bancari e finanziari-Diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità-Diritti reali-Divisione-Locazioni-Patti famiglia-Responsabilità medica-Successioni ereditarie Considerato che ogni fattispecie merita la relativa conoscenza professionale sostanziale e processuale in Diritto è ovvio, non per scelta “corporativa”, ma temporanea, come per il passato, è consigliabile la consultazione e/o il parere e/o il consiglio di un avvocato. Possibilmente specializzato nelle specifiche materie; avvocato che non si limita a consultare soltanto i siti e/o autori improvvisati di libri, ma avvocato che privilegia la ricerca personale preventiva su ogni fattispecie. Per tutti i lettori può essere consigliata la lettura della Circolare del 4 aprile 2011 sul Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti del Direttore Generale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).Tranquillamente, per approfondimento segnaliamo le richiamate sentenze della Corte Costituzionale del 13 aprile 1977, n. 63 e del 21 gennaio 1998, n. 73 così come la decisione della Corte di Giustizia, IV 18 marzo 2010. Indipendentemente dagli scioperi, come risulta dalla cronaca dell’Assemblea degli Avvocati promossa dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Il Sole-24 Ore, venerdì 15 aprile 2011), in tutte le sedi ed a tutti i livelli, il “dibattito, in verità, è spesso corporativo”, per contrastanti interessi categoriali. Purtroppo dibattiti lontani dai cittadini normali utenti. In relazione agli orientamenti sugli oneri all’esercizio dell’azione giudiziaria rinviamo alla nostra rassegna giurisprudenziale in materia di processo del lavoro, in particolare; La conciliazione la Corte Costituzionale, Il Lavoro nella Giurisprudenza, Milano, Ipsoa, n. 9, 2000, 805, con utili precedenti giurisprudenziali e bibliografici. In dottrina, con un’adeguato contributo di ricerca alla gestione privata delle controversie è da consultare il volume ADR tra mediazione e diritti. Profili comparatisti di Clara Mariconda (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, 242 – Bibliografia da p. 221 a 239 e con pertinenti siti). A risentirci in vista di novità; preferibilmente statistiche sull’andamento dei nuovi processi nelle aule dei Palazzi di Giustizia. L’OUA ha già proposto con un documento di far verificare la questione di legittimità costituzionale in ogni processo interessato dalla conciliazione con istanza tecnica di disapplicazione della obbligatorietà per contrasto anche con l’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, la chiusura degli organismi privati di mediazione e la minaccia di una class action per la tutela di chi non vuole partecipare alla procedura.

* Avvocato Docente Universitario – Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano”