Norme relative all’esenzione canone TV

Sergio Barletta

Oggi, la nostra attenzione è focalizzata sulle disposizioni emanate in merito all’esenzione canone TV. L’esenzione del canone è stata disposta a favore dei soggetti con età pari a 75 anni o superiori ed in possesso di alcuni specifici requisiti. Dall’esame del provvedimento emanato art.1, comma 132 legge 24 dicembre 2007 nr.244 (legge finanziaria 2007) ,  a mio avviso, evidenziai,  alcuni dubbi e perplessità circa la validità del provvedimento e della sua applicazione in genere, quali ad esempio la copertura finanziaria  limitata ad euro 500000 (cinquecentomila) e il rinvio all’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle disposizioni attuative. I dubbi, allora rilevati si sono dimostrati fondati., in quando   L’Agenzia delle Entrate con circolare n.46/E del 20 settembre ultimo scorso, ha fornito adeguati  chiarimenti in merito. Nello specifico:  l’agevolazione è subordinata alla sussistenza di alcuni requisiti quali aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone di abbonamento RAI ( attualmente 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno); non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge; possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità. La norma, inoltre, prevede altresì che il beneficiario in trattazione non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge. Tale disposizione va interpretata, secondo l’agenzia delle entrate, nel senso che, colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di reddito proprio, ciò in quanto la finalità della norma è quella di tutelare i soggetti anziani che versano in condizioni di particolare disagio socio-economico. Per quanto attiene al requisito reddito esso è pari ad euro 6713,98 ed è dato dalla somma del reddito imponibile al soggetto interessato all’agevolazione e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a  quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Il reddito, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è quello dato dalla somma: a) del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD; b) dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati sui depositi bancari, postali, Bot, cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi delle quote di investimento; C) le retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari , nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, degli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, d)  I redditi esenti da Irpef  (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate ad invalidi civili) ed altre casistiche. Per poter usufruire dell’esenzione, gli interessati devono compilare  un apposito modello pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate  di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa. Le dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che usufruiscono per la prima volta del beneficio. Per quanto concerne l’anno in corso, si precisa che per beneficiare dell’esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre la dichiarazione deve essere spedita o consegnata entro il 30 novembre 2010. La domanda di esenzione può essere  presentata alternativamente  a) spedita a mezzo servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle Entrate- Ufficio Torino  1  S.A.T. – sportello abbonamento TV 10121 Torino. Si rammenta che ai sensi dell’articolo 38, terzo comma del DPR 445/2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. B) Consegnata dall’interessato presso un ufficio locale o territoriale, ove già istituito, dall’Agenzia delle Entrate.  In conclusione, seppur trattasi di una piccola agevolazione, invito  i possibili interessati a consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate per reperire ulteriori informazioni circa le modalità di rimborso per coloro aventi titolo che hanno già pagato l’abbonamento Rai relativo agli anni 2008, 2009 e 2010.