Libera prestazione di servizi anche in ambito professionale dall’8 maggio scorso

Vincenzo Carrella

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare del 6 maggio ha chiarito le regole in materia di semplificazione amministrativa. Le liberalizzazioni introdotte dalla direttiva servizi 2006/123 negli ambiti delle professioni, del commercio e delle attività artigianali, trovano dall’8 maggio la completa apertura. Molti i  settori   coinvolti nella direttiva: assicurata la libera prestazione di serivizi  in europa. Il provvedimento punta infatti ad assicurare la libera prestazione, ma anche iter più rapidi alle imprese e professionisti  che operano in Italia. Si prende spunto da quanto previsto dal cc, art 2082 per la sola parte dei servizi e art 2229 per le prestazioni d’opera  di professioni intellettuali  (Art. 2082 … E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività  economica organizzata al fine della produzione o dello scambio ……. e  di servizi ; L’Art. 2229  invece è rivolto all’ esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è  necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.) Previsto un taglio ai tempi di iscrizione per le professioni regolamentate: entro due mesi dalla domanda infatti, prevista  l’iscrizione del professionista di altro stato UE  Per le professioni regolamentate, questo si traduce in un taglio di tempi e di oneri burocratici. Le domande di professionisti UE potranno essere presentate direttamente agli ordini, con i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti per l’esercizio della professione: gli ordini dovranno decidere entro due mesi, salvo il silenzio assenso. Eliminati poi il divieto assoluto di pubblicità e i limiti agli studi multidisciplinari, anche se per garantire il rispetto di alcuni principi come la segretezza, le autorità nazionali possono prevedere alcuni limiti. ( già previsto dalla Bersani. Legge 223/2006). Rivoluzionato l’accesso alle attività commerciali : per l’avvio sarà necessario la  sola  DIA . Per l’accesso alle attività commerciali, il Dlgs n. 59 apre le porte a un regime unico, limitando le differenze regionali ed eliminando i regimi autorizzatori che possono essere mantenuti solo per «motivi imperativi di interesse generale». La regola quindi sarà costituita dalla dichiarazione di inizio di attività (dia), con efficacia immediata. Non  muterà l’attuale scenario  per bar e alimentari: Dia necessaria solo per trasferimenti , cambio titolare e gestione Resta in piedi però il regime di autorizzazione per l’apertura di esercizi relativi alla vendita di alimenti e bevande anche per ragioni di ordine pubblico. Per provare però a decongestionare i centri urbani, il Dlgs prevede la sola dia nei casi di trasferimento di sede, di titolarità e di gestione dell’attività. Resta autorizzazione per servizi comunicazione e trasporto aereo, marittimo , trasporto su strada . Partita vinta anche per gli edicolanti che restano sottoposti alle regole già in vigore. Gli artigiani, invece, usufruiranno della dia con l’obbligo di trasmettere la comunicazione al comune competente per territorio.Addio ai ruoli camerali per intermediari commerciali :  è in attesa del decreto attuativo .Eliminati ruoli ed elenchi camerali per gli intermediari commerciali e di affari, gli agenti e i rappresentanti di commercio, gli agenti immobiliari, i mediatori marittimi e spedizionieri che dovranno presentare unicamente la dia alla camera di commercio. Tutto attraverso il filtro dello sportello unico (e gli sportelli per le attività produttive dei comuni) e la possibilità di tagliare i tempi con lo svolgimento della pratica in via telematica, senza costi. Come reagirà corte costituzionale in caso di impugnativa della disposizione? Si tratta di una disposizione che qualora, come immaginabile, venisse impugnata dalle regioni di fronte alla Corte Costituzionale in quanto invasiva – soprattutto nella materia del commercio – delle competenze esclusive delle stesse ( riservate e legittimate dall’art 117 della   Costituzione) , molto probabilmente sarebbe dichiarata incostituzionale.  Non resta che attendere gli sviluppi  : intanto tale norma resterà in vigore  e sarà   applicabile fino all’entrata in vigore delle leggi regionali di recepimento della direttiva 123/2006. E dopo?  ..chi vivrà  ..vedrà!