Riforma per associazioni e fondazioni possibilità di fare “impresa”

Vincenzo Carrella

In arrivo la riforma Governo e parlamento lavorano a un progetto per la riforma  del codice civile su associazioni e fondazioni. Il codice civile  verso il pensionamento? Il progetto si preoccupa di aggiornare il Codice civile ( fermo all’anno della sua pubblicazione: 1942.  In molte sue parti – trascorsi i suoi  68 anni dalla nascita – sono intervenuti negli ultimi tempi autentiche operazioni di maquillage per renderlo attuale e interpretabile alla situazione corrente ) L’ultima , in ordine di tempo, la riforma delle società operativa già dal 2004. Fuori dalla riforma le fondazioni bancarie, Onlus e Ong. Saranno fatte salve le norme sociali che regolano soggetti come le banche oppure le Onlus e ONG , ma,in linea teorica, l’intervento potrebbe riguardare anche partiti politici. Tutta ridisegnata la parte del titolo II del libro I dekl c.c.  relativo a associazioni e fondazioni. La disciplina delle associazioni e deLle fondazioni è contenuta, fatta salva l’applicazione di leggi speciali come nel caso delle fondazioni bancarie, nel titolo II del Libro I del Codice civiLe: Sarà ridisegnato l’art 12 e buona parte degli articoli dal 14 al 35. Spazio ai mutamenti dagli articoli da 14 a 35 dove attualmente sono affrontati temi come la procedura di costituzione, la responsabilità degli amministratori, il recesso e le procedure di assunzione e revoca delle delibere. Prevista la distinzione tra enti che hanno come obiettivo la realizzazione di un fine pubblico o collettivo e quelli caratterizzati dall’autodestinazione agli associati dell’attività svolta. Questa disposizione garantirà l’introduzione di nuovi e semplificati modelli di associazioni e fondazioni. Monitorati gli  enti che ricevono contributi pubblici. L’ente associativo  con fine pubblico saranno le  strutture che   ricevono contributi pubblici e utilizzano in buona parte lavoro volontario. Il suggello della personalità giuridica solo ai notai come per le società di capitali entrerebbero in gioco i notai che, verificata la regolarità degli statuti e la consistenza del patrimonio dell’ente, dovranno chiedere l’iscrizione nei registri delle persone giuridiche divisioni anche tra fondazioni: Spazio al profit solo se utilizzate contabilità separate. Altre novità. Associazioni e fondazioni potranno poi svolgere quell’attività imprenditoriale, oggi riconosciuta solo dai tribunali.Un’attività che dovrà prevedere contabilità separata tra gestione sociale e imprenditoriale e limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti. Applicabili le  norme sul fallimento? Quello dell’esercizio di impresa da parte di enti non profit è un terreno delicato, perché dall’importanza dell’attività discende l’applicazione delle norme fallimentari in caso di dissesto. In passato la materia non era disciplinata in modo univoco, quindi erano state le sezioni fallimentari dei tribunali a occuparsene. La limitazione della responsabilità andrà poi collegata a un rapporto preciso tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della persona giuridica. Si aprirebbero le porte all’obbligo del deposito del bilancio. Se confermate queste linee guida ,  si dovrebbe introdurre l’obbligo del deposito del bilancio annuale al registro delle persone giuridiche, visto che viene introdotta la correlazione tra responsabilità limitata dell’ente con il rispetto di un rapporto tra patrimonio netto e indebitamento della persona giuridica. Gestione ad  amministratori doc. Le fondazioni che puntano a realizzare interessi di natura collettiva sono caratterizzate da un’amministrazione fornita da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità; un terzo dei manager deve essere scelto in rapporto agli interessi coinvolti dallo scopo della fondazione Previste  ipotesi di trasformazioni  con  fusioni e/o scissioni Dovrebbe anche essere disciplinata non solo la trasformazione degli enti ma anche la fusione e la scissione e i rapporti associativi. Sebbene vi sia un rimando ai principi di redazione del bilancio previsti dall’art. 2423 del Codice civile, desta perplessità l’utilizzo del termine «rendiconto economico», inadeguato rispetto alla portata della riforma, dalla quale dovrebbe uscire rafforzato il ruolo del registro delle persone giuridiche, quasi quanto il registro delle imprese. Le questioni in campo dunque sono molteplici e occorre vedere quanto coraggio si avrà nel cambiare un settore che dal 1942 non ha visto grandi riforme (salvo quella del riconoscimento della personalità giuridica e dell’intestazione di alcune categorie di beni da parte di enti senza personalità giuridica), subendo invece la proliferazione di una legislazione speciale non sempre efficace, per non parlare delle schizofreniche norme fiscali.