Verbale contestabile se la residenza è annotata in ritardo

Sergio Barletta

Oggi, la nostra attenzione è rivolta alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione.  Sezione Civile II^ del 20 gennaio 2010 n.928 relativa  ad una multa notificata in ritardo per cambio di residenza.  Prima di addentrarci nello specifico della sentenza, ci soffermiamo sull’art.201 del codice della strada il quale recita: “ Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Qualora l’effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall’identificazione. Nello specifico, con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Monfalcone ha accolto l’opposizione proposta da un automobilista. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale. Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il **** era stato notificato soltanto il 5.3.2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 6.12.2003 presso l’indirizzo località **** risultante dall’Archivio nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo la rilevazione dell’infrazione; la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di **** all’Ufficio della Motorizzazione civile che, in data 27.10.2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione; che ancora il 29.9.2004 era risultato che l’archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell’opponente. Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 C.d.S., rilevando che il ritardo nell’aggiornamento dell’archivio della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non poteva andare a carico della medesima. Avverso tale decisione proponevano ricorso per Cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia . I ricorrenti, lamentavano violazione e falsa applicazione dell’art. 201  deducendo che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l’indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione e’ posta in grado di provvedere alla sua identificazione. Orbene,a seguito della dichiarazione di illegittimita’ dell’art. 201 C.d.S., comma 1 (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006), altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione – potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi. L’inosservanza del termine prescritto dall’art. 201 c.p.c. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel suo complesso. Pertanto, a seguito di ciò il ricorso proposto in Cassazione è stata rigettato. In conclusione, quando la notifica viene effettuata oltre i termini stabiliti, per cause non imputabili all’automobilista non esitiamo a fare ricorso in quanto l’inerzia della Pubblica Amministrazione non può e non deve essere una scusante  e quindi essere trasferita a carico dei cittadini.