Il reato d’ immigrazione clandestina
Sono diversi anni che i mass.- media , politici , hanno abusato di questo termine senza specificare di cosa si tratta: ne abbiamo parlato con il Dottor Policastro Paolo, legale che si occupa di immigrazione nonché socio fondatore A.L.E.C . che in un modo molto semplice ci ha parlato del reato anzidetto . Cosa significa immigrazione clandestina e quali sono le novità introdotte con la legge n° 94/09 ? “L’art. 19 della legge n. 94 del 15/7/2009, confluito nell’art. 10 bis del T.U. sull’immigrazione D.Lgs. n. 286 del 1998, definisce testualmente il reato di immigrazione clandestina: salvo che il fatto non costituisca più grave reato lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello stato in violazione delle norme del T.U. è punito con l’ammenda da € 5000 a € 10000. La competenza a giudicare tale reato è del Giudice di pace . Bisogna dire che il legislatore , punisce due condotte: la prima “l’ingresso” verrà punito nei casi in cui il soggetto viene sorpreso nel momento in cui varca la frontiera o immediatamente dopo. L’ingresso è un reato a consumazione istantanea in quanto la condotta matura al momento stesso dell’ingresso illecito. La seconda e cioè “la permanenza nel territorio” costituisce un reato permanente che continua a consumarsi fino al momento in cui la condotta non viene interrotta o da un atto spontaneo del clandestino o per intervento di soggetti terzi. In realtà si tratta di un unico reato e il reo potrà essere punito alternativamente per una delle due ipotesi e non congiuntamente per entrambe. In entrambe i casi viene punita l’omissione della denuncia di fatti che costituiscono reati perseguibili d’ufficio. Una ulteriore classificazione va fatta come come ingresso clandestino le seguenti condotte: ingresso senza passaporto o documento equivalente, entrata senza visto oppure non attraverso i valichi di frontiera. Ai fini di provare la responsabilità dello straniero bisognerà dimostrare che soggiornava nel territorio italiano da più di otto giorni lavorativi perché il T.U. sull’immigrazione prevede che il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro otto giorni lavorativi dall’ingresso.” Cosa succede quando uno straniero viene trovato privo di titolo di soggiorno ? “La polizia giudiziaria dovrà presentare l’imputato dinanzi al Giudice di pace per celebrare il rito direttissimo. Inoltre questo nuovo reato prevede un’ammenda cospicua, nel minimo edittale di € 5000, per cui è facilmente prevedibile che i soggetti che commetteranno tale reato siano persone prive di mezzi economici e destinate ad una rapida espulsione. L’ammenda oggetto di condanna non sarà quindi mai riscossa dallo Stato ma lo Stato invece dovrà comunque garantire la celebrazione dei processi con l’obbligatoria assistenza di un difensore d’ufficio e l’intervento di un interprete così come prevede l’art. 143 del c.p.p. con notevole aggravio di costi a carico del bilancio dello Stato e con esiti dubbi sulla dissuasione all’immigrazione clandestina. Infatti la previsione di una condotta quale reato dovrebbe in astratto costituire un deterrente in forza del quale quella condotta dovrebbe trovare una drastica riduzione quantitativa. Resta dunque da domandarsi attraverso quali mezzi di comunicazione lo straniero dovrebbe venire a conoscenza in modo comprensibile che giungendo sul territorio italiano senza permesso commetterebbe reato. Non a caso la Corte Costituzionale recentemente si è espressa dicendo che il quadro normativo presenta squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa.”