Salerno: Questore Roca, prevenzione della Pubblica Sicurezza

I Giudici del Tribunale di Salerno, su proposta del Questore di Salerno, Dr. Vincenzo Roca, hanno applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di Antonio Fuoco, nato ad Eboli e residente a Salerno, di anni 52. Per Antonio Fuoco, analogo provvedimento, valido per due anni, fu adottato, nell’ottobre 1987, dagli stessi Giudici, sempre su proposta del Questore di Salerno. Nello specifico, il 29 settembre 2009, il Questore, richiamata la pericolosità sociale del Fuoco, desunta, in particolare, dall’inserimento in un contesto delinquenziale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha formulato la proposta di Sorveglianza Speciale, accolta dal Tribunale di Salerno – Sezione Misure di Prevenzione. Nei giorni scorsi, la Sezione Penale della Corte d’Appello di Salerno, accogliendo un ricorso della Procura, ha irrogato, su proposta del Questore, la stessa misura di prevenzione per tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei confronti di Massimo Novaldi, nato a Roccapiemonte ed ivi residente, di anni 37, già sottoposto ad Avviso Orale nel 2001, e con precedenti per truffe, tentata estorsione, minacce e lesioni, usura, detenzione di sostanze stupefacenti ecc. Le proposte di Sorveglianza Speciale della P.S., predisposte dalla Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine, diretta dal Dr. Raffaele Battista, tendono a stigmatizzare la condotta di vita dei due pregiudicati che hanno evidenziato la loro pericolosità sociale e sono ritenuti soggetti inclini alle attività illecite. Si evidenzia che la sorveglianza speciale è una misura di prevenzione che prescrive ai destinatari di cercare un lavoro stabile, di comunicare alle competenti Autorità di P.S. i luoghi in cui fisseranno la propria dimora con obbligo di recarsi tre giorni a settimana, ad orari prestabiliti, presso il competente Ufficio di Polizia, di non allontanarsi senza preventivo avviso all’Autorità di P.S., di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza. I sorvegliati speciali, inoltre, non possono rincasare più tardi delle ore 20.00 ed uscire la mattina prima delle ore 6.00, non possono detenere o portare armi né intrattenersi abitualmente nelle osterie o partecipare a pubbliche riunioni. La connessa misura di obbligo di soggiorno nel Comune di residenza tende a limitare la libertà di spostamento sul territorio, al fine di consentire una più penetrante attività di controllo dell’autorità incaricata della sorveglianza.