Salerno: attenti al cane … proprio

 Maurizio Manzo

Spesso, direi sempre, i conduttori di cani, che portano l’anzidetto alla quotidiana passeggiata, per lo più fisiologica, non adottano le prescritte cautele di sicurezza, al fin di evitare la causazione di danni ad altri fruitori della pubblica via, come dei giardini pubblici, ecc., ci sono anche persone che correttamente conducono il proprio cane o quello a loro affidato. Comunque sia nel primo tipo di conduzione, naturalmente aggravato dall’errato comportamento, sia nel secondo tipo, ove mai si causasse un danno a terzi, ai sensi dell’art 2052 del codice civile, la responsabilità in capo al proprietario e\o il conduttore è di tipo oggettivo, cioè al danneggiato resta da provare solo il fatto e non il come è stato causato, invece il proprietario dell’animale (cane) deve dimostrare che il fatto non è imputabile al comportamento del cane e, ancor più arduo dimostrare che nell’accadimento sia riconducibile eventuale atteggiamento del danneggiato. Naturalmente detta prova è quasi, ardua e di conseguenza si rimarrà condannati al risarcimento dei danni, in caso di sinistro. L’unica ipotesi in il danneggiato ha a sua volta una concorrenza di responsabilità è quella in cui il genitore violi il principio normativo della custodia del figlio minore, la cd culpa in vigilando. Infine si ricorda la suddetta responsabilità, di custodia, si estende anche al caso in cui, seppur nel proprio luogo privato, non si adottino le necessarie cautele tali da evitare l’intrusione nel proprio luogo privato di estranei. Per quanto detto è auspicabile che gli amici cinofili cerchino di tener a regola i propri cani e non, per eccesso di amore e fiducia nel proprio amico-cane, credere fermamente che il proprio cane: … non morde …