La tutela della dignità e la riservatezza dei cittadini

 

Pietro Cusati

L’attività del Garante della Privacy è stata caratterizzata da una serie di interventi effettuati in ambiti particolarmente delicati della vita sociale ed economica che ha riguardato milioni di Italiani, per garantire la più assoluta riservatezza e il più ampio rispetto della dignità del cittadino. Con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il testo unico in materia di protezione dei dati personali, meglio conosciuto  con il nome di  codice della privacy, l’ordinamento giuridico italiano ha compiuto un salto di qualità di grande profilo, uno dei provvedimenti che ha più influenzato la vita quotidiana dell’uomo comune. E’ cresciuta, infatti, la tutela dei diritti e il rispetto della dignità della persona umana, valori che animano la  nostra costituzione . Si tratta, in buona sostanza, della prima difesa da parte dello Stato di diritto alla riservatezza e all’identità personale. Il codice della privacy definisce  all’articolo 1 espressamente  che : “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali ’’. In tal modo  viene ad  essere tutelato il diritto di ogni soggetto direttamente dalla legge, come i tradizionali diritti della personalità, al nome, all’immagine e alla riservatezza. L’art. 4 distingue  chiaramente i dati ordinari da quelli  sensibili. Sono  sensibili i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati che non rientrano in questa definizione vengono ritenuti ‘’ordinari’’. Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che gli organismi sanitari pubblici e privati adottino, misure organizzative, oltre a quelli già previste per i dati sensibili,per garantire il più ampio rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità del cittadino-paziente o del paziente-cittadino, come dir si voglia. L’Autorità garante per la privacy, con un provvedimento generale, ha prescritto ad organismi sanitari pubblici e privati, aziende sanitarie territoriali, aziende ospedaliere, case di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, una serie di misure da adottare per adeguare il funzionamento e l’organizzazione delle strutture sanitarie a quanto stabilito dal codice della privacy, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.174 del 29 luglio 2003,supplemento ordinario n.123/L ed entrato in vigore il primo gennaio 2004. La tutela della dignità della persona deve essere sempre garantita. In particolare riguardo alle fasce deboli, i minori, gli anziani, ma anche a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione, come per l’interruzione della gravidanza, per i sieropositivi o per le persone offese da atti di violenza sessuale. Nei reparti di rianimazione devono sempre essere adottati accorgimenti per delimitare la visibilità dell’ammalato,per esempio mediante paraventi,durante l’orario di visita,ai soli familiari e conoscenti. Il personale medico, quando prescrive medicine e rilascia certificati, deve evitare che le informazioni sulla salute dell’interessato possano essere conosciute da terzi. Inoltre i referti diagnostici, i risultati delle analisi possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa. Ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia per operazioni amministrative allo sportello o al momento dell’acquisizione d’informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con cartelli,segnali ed inviti. I pazienti durante l’attesa di una prestazione non devono essere chiamati per nome. Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice numerico al momento della prenotazione o dell’accettazione. Non è giustificata l’affissione di liste di pazienti nella attesa di intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta. Non devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche dell’interessato, come le cartelle cliniche poste vicine al letto di degenza. L’organismo sanitario può comunicare notizie  sulla presenza di una persona al pronto soccorso ma solo ai terzi legittimati, come familiari, conviventi e parenti. L’interessato, se cosciente e capace, deve essere informato al momento del ricovero e poter decidere quali soggetti possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza. Infine, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, nonché i medici specialisti operanti in studi medici privati devono predisporre misure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, secondo regole adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti. In pratica la tutela della privacy non può più essere intesa oggi nella sua accezione più ristretta dall’auto-esclusione dalla società, ma si configura come un valore in sé e come condizione per lo sviluppo della libertà della persona, per il pieno godimento dei diritti fondamentali, per la tutela della dignità dell’individuo.