Lodo Alfano, qualche precisazione

 Carmine Erra

Il lodo Schifani, che fu oggetto di questione di legittimità costituzionale per motivi diversi da quelli sollevati per il lodo Alfano ( mancata indicazione dei reati cui il lodo si dovrebbe applicare, parità di trattamento tra ministri e parlamentari rispetto all’immunità concessa al presidente del Consiglio ed ai presidenti delle Camere) violava gli art. 3 ( principio uguaglianza ) e 24 (diritto di difesa ) della Costituzione, considerando assorbito ogni altro profilo di legittimità costituzionale, cioè anche la mancanza di una legge costituzionale. Su tale percorso il bocciato lodo Alfano deroga al principio di uguaglianza ( art.3 )necessitando una legge di rango costituzionale,già disciplinando, la Carta Costituzionale, l’insindacabilità delle valutazioni dei parlamentari con l’art.68 ed il destino dei reati ministeriali con l’art. 90. Se si vuole rimpiangere la vecchia immunità parlamentare, la si rimpianga pure o la si reintroduca con i mezzi legislativi disponibili. Chi scrive non ne sente la necessità tenuto conto del fatto che, al fine di tutto,chi governa ora continuerà a farlo ( e sorvolo sul come!!!!) essendone pienamente legittimato.Ciò che intristisce è la rabbia animale che porta ad insultare tutto e tutti ( Presidenti della Repubblica compresi e, prima di Napolitano, tutti rigorosamente di sinistra : Ciampi,Scalfaro,Cossiga…).