Salerno: Covid-19, Uil Fpl, prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici – Fase 2, lettera di Salvato ad Enti locali

Dopo settimane di lockdown il 4 maggio si potrà finalmente uscire di casa, pur con alcune limitazione.

Questo certamente non può significare che siamo tornati alle condizioni pre contagio.

La strada è ancora lunga e gli atteggiamenti, i comportamenti  e le determinazioni che si assumeranno nei prossimi giorni ci mostreranno se siamo stati in grado di superare la fase critica evitando ritorni al passato.

Non possiamo correre il rischio di vanificare i risultati delle misure fin oggi intraprese e per questo motivo è necessario continuare a garantire massimi livelli di sicurezza .

Il Presidente del Consiglio Conte ha parlato di “una riorganizzazione delle modalità di espletamento delle prestazioni lavorative, un ripensamento delle modalità di trasporto, nuove regole per le attività commerciali etc.”

Anche per i nostri comuni e per tutti gli enti della Pubblica Amministrazione questa ripartenza dovrà rappresentare una nuova fase organizzativa, un nuovo modo di vedere la funzionalità degli uffici e un nuovo modo di approccio ai servizi.

Come già tutti sappiamo il 14 marzo c.a. le OO.SS. Confederali e successivamente in data 03.aprile quelle di Categoria , hanno sottoscritto con le parti datoriali  i Protocolli di Intesa per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

 In data 22 c.m. il protocollo del 14 marzo  è stato integrato prevedendo ulteriori misure che garantiscano nel mondo del lavoro un passaggio alla Fase 2 in condizioni di sicurezza.

 Tutti hanno condiviso che la prosecuzione o la ripresa  delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano e agli utenti adeguati livelli di protezione.

Punto fondamentale di tali intese è la volontà comune di favorire il confronto preventivo con le Rappresentanze Sindacali affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza dei soggetti che lavorano.

Diventa quindi obbligo che l’adozione di misure necessarie a garantire la sicurezza sia preceduta da un coinvolgimento e da un eventuale confronto  con le OO.SS. e con le RSU.

Nel valutare le necessità organizzative da mettere in campo per la fase 2 non dobbiamo dimenticare la vigenza in tale fase dell’art.87 del D.L. 18/2020 convertito in legge in data 24 u.s..

Prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (e cioè fino al 31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, mentre il servizio reso in presenza è riservato all’erogazione dei servizi pubblici essenziali ed indifferibili .

Questo periodo che ci separa dalla fase 2 dovrà pertanto comportare che si lavori tutti ad unisono per realizzare condizioni lavorative in sicurezza per i lavoratori e per i cittadini utenti.

Si dovranno trovare soluzioni innovative che consentano di continuare ad offrire servizi di qualità che rispondano sempre di più e in particolare alle nuove esigenze scaturite dalla  crisi socio/economica  cagionata dalla pandemia.

Quindi occorre procedere ad una riorganizzazione del lavoro e degli uffici al fine di ridurre la presenza del personale e dell’utenza, continuando a scegliere innanzitutto lo Smart Working, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa così come da normativa governativa e da protocollo d’intesa OO.SS.-P.A..

E’necessario rammentare che per il personale destinatario di questa innovativa forma di lavoro a distanza l’articolo 20 della legge istitutiva del lavoro agile n. 81/2017 prevede che il lavoratore che svolge tale attività ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Ente.

La presenza di personale in ufficio per particolari esigenze  dovrà essere comunque ridotta ed effettuata a rotazione e previo appuntamento nonché adottando soluzioni tecnologiche adeguate, con le modalità digitali e telefoniche, potenziando i servizi delle piattaforme online, garantendo, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa in presenza:

  • le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro;
  • la fornitura di DPI adeguati alla specificità dei comparti e delle attività da svolgersi secondo le disposizioni delle competenti autorità scientifiche e sanitarie;
  • Il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni( es. area marcatempo), prevedendo inoltre una ventilazione o aerazione continua, con il mantenimento della distanza di sicurezza minima tra persone;
  • la pulizia giornaliera  e la sanificazione periodica dei locali , degli ambienti, delle postazioni di lavoro  tastiere , schermi touch, mouse e delle aree comuni e di attesa dell’utenza;
  • una contingentazione dei dipendenti all’interno di ogni ufficio tenendo presente le necessarie distanze interpersonali e per gli uffici ove è previsto l’accesso degli utenti il numero degli accessi da poter consentire;

A tal proposito si evidenzia che nel protocollo di sicurezza sanitaria sottoscritto il 21 aprile ed allegato alla Ordinanza della Regione Campania n.37 del 22 aprile c.a., per quanto riguarda l’accesso alle cartolibrerie e librerie, viene stabilito un ambiente minimo non inferiore a 20mq per consentire l’accesso di un  cliente per  volta.

Gli sportelli e gli uffici quindi potrebbero essere riorganizzarti in maniera unificata e da collocare in ambienti maggiormente adeguati rispetto ai parametri della sicurezza adottando soluzioni  come il riposizionamento delle postazioni, l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).

Sarà utile e necessario informare e formare tutti i lavoratori in merito agli obblighi di sicurezza: 1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5 o altri sintomi influenzali, dichiarandolo tempestivamente; 2. l’impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità in particolare mantenere le distanze di sicurezza , osservare le regole di igiene delle mani con idonei detergenti messi a disposizione dall’Ente   con specifici dispencer collocati in punti facilmente individuabili etc..

La normativa richiamata e le proposte organizzative elencate sono certamente riferite ad un periodo di emergenza e di temporaneità ma ciò non deve far dimenticare che il mondo del lavoro è già regolato , per la sicurezza dei lavoratori , da un aspecifica normativa prevista nella legge 81/2008, tuttora in vigore.

Da questa legge scaturisce un obbligo per alcuni soggetti istituzionali di adottare specifiche disposizioni e di svolgere specifiche azioni a garanzia della sicurezza negli ambienti lavorativi.

Questi sono gli attori principali di questa fase 2 e ad essi è delegata l’attività di mettere in campo ogni azione utile per raggiungere tale obiettivo .

Tra i soggetti coinvolti e titolari di specifiche funzioni atte a garantire un sistema di sicurezza contro i possibili rischi che possono presentarsi e quindi anche contro il coronavirus, vi sono l’RSPP, il medico Competente e quale ruolo primario il Datore di Lavoro  per la Sicurezza, (dirigente o funzionario)    soggetto espressamente deputato ad adottare , avendone anche la capacità di spesa, le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

L’articolo 28 del d.lgs. 81/2008 prevede espressamente l’obbligo in ogni luogo di lavoro di valutare tutti i rischi che possono presentarsi per la salute e la sicurezza dei lavoratori .

La normativa di emergenza per la gravità del rischio che stiamo affrontando ha previsto procedure facilitative straordinarie che non sostituiscono la legge 81/2008 ma la integrano fornendo ai datori di lavoro strumenti eccezionali in un momento eccezionale.

Per consentire l’attività in presenza di operatori, tali Organi della Sicurezza devono acquisire e valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati all’ambiente lavorativo e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento.

Da questo scaturisce l’individuazione e l’adozione di ogni Dispositivo di sicurezza atto a garantire la tutela del lavoratore.

In previsione del nuovo scenario della Fase 2,  questa è la verifica che dovranno affrettarsi ad attuare, per l’adeguamento del documento di valutazione rischi  dell’Ente  adattandolo al prossimo scenario lavorativo, proponendo al datore di lavoro le misure da adottare che si reputano idonee, tenendo conto di quanto previsto e disposto dalla normativa d’urgenza ( disposizioni dell’Autorità e protocollo OO.SS.-P.A.).

L’Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro gli infortuni ( INAIL ) ha elaborato nella decorsa settimana un “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”,  tenendo in considerazione appunto  il rischio nella fase 2  di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso terzi.

Per inciso tale documento nella individuazione delle attività classificate a rischio elevato individua quelle degli  operatori della Polizia Locale, degli Assistenti Sociali e dei Farmacisti per i quali sono richiesti  interventi e dispositivi maggiormente qualificanti per la loro tutela.

Per quanto previsto dai citati protocolli, la scrivente  esprime tutta la massima disponibilità ad attivare specifici tavoli di confronto con la parte datoriale, ritenedo importante favorire un confronto preventivo affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di chi quotidianamente vive tali condizioni lavorative , senza dimenticare, per il ruolo previsto  il coinvolgimento delle RLS a cui è preposta non solo la verifica delle applicazioni delle misure di sicurezza e di protezione della salute ma anche promuovere proposte .

Nel sollecitare una convocazione in merito delle OO.SS. ovviamente adottando in tali ambiti relazionali le misure cautelative inerenti il distanziamento sociale, si ribadisce, nel rispetto dei ruoli e a tutela dei lavoratori, che la mancata condivisione di quanto evidenziato  o la carenza di adempimenti atti a garantire la sicurezza dei Lavoratori vedrà la Scrivente adottare ogni azione necessaria in suo potere oltre a segnalare tali comportamenti all’Ispettorato del Funzione Pubblica , previsto dall’art.60 del d.lgs. 165/2001.

Il Segretario Generale Uil Fpl

Donato Salvato