Il cottimo puro o pieno

Daniele Imparato*
Un riconoscimento formale della possibilità di attivare forme di retribuzione variabile si è avuto con l’accordo interconfederale sul costo del Lavoro del 23/07/1993, che prevede la possibilità, in sede di contrattazione aziendale, di introdurre erogazioni a favore dei lavoratori STRETTAMENTE CORRELATE AI RISULTATI CONSEGUITI NELLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, CONCORDATI TRA LE PARTI, aventi come obiettivo INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’, di QUALITA’  e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano. V’è poi il concetto di flessibilità che agisce sulla misura della retribuzione ottenendo, mediante una riduzione della stessa attraverso la contrattazione collettiva, una riduzione del costo del Lavoro per l’impresa con l’effetto di conservare un determinato assetto dimensionale o di incrementarlo. Da qui la nascita storica della retribuzione a cottimo, forma tipica di retribuzione del Lavoro autonomo, e si identificava con il compenso misurato al risultato; successivamente tale forma venne utilizzata anche nel Lavoro subordinato per determinare la prestazione in proporzione ad un risultato predeterminato. La forma del cottimo puro o pieno nel quale la retribuzione viene interamente determinata in base al sistema del cottimo che costituisce un’eccezione nel sistema retributivo. Eccezione da ridefinire a causa della diffusione massiccia e dall’ampio utilizzo, da parte delle aziende, avuto nell’ultimo decennio e che ha drasticamente modificato il sistema retributivo penalizzando in alcuni casi i prestatori di Lavoro.
*consulente del lavoro