Eboli: Lenza “Azioni irresponsabili consigliere Cardiello non fermeranno legalità ed azioni di governo per fasce deboli”

La continua ricerca di individuare a tutti i costi un’illegalità che non c’è, evidentemente per fini che al momento non sono del tutto ancora chiari, fa emergere ancora una volta la pervicace azione del solitario consigliere comunale Damiano Cardiello che non perde occasione per tentare di rallentare le azioni di governo sul territorio, in particolare quelle delle politiche sociali in favore delle fasce più deboli della popolazione. L’ultimo attacco senza giustificazioni riguarda l’assistenza specialistica, ormai un’autentica fobia del solitario consigliere che tenta sistematicamente di boicottare questo servizio per le disabilità. Per il servizio di assistenza specialistica 2016-2017, si è preso atto che sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) non erano previsti servizi come quello oggetto dell’affidamento. L’adesione alla Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” impone che le gare siano attivate per suo tramite. La Centrale ha prodotto ed adottato gli atti di gara e gestito l’iter procedurale, fino all’aggiudicazione definitiva. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è normativamente prevista, in quanto più idonea al raggiungimento dell’obiettivo. La tempistica è stata condizionata dal ritardo nel riparto economico da parte della Regione. Ulteriore ritardo si è determinato a seguito dell’iter procedurale di gara, gestito dalla CUC “Sele-Picentini”, dovuto anche ai vincoli previsti dal nuovo codice degli appalti. Mancando un albo dei fornitori presso la CUC “Sele-Picentini”, il Piano di Zona ha previsto l’individuazione delle ditte da invitare tra quelle idonee tra le cooperative sociali per tipologia di erogazione dei servizi, inserite nell’apposito Registro del terzo settore dell’Ambito S3, individuandone 17, invece del numero minimo di 5, previsti dalla normativa, applicando il criterio della pertinenza delle attività svolte con l’attività oggetto dell’affidamento, in special modo perché si tratta di un servizio specialistico rivolto a soggetti disabili. Circa il principio di rotazione negli appalti, una recente sentenza del Tar Puglia-Lecce, del 30 settembre 2016, sottolinea il grado secondario del principio di rotazione rispetto al principio generale della garanzia della pluralità di partecipazione. Nelle sue Linee Guida, l’Anac non dice che l’operatore economico uscente non possa essere destinatario di un nuovo affidamento nell’ambito sotto soglia e con le procedure semplificate possibili, anzi l’Authority ammette espressamente la possibilità del riaffidamento. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto da Cardiello, l’Anac stabilisce che «la stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di 5 operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente». Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente. «Cardiello insiste – commenta l’assessore comunale alle politiche sociali, Lazzaro Lenza -, ma non riusicrà a rallentare o fermare la nostra azione volta alla tutela dei sacrosanti diritti delle persone fragili della nostra città».