Roma: Giordano, strane nomine ASL Salerno

La segnalazione pervenuta da cittadini particolarmente attenti alla vita pubblica degli Enti locali, mi allerta in maniera tale da rendermi promotrice di una interrogazione ai Ministri dell’Interno e della Salute. La vicenda riguarda la nomina del Direttore Amministrativo dell’ASL di Salerno, avvenuta in data 31 ottobre 2012 con deliberazione del Direttore Generale nr. 223/12. E’ importante ricordare che la nomina del Direttore Amministrativo avviene in riferimento ai requisiti previsti dal comma 7 dell’art. 3 del D.L. nr. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. In sintesi, il succitato articolo, detta i requisiti necessari minimi per l’assunzione dell’incarico, tra cui l’attività di direzione tecnica o amministrativa, svolta per almeno 5 anni, in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Per chiarire meglio l’oggetto dell’interrogazione sottoposta ai Ministri in merito ai forti dubbi di opportunità morale nella nomina da parte del Direttore Generale, è necessario sapere che la direzione generale dell’Ente, così come previsto dal CCNL, prevede quattro settori: amministrativo, tecnico, professionale e sanitario. L’Avv. Anna Farano, nominata direttore amministrativo, aveva svolto incarichi nella struttura professionale, ovvero in qualità di responsabile dell’Ufficio legale della disciolta ASL SA1, cosa diversa da quanto previsto dalla succitata norma che richiede esperienza almeno quinquennale in attività di direzione tecnica o amministrativa. Ad aggiungere ulteriori forti perplessità sull’opportunità di buon affidamento dell’incarico ci si mette anche la Corte di Appello di Salerno che, in data 29 novembre 2013, ribaltando la sentenza di primo grado, condanna Anna Farano a “quattro mesi di reclusione, interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio“. I fatti erano riferiti al 2007 quando i suoi tre colleghi d’ufficio la denunciarono sostenendo di essere stati ingiustamente esclusi da un concorso interno per il quale si chiedeva chiarezza. Ho l’impressione che queste vicende “camminano” nascoste dall’opinione pubblica. Se fosse edotto il cittadino avrebbe quantomeno l’opportunità di farsi una idea del motivo per cui gli Enti pubblici versano nelle pessime condizioni in tutta la Regione e non solo. Sarebbe opportuno che i Ministri interpellati si dessero da fare per ridare dignità e meritocrazia ad Enti come l’ASL di Salerno.  Silvia Giordano. Il testo dell’interrogazione: Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, per sapere – premesso che: in data 31 ottobre 2012, con deliberazione nr. 223/12, il Dott. Antonio Squillante, Direttore Generale dell’ASL Salerno, deliberava la nomina di Direttore Amministrativo l’Avv. Annamaria Farano per la durata di tre anni; la nomina avveniva in relazione ai requisiti previsti dal comma 7 dell’art. 3 del D.L. 30 dicembre 1992, nr. 502 e ss.mm.ii. che recita testualmente: “il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”; la delibera nr. 223/12 nominava il nuovo Direttore Amministrativa in accertamento dei requisiti richiesti dal succitato articolo di legge;
all’Unione Sindacale di Base non risulta allo stato dei fatti che l’Avv. Annamaria Farano sia in possesso dei requisiti sopra citati ed in particolare rileva che “la predetta nominata è sì dirigente dell’ASL Salerno ma, sin dalla sua collocazione nell’Area dirigenziale, possedeva e possiede il profilo professionale di avvocato e quindi da sempre incardinata nei ruoli professionali dell’Azienda” gli risulta inoltre che “l’Avv. Annamaria Farano ha diretto, con un incarico attribuito ai sensi dell’ex articolo 18 del CCNL dell’Area S.P.T.A. 8 giugno 2000, una struttura professionale, cosa diversa da quanto previsto dalla succitata normativa”; un ulteriore elemento di presunta irregolarità rispetto al ruolo ricoperto dall’Avv. Annamaria Farano, è rappresentato dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 29/11/2013 con cui dichiara Farano Anna “colpevole del delitto al capo B) dell’imputazione e, concesse le attenuanti generiche, condanna Farano Anna alla pena di mesi quattro di reclusione e la dichiara interdetta dai pubblici uffici per anni cinque” – di quali elementi disponga il Governo, anche per il tramite del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari regionali, in merito alla vicenda descritta in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare al riguardo, in considerazione del fatto che le scelte relative all’affidamento di importanti incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie pubbliche sono destinate a produrre effetti anche sul piano dell’efficienza complessiva della gestione del servizio sanitario regionale e, quindi, della razionalizzazione della spesa; se si intendano assumere iniziative normative, nel rispetto dell’autonomia delle regioni, al fine di meglio disciplinare le procedure di selezione per l’affidamento di incarichi come quello di cui in premessa.