CONF.AS: Istituzioni pubbliche,anticostituzionali gli organismi di conciliazione con commissioni paritetiche

Finalmente, il consiglio dei Ministri, ha posto attenzione alle varie denunce che la CONF.AS (Confederazione delle Associazioni), rappresentata dal dott. Giovanni Pecoraro, da anni ha portato all’attenzione dei Governi in tema di Conciliazione. Infatti, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 settembre c.m.ha impugnato, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, cinque leggi regionali, tutte anticostituzioni di queste la più significativa, anche in rapporto a quanto stabilito – dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile), il cui art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali) – è la legge regionale Veneto n.15/2009 che recava norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario. Questa legge regionale secondo il Ministro Fitto e l’intero consiglio dei ministri eccede dalle competenze regionali in quanto disciplina un istituto, quello della conciliazione, che rientra nelle materie “ordinamento civile” e “giurisdizione e norme processuali”, di competenza esclusiva statale. Inoltre, creando una nuova figura professionale, quella del “conciliatore o mediatore”, viola l’art. 117, comma 3, Cost., con riferimento ai principi fondamentali della materia “professioni”. A questo punto – dice il presidente Pecoraro sono anticostituzionali e vanno immediatamente dichiarati tali anche l’organismo di conciliazione bancario, quella della Consob quello del C.O.N.I. quello della regione Toscana sempre in tema di sanità e tutti quelli costituiti con protocolli di intesa o convenzione, nelle quali siedono conciliatori non specializzati privi del requisito di imparzialità e neutralità e perchè ledono i principi fondamentali del Conciliatore Professionale.