Una tassa da "ripensare " sui telefonini
È stata di recente la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con le sentenze n. 100/10/09 e n. 102/10/09, a dichiarare nuovamente illegittima l’applicazione della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari confermando la tesi sostenuta dalla commissione tributaria di perugia nel non troppo lontano 16 novembre 2007. Nei giorni scorsi , invece, per iniziativa di un giudice della commissione tributaria di taranto , è finalmente stato spedito alla corte di giustizia il fascicolo relativo alla causa sul silenzio rifiuto da parte dell’Agenzia delle entrate sulla domanda di rimborso presentata dal contribuente per l’importo della tassa sui telefonini ( ex art 13 dpr 641/1972)chiedendo l’intervento chiarificatore della Corte suprema una volta e , si augura, per sempre ponendo fine ad una traversìa pari a quella da noi vissuta per la detraibilità iva su autoveicoli conclusasi con una posizione mediata e sostanzialmente a favore delle imprese e professionisti italiani. Ora la parola passa alla Corte Ue con un contenzioso da 2,4 mld di euro sotto la lente comunitaria che ha acquisito il fascicolo, ha numerato la causa e ha concesso tempo fino al 3 aprile per presentare le memorie difensive. Il contenzioso sui 12,91 euro, che i contribuenti versano allo stato quale tassa di concessione governativa, nel caso di contratto per il cellulare in abbonamento, sta ingrossando le fila davanti alle commissioni tributarie di tutta Italia e le decisioni pro contribuente iniziano ad arrivare, creando preoccupazioni e ansie al dicastero gestore delle casse dell’erario.La Tassa di concessione governativa è una tassa da corrispondere allo stato italiano come possessore di bene di lusso. La legge originaria aveva lo scopo di tassare i gestori del servizio di comunicazione radio, imponendogli il versamento del tributo a fronte del loro utilizzo bene pubblico/ etere. Con diversi decreti ministeriali di modifica il governo italiano ha stabilito che il presupposto della Tcg, in alternativa della licenza diventata non più attuale, fosse rappresentato da un documento sostitutivo della licenza e cioè il contratto di abbonamento sottoscritto tra utenti e il gestore del servizio fisso di telefonia mobile. Ora per la questione fa un balzo in avanti e acquista veste comunitaria. La pronuncia della Corte avrà naturalmente valore erga onmes anche su tutti i contenziosi in corso. Una eventuale dichiarazione di illegittimità del balzello, infatti, potrebbe comportare la perdita da parte dell’erario di un gettito annuo pari a 800 mln di euro, e poiché la domanda di rimborso copre 3 anni, l’ammanco si tradurrebbe in 2,4 mld di euro.Una bella somma, per quello che la corte di giustizia definisce, «un contenzioso complesso e articolato davanti alla massima autorità giurisdizionale che è ora anche diventato tribunale di ultima istanza.I 12,91 euro che i consumatori con contratto del telefonino in ahbonamento pagano mensilmente all’Erario, è infàtti presente solo in Italia, Grecia e Bulgaria.Questa situazione dimostra che è un tributo disarmonico, in un mercato in cui vigono le regole della liberalizzazione. I giudici comunitari quindi dovranno pronunciarsi innanzitutto se l’articolo 21 della tariffa allegata al dpr 641/72 e il dlgs 259/03 (le norme istitutive del codice delle telecomunicazioni ) sono compatibili con la relativa direttiva (2002/20). La corte sarà anche chiamata a stabilire se il pagamento dei 12, 91 euro non crei una disparità di trattamento in quanto l’onere spetta solo ai contribuenti che hanno un contratto in abbonamento e non anche a quelli che utilizzano le carte ricaricabili. L’ulteriore anomalia è che lo Stato italiano ha espressamente esentato dal pagamento della tassa di concessione governativa non solo le amministrazioni statali ma anche enti pubblici quali le Agenzie fiscali, mentre lo stesso trattamento «di favore» non è stato riservato alle amministrazioni locali e agli altri enti territoriali che oggi hanno dissotterrato l’ascia di guerra e sono pronti a rivendicare i loro diritti innanzi ai giudici tributari. Altro punto all’esame dei giudici comunitari, gli ostacoli alla creazione di un libero mercato, in quanto la tassa determinerebbe un incremento dei costi in capo agli utilizzatori del servizio di telefonia mobile che sottoscrivono i contratti di abbonamento e scoraggiando in questo modo l’ingresso nel mercato del servizio telefonia mobile. In caso di una decisione di illegittimità della Corte ci sarà l’eliminazione dal nostro ordinamento di un tributo non in linea con i principi comunitari, un tributo che non dovrà pi essere pagato dai consumatori. Lo step successivo al deposito delle memoria ad aprile sarà la fissazione dell’udienza. Intanto che la tassa di concessione governativa avesse già dato da pensare al governo italiano ne prova un progetto di legge arenatosi alla camera dal 2007 anche se l’esenzione del balzello era lì prevista solo ed esclusivamente per comuni province regioni e gli altri enti della pubblica amministrazione, parificandoli ai fini fiscali alle amministrazioni dello Stato, ai singoli consumatori, non restava che continuare a pagare. Cosa Consigliare ?Iniziare con la presentazione da parte di chi si ha pagato la tassa di concessione governativa di un’istanza di rimborso in carta semplice all’agenzia delle entrate di competenza della residenza dell’utilizzatore del servizio di telefonia mobile. In tema di rimborso della tassa di concessione governativa vale il rispetto del termine decadenziale di tre anni (art. 13 DPR n. 641 del 26/10/1972), quindi ad oggi potrebbe essere chiesto il rimborso per il periodo 2008/2010
molto soddisfatta dello scritto. Il problema è illustrato in modo chiaro e preciso…farò ricorso per la tassa di concessione governativa! grazie
molto bene…facciamo circolare questo articolo e continuiamo a presentare domande di rimborso per questa tassa assurda…saluti