Roma: DL Scuola, on. Ferraioli “Governo sbaglia tutti i candidati a Concorso 23 Febbraio 2016, avevano titolo a partecipare”

“Il governo sbaglia: tutti i docenti, candidati al concorso 23 febbraio 2016 avevano eguale titolo a partecipare. Lo afferma in una nota la deputata della Commissione Giustizia di Forza Italia, Marzia Ferraioli. La “razionalizzazione e l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento” (di cui all’ art. 3 del Regolamento, oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica, 14 febbraio 2016) hanno ingenerato un complesso percorso giurisprudenziale, attivato, innanzi a tutti gli organi della giustizia amministrativa, in ragione della errata convinzione che i requisiti  richiesti dal bando potessero determinare esiti differenti. Si è erroneamente pensato – prosegue – he il requisito “abilitazione” avesse una maggior forza del requisito “ idoneità’.  Condizionati da questo dubbio, non ci si è soffermati, con la dovuta attenzione, sulla disposizione regolante i titoli di accesso al concorso,  chiaramente indicati (art. 3 già citato)  nella frase “il possesso della abilitazione o della idoneità all’insegnamento…costituisce titolo per la partecipazione…”. Una lettura più attenta alle locuzione “ abilitazione o idoneità’ “ non avrebbe mai dato vita ad un contenzioso inconsistente. Intanto, si era diffusa, la convinzione che i docenti in possesso della idoneità non avessero possibilità diverse dal restare in attesa dello scorrimento di una graduatoria che li avrebbe tenuti impegnati solo nella ricerca di eventuali supplenze. Poi: “Un altro errore! La norma in tema di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorsi era disposizione più che chiara. Quel che ha “creato confusione” è la complessità della lingua italiana che, in questo caso (come in tanti altri), attribuisce la stessa parola a concetti e a categorie diverse. Il termine abilitazione non sempre indica, l’accesso alla titolarità di una cattedra (abilitazione all’insegnamento), perché spesso indica la ben altra scelta di chi decida di acquisire una altra abilitazione, quella “formativa” che si consegue a conclusione  di un corso di formazione utile allo studio e all’approfondimento delle materie oggetto di concorso. Una categoria, questa seconda, che non ha niente a che fare con l’altra. Vi è, dunque, una abilitazione che segue al risultato positivo connesso al punteggio conseguito da un candidato (abilitazione all’insegnamento) e vi è anche una abilitazione che precede la prova concorsuale e che serve al candidato che voglia prepararsi al concorso (abilitazione formativa). All’ una e all’ altra – spiega – si affianca il requisito della idoneità. Un criterio che investe chiunque sia munito di un titolo di laurea.  Ne deriva che il requisito abilitazione nulla toglie al requisito della idoneità, riconosciuto a chiunque sia in possesso di un diploma di laurea.  In soldoni: tutti i laureati sono idonei a concorrere e nessuno può vantare di avere già in tasca una “ abilitazione all’ insegnamento per il solo fatto di aver conseguito una abilitazione formativa”. La  “abilitazione formativa” vale solo come titolo acquisito a conclusione di un percorso di studio post lauream, che si connota di  prove integrative/suppletive utili alla verifica della formazione necessaria all’insegnamento, e che può anche essere rilevata  “attraverso il filtro della procedura concorsuale che è ben in grado di attestare la capacità di insegnare” (TAR Roma Sez.II, 14/09/2018. N. 9368). E dunque, il Governo sbaglia nel seguire categorie che nulla mettono ai diritti degli abilitati e nulla tolgono ai diritti degli idonei”, conclude.