Vallo della Lucania: Comune, vittoria a Consiglio di Stato contro Regione Campania

Vallo della Lucania: Comune, vittoria a Consiglio di Stato contro Regione Campania

Con la sentenza n. 4750/24 emessa ieri dalla quinta sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal dott. Francesco CARINGELLA e redatta dall’estensore dott. Massimo Santini, il Comune di Vallo della Lucania difeso in appello dall’avvocato amministrativista Nicola SCARPA  ribalta il risultato del processo di primo grado e riesce ad ottenere un importantissimo riconoscimento economico che gli consentirà di pretendere il pagamento da parte della Regione di milioni di euro.

Oggetto del processo erano i vari finanziamenti regionali per opere pubbliche realizzate nel corso degli anni dal Comune di Vallo della Lucania (allargamento strade, parcheggi, casa comunale, fognature, bagni pubblici, giardini pubblici, etc.) che l’Ente aveva realizzato ma che la Regione non aveva voluto saldare impropriamente assumendo ritardi del Comune nel procedimento di rendicontazione delle spese.

Ai sensi della legge Regione Campania n. 3 del 2007, il finanziamento veniva in particolare concesso con dieci diversi mutui che il Comune doveva a sua volta accendere con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), con il Comune che avrebbe anticipato le rate di mutuo alle singole scadenze e con la Regione Campania che avrebbe poi provveduto al rimborso delle rate dei vari mutui.

Secondo il convincimento della Regione Campania, onde dimostrare di avere diritto ai suddetti finanziamenti (mediante rimborso delle rate di mutuo) il Comune avrebbe dovuto tra l’altro trasmettere alla Regione, entro il termine massimo del 23 luglio 2009 (almeno nella prospettiva dell’amministrazione regionale), la delega di pagamento delle rate di mutuo in favore del tesoriere del Comune e a valere, sempre quale garanzia del pagamento stesso, sulle entrate previste dal bilancio comunale di previsione (art. 206 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Ciò dunque a dimostrare la c.d. capacità di indebitamento del comune la quale costituiva, in siffatta direzione, condizione essenziale onde poter accedere ai suddetti finanziamenti (si voleva ossia evitare di premiare comuni non finanziariamente virtuosi).

E tale convincimento era stato invero premiato dal TAR Campania, terza sezione di Napoli, che aveva integralmente respinto i tre ricorsi proposti dal Comune di Vallo della Lucania (difeso in primo grado dall’avv. Lentini).

Ma il Consiglio di Stato, con la cennata sentenza, peraltro modificando il proprio precedente orientamento della stessa quinta sezione in pronunce rese in casi del tutto sovrapponibili a questi sottoposti ad esame (sentenze n. 6851/2021 – n. 1508/2019 – n. 1508/2016 e n. 186/2016) puntualmente richiamate dalla difesa regionale, ha accolto invero in grossa parte l’appello e riconosciuto il buon diritto del Comune cilentano ad ottenere le somme dovute come ha evidenziato il difensore dell’Ente nella sede romana avv. Nicola Scarpa “.. e tanto sulla scorta del motivo di appello che il termine per depositare tutta la documentazione legata al mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti non scadeva il 23 luglio 2009 ma il 31 dicembre 2010. Ed infatti, come pure evidenziato dalla giurisprudenza peraltro citata dalla stessa difesa di parte appellante (TAR Campania, sez. III, 14 marzo 2022, n. 1717), dal combinato disposto dell’art. 1, comma 36, della legge regionale n. 4 del 2011 e dell’art. 66 della legge regionale n. 3 del 2007: “si ricava la regola che, per evitare la decadenza dai contributi regionali, entro il 31 dicembre 2010 non solo doveva essere stipulato il contratto di mutuo, ma doveva anche pervenire alla Regione Campania l’ulteriore documentazione prevista nel piano annuale di finanziamento, tra cui sono pacificamente ricompresi il documento contrattuale e la connessa delegazione di pagamento in favore di CDP”.

La sentenza, pertanto, ha premiato la correttezza dell’azione procedimentale del Comune e, per l’effetto, ha per grossa parte riformato la sentenza di primo grado, di conseguenza, ha annullati gli atti regionali del 3 dicembre 2018 (3 posizioni di mutuo), del 5 dicembre 2018 (1 posizione di mutuo), del 18 gennaio 2019 (1 posizione di mutuo) e in parte qua del 22 maggio 2017 (1 posizione di mutuo) e, nel ridare e riconoscere dignità di legittimità procedurale e correttezza dell’azione procedimentale dell’Ente appellante, ha precisato che “la carenza di copertura finanziaria non è un problema che può ricadere sull’incolpevole beneficiario (Comune di Vallo della Lucania), dato che l’errore è senz’altro imputabile alla Regione Campania che ora dovrà provvedere, mediante apposita rimodulazione interna delle proprie poste di bilancio, a garantire la relativa provvista finanziaria.”