Regione Campania: Covid-19, ordinanza N.28, vietate feste scolastiche, di laurea, compleanni in locali chiusi, adozione mascherina

Regione Campania: Covid-19, ordinanza N.28, vietate feste scolastiche, di laurea, compleanni in locali chiusi, adozione mascherina

Ordinanza n.28 a firma del Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19.

 1. Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale:
1.1. con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022:
– è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.
Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo;
1.2.restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto:
– a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022:
1.2.1. per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto;
1.2.2. nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
1.2.3. è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto);
– nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:
1.2.4. dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina.
2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento é punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5
giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

“In relazione alla crescita abnorme di contagi registrati nelle ultime tre settimane -dichiara il Presidente Vincenzo De Luca-e segnalata dalle autorità sanitarie, con particolare incremento relativo alle fasce di età giovanili, si sono rese indispensabili misure di contenimento e di divieto di feste al chiuso – che continuano irresponsabilmente – con particolare riferimento a feste scolastiche, feste di laurea, di compleanno e simili.

Si ricorda inoltre che in Campania l’uso delle mascherine anche all’aperto, – che viene introdotto in altre regioni – è rimasto obbligatorio per tutto l’anno, anche nei mesi estivi. Si sollecita un controllo, anche con sanzioni – che per ora è rimasto assolutamente inadeguato – da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali”.