Nocera Superiore: COVID-19, misure straordinarie per contrasto e contenimento, Ordinanza in materia d’ igiene e sanità pubblica

IL SINDACO

 VISTO l’art.32 della Costituzione;

VISTA la legge 23.12.1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale, ove è, peraltro, prevista la possibilità per il Sindaco di emettere ordinanza di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica

VISTA  la delibera del Consiglio dei ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

 il DPCM del 04.03.2020 con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

 il successivo DPCM n. 8 del 08.03.2020 inerente le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;

il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, con il quale si è inteso estendere le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale con effetto fino al 3 aprile 2020;

TENUTO CONTO che, il DPCM sopracitato dispone particolari misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e province, previste dall’art.1, disponendo, in particolare, il divieto di spostamento in entrata ed uscita dai territori, di cui al predetto articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dello spostamento massivo della popolazione interessata dalle misure, di cui all’art.1 del DPCM suddetto, anche in violazione del divieto sopra enunciato;

CONSIDERATO che l’arrivo di un numero così elevato di persone, provenienti dalle regioni e province, oggetto delle misure sopracitate, potrebbe comportare l’ingresso incontrollato nel nostro Comune di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio per la salute pubblica

VISTA l’Ordinanza n.8 dell’08.03.2020 del Presidente Regione Campania;

VISTA l’Ordinanza n. 17 del 15/3/2020 Presidente Regione Campania su ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 – disposizioni relative al comune di Ariano irpino

VISTA l’Ordinanza n. 18 del 15/3/2020 Presidente Regione Campania su ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Disposizioni relative ai Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (Sa).

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11.03.2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 come una pandemia;

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO altresì che in questi giorni, da analisi matematiche complesse, si ipotizza un raddoppio dei contagiati.

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità

VISTI :

– il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.8 “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

– l’ art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii T.U.E.L. in qualità di Autorità sanitaria locale;

 

ORDINA

Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno di oggi e fino a nuovo provvedimento,

Ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

A chiunque faccia ingresso nel Comune di Nocera Superiore, o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo avere soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nelle regioni e province, di cui ai DPCM in premessa indicati, o a quelle che dovessero essere individuate con successivi provvedimenti di livello nazionale e/o regionale, nonché dall’Estero, è fatto obbligo di procedere all’isolamento domiciliare, comunicando tale circostanza, soprattutto in presenza di sintomi ma anche per i soggetti asintomatici se residente o domiciliati in Nocera Superiore,  al proprio Medico di base, all’Azienda Asl competente al seguente indirizzo email: dp.sep@pec.aslsalerno.it, dp.sep@aslsalerno.it. al fine di adottare i provvedimenti necessari per la sorveglianza sanitaria, al Sindaco al seguente indirizzo email: protocollo@comune.nocerasuperiore.sa.it.

In particolare, le persone sottoposte ad isolamento fiduciario devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

  • § mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
  • § divieto di contatti sociali;
  • § divieto di spostamenti e/o viaggi;
  • § obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
  • § evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;
  • § osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti).

A TUTTI I CITTADINI di Nocera Superiore che non sono in isolamento domiciliare o che non ha febbre superiore a 37,5° e/o sintomi da infezione respiratoria di LIMITARE gli spostamenti individuali, a piedi e/o con qualsiasi mezzo sia a motore che non, solo per i casi consentiti dalla legge e che vanno comunque giustificati con valida motivazione (compilando e portando con se il modulo di autodichiarazione) secondo i seguenti motivi:

1)     lavoro,

2)     salute,

3)      necessità (spesa per alimenti e farmaci).

 AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

 La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Comune di Nocera Superiore.

 TRASMETTE

Il presente atto:

all’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;

NOTIFICA

al Responsabile Area Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nocera Superiore;

Ai Medici di base operanti sul territorio comunale;

All’Asl SA – 1 U.O.C. Epidemiologia e Prevenzione

 

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione

 Il Sindaco può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.

 

 

                    Il Sindaco

                                   avv. Giovanni Maria  Cuofano