Cava de’ Tirreni: Di Matteo su sentenza rampa Trincerone

In qualità di consigliere comunale della lista civica AMIAMO CAVA apprendiamo dal sito istituzionale del Consiglio di Stato la sentenza nr. 3484/2016 con la quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha avuto ragione in merito all’appello proposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativamente all’impugnata sentenza del TAR NR. 1698/2014. Dal punto di vista politico le determinazioni assunte dal Consiglio di Stato se da una parte fanno trapelare una vittoria dell’Ente comunale per aver superato lo stallo tecnico in cui si era venuto a trovare il progetto di completamento dell’opera; dall’altra parte va rappresentato alla Città che oltre a dover proseguire con l’inoltro di un progetto di mitigazione alla Sovrintendenza (o se presentato con la sua valutazione), la quale dovrà necessariamente esprimersi senza escludere prescrizioni finalizzate ad eseguire categorie di  intervento  di  ingegneria  naturalistica  indirizzate  ad  “occultare”  quelle  categorie  di lavori eseguite e già ritenute in difformità al progetto, vi è dell’altro:

a) per il tempo trascorso dalla sospensione dei lavori fino al completamento dell’opera

(data a tutt’oggi ignota) come viene quantificato il danno subito dalla comunità?

b) i  costi  per  le  categorie  d’intervento  a  farsi “cd.  di  mitigazione”, ovvero  quelle  che saranno ritenute necessarie dalla Sovrintendenza per l’assentibilità dell’opera, chi li paga?

c) le spese tecniche per redigere il progetto di variante nonchè quelle legali a tutt’oggi sostenute dalla P.A. nonchè quelle ancora da sostenere, chi le paga?

Tutto  questo  e  quant’altro  sarà  nostra  cura  far  emergere  nell’ambito  dei  lavori  della

Commissione Garanzia e Controllo già interessata sull’opera pubblica in questione. Il gruppo civico AMIAMO CAVA, di cui ne sono rappresentante in sede consiliare, sarà vigile nel proseguire con il massimo impegno l’approfondimento di tutti gli aspetti della vicenda  la  quale  ha  mortificato  la  nostra  comunità  e  turbato  il  paesaggio  che  la caratterizza, senza escludere il grave danno derivante dal ritardo dell’opera in questione, avendo appurato con certezza, proprio a seguito della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, di essere in presenza di un abuso perpetrato dalla P.A. ovvero da coloro che rappresentavano l’Ente per la canteriabilità dell’opera pubblica.

 

avv. Massimiliano Di Matteo